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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle
condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per
conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi
pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le
politiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma,
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche' su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del
presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti
dall'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.