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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000
milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006,
resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di
euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150
milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare
dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i
relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito
pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi
resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea
della compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento
del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea.
6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della
sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli
importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e
del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non
superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta
comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai
sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell'articolo 2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la
sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare
spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti
del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto
della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo
gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per
i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e
assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce
annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara
d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di
cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio
nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel
quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla
presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti
correnti alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente
legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento,
per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,
una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle
disponibilita' di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di
spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita'
previsionali di base interessate, su proposta del Ministro
competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione
dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni
di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti
e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000
euro, a decorrere dall'anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al
fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte
del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica
alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati
nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli
concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i
fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un
fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel
corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione
iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti
come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente
comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del
bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso
dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli,
sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via
temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o
dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli
di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonche' spese relative agli interessi, alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno
e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su
segnalazione del servizio di controllo interno quando, con
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed
al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dell'attivita' non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Il decreto del Ministro e' comunicato, anche con evidenze
informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne da'
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il
tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le
disponibilita' dei capitoli interessati dal decreto di sospensione
possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri
capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale
da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel
patto di stabilita' e crescita presentato agli organi dell'Unione
europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome,
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di
utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per
cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi
comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche
dei beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli
risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati
in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il
dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo
personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e'
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di
manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la
verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di
stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli
enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un
importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.
24. Per garantire effettivita' alle prescrizioni contenute nel
programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in
attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di
cui all'articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, in particolare come principio
di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti
erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di
stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi
titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la
spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la
spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa
finalita'. Nei confronti delle regioni e delle province autonome
viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a
qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto
di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra
concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e
crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a
trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le
informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di
immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita'
abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di
riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti le modalita' e lo schema della
comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione e'
inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche
sulla congruita' dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli
scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali
responsabilita'.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una
dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50
milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei
carabinieri" del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti
alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa
determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le
modalita' di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1°
gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la
tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata
tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione
di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo
dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS
Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti
dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente
l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono
superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del
relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.
34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i
pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono
superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno
2004.
35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilita'
speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli
articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo
complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato
nell'esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle
contabilita' speciali intestate agli organi periferici delle
amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilita' speciali di
servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e
fiscali, alle contabilita' speciali aperte per interventi di
emergenza e alle contabilita' speciali per interventi per le aree
depresse e per l'innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35
per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della
richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, e' disposto
con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento
delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo
585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti
correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche
parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di
quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto
regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati
da oltre un anno, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando
maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo
di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di
euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento puo'
essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di
cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su
disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del
comma 38 e' contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni
interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai
pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito
sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio
1983, n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, e'
rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione
avviene con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre
2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite
le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai
consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato
per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici
provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe
relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base
all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720.
L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio
nelle contabilita' speciali di tesoreria unica e' disposto in cinque
annualita' entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al
2010.
46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potra' superare, per ciascuna
amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni
effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo
periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le
quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle
riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione
europea.
47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono aggiunte le
seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". Per
esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali e' autorizzata la spesa di 17 milioni di
euro per l'anno 2006.
48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 2961.
49. E' fatto divieto alle Autorita' vigilanti di approvare i
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non
abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di
aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere
all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni
centrali dello Stato nei confronti di enti, societa', persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle
pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e
privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di
corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le
pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici
e telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di
trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma
digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita'
legale del contenuto, la marca temporale e l'identita' dell'ente
certificatore che presidia il processo. Il concessionario del
servizio postale universale ha facolta' di dematerializzare, nel
rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei
attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i
dirigenti preposti alla certificazione di conformita' del documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie
su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi
informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da
cui sono tratte se la conformita' all'originale e' assicurata da
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennita' mensili spettanti ai membri del Parlamento
nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro
ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per cento. Tale
rideterminazione si applica anche alle indennita' mensili spettanti
ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi
dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico
spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:
a) le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti
delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunita'
montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali,
provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunita'
montane;
c) le utilita' comunque denominate spettanti per la
partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere
a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre
utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel
loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare
totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e
59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario,
nonche' agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque
denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello
previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1°
gennaio 2006 l'indennita' di carica spettante alla data del 30
settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze e' ridotta del 10 per cento e non puo'
essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti
finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria,
militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento
rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore
della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e'
proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo
complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni,
le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 52 a 60, nonche' le eventuali economie di spesa che il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria
autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato,
secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di
contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna
Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge,
versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con
le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con
proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il
termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state
formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai
sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della
contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5 per
mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera.
67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e'
riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma
65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso
l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori
economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito
delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In
sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del
mercato di competenza. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili a
titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni
delle modalita' e della misura della contribuzione e delle tariffe,
comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate
dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno
2006, nelle more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a
titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro,
che il predetto organismo provvedera' a versare all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' disciplinata l'attribuzione
alla medesima Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici delle
competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di
sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di
attuazione.
68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo
sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e' abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma
39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e' inserito il seguente:
"7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al
controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente
le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di
comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine,
l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo
delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e
comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".
70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, la parola: "diecimila" e' sostituita
dalla seguente: "mille".
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per
la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente
versati all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono
determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di
adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta
all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia
su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di
tesoreria unica".
73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali,
escluso l'ente pubblico economico "Agenzia del demanio", sono
determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla
legislazione vigente.
74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73
sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate
nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale
delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e
comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno
precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74,
considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie,
possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento
percentuale dei versamenti relativi alle unita' previsionali di base
dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla
presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal
rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre
esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli
effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e
comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio
consuntivato sulle unita' previsionali di base di cui all'elenco 4
allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati
dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai
commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi
infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati
i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di
preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli
interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli
interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento
delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello
stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non
inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale
quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e
correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla
tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano
lombardo, tangenziali di Como e di Varese", in una misura non
inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada
statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore
allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al "sistema accessibilita'
della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per
quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento
delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di
Autorita' portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30
giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e
Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per
cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio
tirrenico, viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in una
misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada
statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un
importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore
dell'ANAS;
n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al
miglioramento della viabilita' di adduzione e circonvallazione di
Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili
a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella
misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e
biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un
importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonche' gli
interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal
1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume
tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di
Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non
subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere,
attraverso il patrimonio separato, le attivita' connesse agli
interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal
citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da
Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente
legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 81, continuano
ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi
comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste
dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta
velocita/alta capacita'", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o
a societa' del gruppo contributi quindicennali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006
e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento
delle attivita' preliminari ai lavori di costruzione, nonche' delle
attivita' e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei
progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29
settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle
linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona,
e' concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo un
ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006.
85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: "di procedure" sono inserite le seguenti:
"cautelari, di esecuzione forzata e".
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla
rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria,
avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo
di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilita'
regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli
ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'.
La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma
avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al
comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore
fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla
stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo
il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri
connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, e'
ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di
produzione", sulla base del rapporto tra le quantita' prodotte
nell'esercizio e le quantita' di produzione totale prevista durante
il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio,
l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine
del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono
determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' aggiunto il seguente comma:
"6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed
alle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate si presumono costruiti in conformita' alla
legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente
dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di
documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarita'
urbanistica ed edilizia mancante, in continuita' d'uso, anche in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una
dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a)
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b)
quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da
un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata
in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria se
non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c)
denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10
per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una
concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo
deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile
ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso
la dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione
degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita
la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di
quella sopra indicata".
89. Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio
di funzioni che possono essere svolte piu' proficuamente da soggetti
di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, la cui liquidazione e' stata affidata ad una societa'
direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' trasferito alla
societa' stessa. Le attivita' ed i rapporti giuridici attivi e
passivi cosi' trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad
ogni effetto di legge, della societa'. Gli atti concernenti il
trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e
diritto. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato sulla base
di una relazione di stima redatta da primaria societa' specializzata
scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e la societa' di cui al presente
comma. L'onere della predetta relazione di stima e' a carico della
societa' di cui al presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della
societa' di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello
Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai
crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente
deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate
ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, per le quali la responsabilita' continua ad essere
limitata all'attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle
liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte
amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter,
del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonche', sino alla
data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89.
Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalita' tecniche
di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato un
contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina,
rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di
conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del
Corpo della guardia di finanza, nonche' per il miglioramento e la
sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, e'
autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici
anni, nonche' un contributo annuale di 10 milioni di euro per
quindici anni per il completamento del programma di dotazione
infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a
decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri
abitati," sono inserite le seguenti: "ovvero di acquisizione di
immobili ad uso residenziale purche' con titolo di edificazione
anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve
isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12
aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale".
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006,
di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni
di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del
programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali della
classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative
dotazioni operative, nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di
massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito
delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive.
96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005
tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti
finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del
servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Poste
italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8
per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente
indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo
2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29
milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.
99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale
di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025,
con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6
milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere
dall'anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli
interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da
calamita' naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci
anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle
medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici
del 1980-81, e' autorizzato un contributo quindicennale in favore
della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di
ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di
Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10
milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di
euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere
dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, e'
concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di
1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006
per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale
maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po,
sentita l'Autorita' di bacino competente. Per l'anno 2006 e' altresi'
autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio
del Molise.