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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento
delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura
dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a
Roma il 13 settembre 2003.