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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'Autorita' puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario,
ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto
ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita'
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e
della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere
inferiore a 25.000 euro";
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a
quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre
la sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore
a trenta giorni";
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le
informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 a 40.000 euro";
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorita".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante: "Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa", come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni
ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica
amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del
pubblico, possono chiedere all'Autorita' garante che siano
inibiti gli atti di pubblicita' ingannevole o di
pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi del
presente decreto, la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato
la sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o
della pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il
committente non e' conosciuto, puo' richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorita' puo' inoltre richiedere all'operatore
pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del
messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito,
anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore
pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei
dati di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto
dei diritti o interessi legittimi dell'operatore
pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura,
tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati
inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve
essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita' garante, prima di
provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorita' provvede con effetto definitivo e con
decisione motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole o
il messaggio di pubblicita' comparativa illecito accoglie
il ricorso vietando la pubblicita' non ancora portata a
conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia'
iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere
disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per
estratto, nonche', eventualmente, di un'apposita
dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la
pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita'
comparativa ritenuto illecito continuino a produrre
effetti.
6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso
l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto
conto della gravita' e della durata della violazione. Nel
caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli
articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere inferiore a
25.000 euro.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria e' stabilita con
regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza
e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione
dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire
le informazioni o la documentazione di cui al comma 3,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
40.000 euro.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
dall'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,
28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
12. Ove la pubblicita' sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole della stessa o di
liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa, la
tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni e' esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo
avverso il predetto provvedimento.
13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza
sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonche',
per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia
di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a
norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del
presente decreto si applica l'art. 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281.".