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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle
missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno
2005, la spesa di euro 30.564.931.
2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale International Security
Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla
partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno
2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi
alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine
di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla
partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei
territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro
604.901.
6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale Temporary International
Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in
Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla
partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005,
la spesa di euro 85.238.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio
2004, n. 208 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004:
«Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione di
personale militare e civile a missioni internazionali). -
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla
missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni
Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, la
spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alla missione
internazionale International Security Assistance
Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni
internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon
Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e
in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO
Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e
Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la
spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex
Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alla missione
internazionale Temporary International Presence in Hebron
(TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alla missione
internazionale United Nations Mission in Ethiopia and
Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in
corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 127.721
per l'anno 2004.».