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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni
urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei
decreti di condanna, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge del Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Avvertenza:
- Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, e' stato
pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
24 del 31 gennaio 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28