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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non
sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di
diritti di liberta' e del giusto processo.
2. Il mandato d'arresto europeo e' una decisione giudiziaria
emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato
"Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato
membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di
azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o
di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
3. L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla presente legge, sempre
che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato e' stato
emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che
la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono
un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione
giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere
a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione
europea, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.