Legge Ordinaria n. 62 del 18/04/2005 G.U. n. 96 del 27 Aprile 2005 (suppl.ord.)
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
                              Promulga 


 
la seguente legge: 

 
                               Art. 1. 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 

 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie  e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,
di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione  delle  direttive  elencate  nell'allegato   A,   sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,  i  decreti  sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere  parlamentare  di  cui  al  presente  comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o  5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
  4. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE,  2003/87/CE,  2003/99/CE,  2003/122/Euratom,   2004/8/CE,
2004/12/CE,   2004/17/CE,   2004/18/CE,    2004/22/CE,    2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE,  2004/67/CE  e  2004/101/CE  sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo  11-ter,  comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  Su
di essi e' richiesto anche il parere delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,   quarto   comma,   della
Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i  testi,   corredati   dei
necessari  elementi  integrativi  di  informazione,  per   i   pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari  che
devono essere espressi entro venti giorni. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1. 
  6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente  adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in  vigore,  per  le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora  in  vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione  della  normativa  comunitaria  e  perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
normativa di attuazione adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei  principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine  i
decreti  legislativi  recano  l'esplicita  indicazione  della  natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 
  7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una  o
piu' deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora  esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla  direttiva  per  la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato  della
Repubblica una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti  dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente  per  la  materia  a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive  da  parte
delle regioni e delle province autonome. 
  8.  Il  Governo,  quando  non   intende   conformarsi   ai   pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  contenute
negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti   attuazione   delle
direttive comprese negli allegati A  e  B,  ritrasmette  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere  definitivo  che
deve essere espresso entro venti giorni. 
 
          Avvertenza: 
 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina l'attivita'  di  Governo  e
          l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          15 febbraio 2003, n. L 42. 
              - La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          9 maggio 2003, n. L 115. 
              - La direttiva 2003/35/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          25 giugno 2003, n. L 156. 
              - La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          4 luglio 2003, n. L 167. 
              - La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          10 settembre 2003, n. L 226. 
              - La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          22 novembre 2003, n. L 306. 
              - La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          25 ottobre 2003, n. L 275. 
              - La direttiva 2003/99/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          12 dicembre 2003, n. L 325. 
              - La direttiva  2003/122/Euratom  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346. 
              - La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          21 febbraio 2004, n. L 52. 
              - La direttiva 2004/12/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          18 febbraio 2004, n. L 47. 
              - La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 134. 
              - La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 134. 
              - La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 135. 
              - La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 142. 
              - La direttiva 2004/35/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 143. 
              - La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 158. 
              - La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 145. 
              - La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          29 aprile 2004, n. L 127. 
              - La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          13 novembre 2004, n. L 338. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  11-ter
          della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune  norme
          di  contabilita'  generale  dello  Stato  in   materia   di
          bilancio): 
              "2.  I  disegni  di  legge,  gli  schemi   di   decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino conseguenze finanziarie devono essere  corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione    economica    sulla
          quantificazione delle  entrate  e  degli  oneri  recati  da
          ciascuna disposizione, nonche'  delle  relative  coperture,
          con la specificazione, per  la  spesa  corrente  e  per  le
          minori entrate, degli  oneri  annuali  fino  alla  completa
          attuazione delle norme e, per le spese in  conto  capitale,
          della modulazione relativa agli anni compresi nel  bilancio
          pluriennale e  dell'onere  complessivo  in  relazione  agli
          obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati  i
          dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le  loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.". 
              - L'art. 81 della Costituzione, cosi' recita: 
              "Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e  il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Con la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non  si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
              Ogni altra legge che importi  nuove  e  maggiori  spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.". 
              - L'art. 117 della Costituzione,  quinto  comma,  cosi'
          recita: 
              "Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza partecipano  alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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