Legge Ordinaria n. 80 del 14/05/2005 G.U. n. 111 del 14 Maggio 2005 (suppl.ord.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Il  decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, recante disposizioni
urgenti  nell'ambito  del  Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale  e  territoriale, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  vigore  della presente legge, un decreto legislativo recante
modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto
ed  in  coerenza  con  la  normativa  comunitaria e in conformita' ai
principi  ed  ai  criteri  direttivi previsti dal comma 3, provvede a
realizzare  il  necessario  coordinamento  con  le altre disposizioni
vigenti  ed  e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri  e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche' sottoposto al parere della
Assemblea  generale  della  Corte  suprema  di  cassazione  ai  sensi
dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941, n. 12. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla
data  di  trasmissione;  decorso  tale termine, il decreto e' emanato
anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto e' successivamente
trasmesso  al  Parlamento,  perche'  sia  espresso  il  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  entro  il  termine di sessanta
giorni  dalla  data  della  trasmissione;  decorso  tale  termine, e'
emanato  anche  in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a
scadere  nei  trenta  giorni  antecedenti  allo  spirare  del termine
previsto   dal  primo  periodo  o  successivamente,  la  scadenza  di
quest'ultimo  e'  prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla
data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo, il Governo puo'
emanare  disposizioni  correttive  e  integrative  nel  rispetto  dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura
di cui al presente comma.
  3.  Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 2, il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare  il processo di cassazione in funzione nomofilattica,
   stabilendo   identita'   dei   motivi   di   ricorso  ordinario  e
   straordinario  ai  sensi  dell'articolo  111, settimo comma, della
   Costituzione,   prevedendo  che  il  vizio  di  motivazione  debba
   riguardare  un  fatto  controverso;  l'obbligo  che  il  motivo di
   ricorso si chiuda, a pena di inammissibilita' dello stesso, con la
   chiara  enunciazione  di  un  quesito di diritto; l'estensione del
   sindacato    diretto    della    Corte    sull'interpretazione   e
   sull'applicazione  dei  contratti  collettivi nazionali di diritto
   comune,  ampliando  la  previsione del numero 3) dell'articolo 360
   del  codice  di  procedura civile; la non ricorribilita' immediata
   delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il
   giudizio e la ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono
   parzialmente  il  merito, con conseguente esclusione della riserva
   di  ricorso  avverso  le  prime  e  la previsione della riserva di
   ricorso  avverso  le  seconde;  la distinzione fra pronuncia delle
   sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la
   questione  di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni
   unite  nei  casi  di  cui  all'articolo  111,  ottavo comma, della
   Costituzione,  e  possa invece essere assegnata, negli altri casi,
   alle  sezioni  semplici  se  sulla  stessa  si siano in precedenza
   pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al
   precedente  delle  sezioni  unite,  stabilendo che, ove la sezione
   semplice  non  intenda aderire al precedente, debba reinvestire le
   sezioni  unite  con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi
   di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di
   norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in
   caso  di  accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e
   con  riferimento  a  tutti  i  motivi  della decisione; meccanismi
   idonei,   modellati   sull'attuale  articolo  363  del  codice  di
   procedura  civile,  a  garantire  l'esercitabilita' della funzione
   nomofilattica  della  Corte  di  cassazione, anche nei casi di non
   ricorribilita'  del  provvedimento  ai  sensi  dell'articolo  111,
   settimo   comma,  della  Costituzione.  Prevedere  la  revocazione
   straordinaria  e  l'opposizione  di  terzo  contro  le sentenze di
   merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;
b) riformare  in  senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato
   prevedendo:   la   disponibilita'   dell'oggetto   come   unico  e
   sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione
   di  legge;  che,  per la stipulazione di compromesso e di clausola
   compromissoria, vi sia un unico criterio di capacita', riferito al
   potere  di  disporre  in  relazione  al  rapporto controverso; una
   disciplina  relativa  all'arbitrato  con  pluralita' di parti, che
   garantisca  nella  nomina degli arbitri il rispetto della volonta'
   originaria   o  successiva  delle  parti,  nonche'  relativa  alla
   successione  nel  diritto  controverso  ed alla partecipazione dei
   terzi   al   processo   arbitrale,   nel   rispetto  dei  principi
   fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a
   garantire  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  degli  arbitri; una
   disciplina   unitaria   e  completa  della  responsabilita'  degli
   arbitri,  anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina
   dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di
   assistenza  giudiziaria;  che gli arbitri possano conoscere in via
   incidentale  delle  questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo
   che  per  legge  sia  necessaria  la  decisione  con  efficacia di
   giudicato  autonomo;  una  razionalizzazione  della disciplina dei
   termini  per  la  pronuncia  del  lodo, anche con riferimento alle
   ipotesi  di  proroga  degli  stessi;  una  semplificazione  e  una
   razionalizzazione  delle  forme e delle modalita' di pronuncia del
   lodo;  che  il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una
   sentenza;   una   razionalizzazione   delle   ipotesi  attualmente
   esistenti   di   impugnazione  per  nullita'  secondo  i  seguenti
   principi: 1) subordinare la controllabilita' del lodo ai sensi del
   secondo  comma  dell'articolo  829  del codice di procedura civile
   alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di
   legge   e   salvo   il   contrasto  con  i  principi  fondamentali
   dell'ordinamento   giuridico,  2)  disciplinare  il  procedimento,
   prevedendo  le  ipotesi  di  pronuncia  rescissoria  da  parte del
   giudice   dell'impugnazione   per  nullita',  3)  disciplinare  in
   generale   i   rapporti   fra  arbitro  e  giudice,  ivi  compresa
   l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato
   amministrato,   assicurando   che   l'intervento  dell'istituzione
   arbitrale  nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto
   dalle  parti  e  prevedendo,  in  ogni  caso,  che le designazioni
   compiute  da  queste  ultime siano vincolanti; la soppressione del
   capo   dedicato   all'arbitrato  internazionale,  con  tendenziale
   estensione  della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi
   gli  opportuni  adattamenti,  con  esclusione  di  quanto previsto
   dall'articolo  838 del codice di procedura civile; che le norme in
   materia  di  arbitrato  trovino sempre applicazione in presenza di
   patto  compromissorio  comunque  denominato,  salva  la diversa ed
   espressa  volonta' delle parti di derogare alla disciplina legale,
   fermi  in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio,
   la  sindacabilita' in via di azione o di eccezione della decisione
   per vizi del procedimento e la possibilita' di fruire della tutela
   cautelare.
