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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice,
indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, puo'
prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le
ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono
considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo,
come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o
piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei
criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo
comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione
ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".
2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
b) al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
c) al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e
le parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".
3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole:
"fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro
anni".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'.).
Note all'art. 1:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
degli articoli 62 e 133 del codice penale:
«Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi di particolare valore
morale o sociale;
2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un
fatto ingiusto altrui;
3. l'avere agito per suggestione di una folla in
tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti
vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e'
delinquente o contravventore abituale o professionale, o
delinquente per tendenza;
4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'
ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro
di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso e
pericoloso sia di speciale tenuita';
5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme
con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso
della persona offesa;
6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente
il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia
possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del
giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
reato.».
«Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti
della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale
indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener
conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra
modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo.».
- Per il testo dell'art. 99 c.p. si veda l'art. 4 della
legge qui pubblicata.
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 407 del codice di procedura penale:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393,
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). -
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 418 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 418 (Assistenza agli associati). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano all'associazione e' punito con la
reclusione da due a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.».