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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE,
2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su
di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che
deve essere espresso entro venti giorni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina l'attivita' di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 febbraio 2003, n. L 42.
- La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
9 maggio 2003, n. L 115.
- La direttiva 2003/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 giugno 2003, n. L 156.
- La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
4 luglio 2003, n. L 167.
- La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 settembre 2003, n. L 226.
- La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 novembre 2003, n. L 306.
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 2003/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
12 dicembre 2003, n. L 325.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
21 febbraio 2004, n. L 52.
- La direttiva 2004/12/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 febbraio 2004, n. L 47.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 135.
- La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 142.
- La direttiva 2004/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 143.
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 158.
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 145.
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 aprile 2004, n. L 127.
- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 novembre 2004, n. L 338.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
"2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.".
- L'art. 81 della Costituzione, cosi' recita:
"Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi'
recita:
"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".