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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV,
titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, e' inserita la seguente
sezione:
"Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di
amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio
di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e
determina la quota minima di partecipazione richiesta per la
presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del
capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre
svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del
codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione
e' espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior
numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.
Nelle societa' organizzate secondo il sistema monistico, il membro
espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio
di amministrazione sia composto da piu' di sette membri, almeno uno
di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo
prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento
redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al
consiglio di amministrazione delle societa' organizzate secondo il
sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto
dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1.
Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu' di quattro
membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo
statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di
comportamento redatti da societa' di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilita'). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere
i requisiti di onorabilita' stabiliti per i membri degli organi di
controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai
sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.