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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Costituzione degli sportelli unici all'estero
1. Al fine di rendere piu' efficace e sinergica l'azione svolta dai
soggetti operanti all'estero per il sostegno
all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la
tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani
all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale,
turistico e di valorizzazione delle comunita' di affari di origine
italiana, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro degli
affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le
cui sedi sono notificate alle autorita' locali ai fini formali
esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia. La costituzione degli sportelli unici e' realizzata
individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse
economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine
di razionalizzare gli strumenti gia' esistenti, e quelli dove non
esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le
attivita' di promozione commerciale e di sostegno alle imprese
italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresi'
tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di
integrazione economica, nonche' delle macroaree di interesse
economico-commerciale.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita'
promozionale definite dal Ministro delle attivita' produttive e sulla
base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli
affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di
orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori,
italiani ed esteri, in riferimento anche all'attivita' di attrazione
degli investimenti esteri in Italia, nonche' di coordinamento di
attivita' promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati.
Per le specifiche finalita' di assistenza e di consulenza per le
imprese multinazionali, nonche' per la creazione di reti
transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la
promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli
unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE,
di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo
le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175.
Gli sportelli svolgono altresi' funzioni di assistenza legale alle
imprese e di tutela dei diritti di proprieta' industriale e
intellettuale nonche' di lotta alla contraffazione, in stretto
collegamento con le strutture del Ministero delle attivita'
produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All'attivita' degli sportelli di cui al presente articolo,
svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete
degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in
Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane
all'estero con sede nelle localita' dello sportello, di Sviluppo
Italia Spa, quale societa' per l'attrazione degli investimenti e per
lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono
altresi' aderirvi altri soggetti che operano nel campo
dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi
compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le
rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di
raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali
attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e
modalita' da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle
attivita' produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le
associazioni di categoria, sono definite le modalita' operative di
costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle
strutture statali e regionali gia' presenti all'estero, anche
mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al
presente articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata
professionalita', sono inseriti nell'organico della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare in qualita' di esperti ai sensi
dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono
individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti
partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attivita' produttive
tra i funzionari pubblici con specifica professionalita' in campo
economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica
amministrazione con professionalita' equivalente. Qualora i
responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del
Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo
tra le strutture gia' esistenti, attuare una corretta economia di
gestione e valorizzare le professionalita' pubbliche del Ministero
delle attivita' produttive, del Ministero degli affari esteri e
dell'ICE, tali professionalita' saranno prioritariamente valutate per
la direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonche'
per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di
professionalita' diversificate, anche attraverso significativi
apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e
dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o
istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di
personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» e'
sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale
di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, e'
sostituito dal seguente:
«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo'
utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente
superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare
a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate
da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo
comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del
presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al
comma 6.
10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005.
11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno
2005.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificati o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 293 alla Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2002:
«Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE). - 1.
Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da
parte delle imprese multinazionali, di un codice di
comportamento comune, e' istituito, presso il Ministero
delle attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale
(PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma
1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
richiedere in comando da altre amministrazioni personale
dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un
massimo di dieci unita'. A tale personale si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e'
autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di
720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175
«Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive», pubblicato nel supplemento ordinario
n. 114 alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001:
«Art. 8 (Direzioni del Dipartimento per
l'internazionalizzazione). - 1.-2. (Omissis).
3. La Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni
di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) attivita' di sostegno alla definizione
dell'indirizzo strategico delle politiche di
internazionalizzazione;
b) attivita' di segreteria generale e di supporto
tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V
Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo
strategico della politica commerciale con l'estero;
c) attivita' di segreteria generale e di supporto
tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il
coordinamento e l'indirizzo strategico della politica
commerciale con l'estero, istituita con decreto del
Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;
d) preparazione delle riunioni di coordinamento,
presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri
interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE,
della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del
soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;
e) collaborazione con il Ministero degli affari
esteri, in particolare modo in materia di cooperazione
internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la
Direzione generale per la promozione e con la Direzione
generale per la politica commerciale;
f) elaborazione di indirizzi strategici circa
l'utilizzo dei fondi strutturali per
l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la
Direzione generale per la promozione degli scambi;
g) partecipazione al Punto nazionale di contatto
previsto dalle linee guida OCSE per le imprese
multinazionali;
h) attivita' di indirizzo per la promozione e la
diffusione territoriale degli sportelli unici per le
imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione
dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di
internazionalizzazione;
i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente
partecipazione nelle sedi internazionali competenti in
materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione
del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato
raccordo con la Direzione generale per la politica
commerciale;
j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza
nelle materie del credito all'esportazione e
dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a
tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
k) esercizio dei diritti di azionista nelle societa'
a partecipazione pubblica aventi ad oggetto
l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
l) elaborazione degli indirizzi strategici
finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in
Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e
multilaterali alla definizione degli accordi in materia di
investimenti diretti esteri;
m) studi, ricerche e raccolta di documentazione
statistica per la definizione delle politiche di
internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
n) attivita' di indirizzo strategico e segreteria
tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'art. 6
della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
o) predisposizione, in raccordo con la Direzione
generale per la promozione degli scambi, della relazione
annuale al Parlamento sull'attivita' svolta dalla SIMEST.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 72 e 74, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento
ordinario n. 299 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003:
«72. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il
Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di
monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei
diritti di proprieta' industriale ed intellettuale, di
coordinamento e di studio delle misure volte a
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la
tutela contro le pratiche commerciali sleali.
73. (Omissis).
74. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli
affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il
commercio con l'estero o presso gli uffici delle
rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti
uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del
marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza
legale alle imprese nella registrazione dei marchi e
brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla
concorrenza sleale.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario n. 214 alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18,
recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri», pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18/1967:
«Art. 34 (Destinazioni e accreditamenti). - I movimenti
del personale sono disposti per esigenze di servizio.
Salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomina dei
capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione
all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo
al Ministero del personale sono disposti con decreto del
Ministro.
La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei
funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali
qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli
impiegati della carriera degli assistenti commerciali sono
disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione
per i funzionari non specializzati in materia commerciale
che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di
servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma
dell'art. 107. I nominativi di questi ultimi sono
previamente comunicati al Ministero del commercio con
l'estero.
La notifica alle autorita' del Paese in cui presta
servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla
qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo
quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su
motivata proposta del consiglio di amministrazione, per
particolari esigenze di servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente: «Adeguamento
dei compiti del Corpo della Guardia di finanza,» pubblicato
nel supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale del
26 marzo 2001:
«Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo della
Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,
per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di
cooperazione operativa, a livello internazionale, con
organismi collaterali esteri, per il contrasto delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo
svolgimento di attivita' di supporto e consulenza in
materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
finanza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale,
secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, proprio personale, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in
qualita' di esperti.
3. A tali fini il contingente previsto dall'art. 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e' aumentato di una quota di dodici unita',
riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il
Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, con il
trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio
personale anche presso le sedi istituzionali competenti
nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale
ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e
3 del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie previste dall'art. 8 della legge 31 marzo 2000,
n. 78.».