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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e oggetto
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione
2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002,
che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalita', di seguito denominata «decisione».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione
europea del 28 febbraio 2002 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 6 marzo 2002, n. L 63,
reca: «Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalita'.».