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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «solennita' civile» sono
inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternita' e del
dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«In occasione della solennita' civile del 4 ottobre sono
organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati
al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono
espressione».
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbrio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli