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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato
permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con
Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri
dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche'
l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato
permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa
distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.