  4.  Nell'esercizio  della  delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo
puo'  revisionare  la  formulazione letterale e la collocazione degli
articoli  del  vigente  codice e delle altre norme processuali civili
vigenti  non direttamente investiti dai principi di delega in modo da
accordarli   con  le  modifiche  apportate  dal  decreto  legislativo
adottato nell'esercizio della predetta delega.
  5.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla   data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
l'osservanza  dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti la riforma organica della
disciplina  delle  procedure  concorsuali  di cui al regio decreto 16
marzo  1942,  n.  267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa  comunitaria  e  in  conformita'  ai  principi e ai criteri
direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con
le   altre   disposizioni  vigenti,  nonche'  la  riconduzione  della
disciplina  della  transazione  in  sede  fiscale  per  insolvenza  o
assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come
disciplinato   in   attuazione   della   presente  legge.  I  decreti
legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del
Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con il Ministro delle attivita' produttive, e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei
pareri  da  parte  delle  Commissioni competenti per materia e per le
conseguenze  di  carattere finanziario che sono resi entro il termine
di  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione, decorso il quale i
decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza dei pareri. Qualora detto
termine  venga  a  scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del   termine  previsto  dal  primo  periodo  del  presente  comma  o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
giorni.
  6.  Nell'esercizio  della  delega  di cui al comma 5, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare  la  disciplina  del  fallimento,  secondo  i  seguenti
   principi:
   1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti
   esonerati   dall'applicabilita'  dell'istituto  e  l'accelerazione
   delle procedure applicabili alle controversie in materia;
   2)  ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo
   una  maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi
   dell'impresa;   coordinare  i  poteri  degli  altri  organi  della
   procedura;
   3)  modificare  la  disciplina  dei  requisiti  per  la  nomina  a
   curatore,  annoverando  tra  i soggetti legittimati a ricoprire la
   carica   gli   studi  professionali  associati,  le  societa'  tra
   professionisti, nonche' coloro che abbiano comprovate capacita' di
   gestione imprenditoriale;
   4)  modificare  la  disciplina  delle  conseguenze  personali  del
   fallimento,  eliminando  le sanzioni personali e prevedendo che le
   limitazioni  alla  liberta'  di  residenza e di corrispondenza del
   fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;
   5)  modificare  la  disciplina  degli  effetti  della revocazione,
   prevedendo  che  essi  si  rivolgano  nei confronti dell'effettivo
   destinatario della prestazione;
   6)  ridurre  il  termine  di decadenza per l'esercizio dell'azione
   revocatoria;
   7)  modificare  la  disciplina  degli  effetti  del fallimento sui
   rapporti  giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il
   curatore  deve  manifestare  la  propria  scelta  in  ordine  allo
   scioglimento  dei  relativi  contratti e prevedendo una disciplina
   per  i  patrimoni  destinati  ad  uno  specifico  affare  e  per i
   contratti di locazione finanziaria;
   8)   modificare   la  disciplina  della  continuazione  temporanea
   dell'esercizio  dell'impresa,  ampliando i poteri del comitato dei
   creditori  e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa
   periodica  da  parte  del curatore al comitato dei creditori sulla
   gestione provvisoria;
   9)   modificare   la  disciplina  dell'accertamento  del  passivo,
   abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalita' di
   presentazione  delle  relative  domande di ammissione e prevedendo
   che  in  sede  di  adunanza  per  l'esame  dello  stato  passivo i
   creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare
   o  effettuare  nuove  designazioni  in  ordine  ai  componenti del
   comitato  dei  creditori,  nonche'  confermare  il curatore ovvero
   richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo
   nominativo;
   10)   prevedere   che,   entro  sessanta  giorni  dalla  redazione
   dell'inventario,   il   curatore   predisponga   un  programma  di
   liquidazione  da  sottoporre, previa approvazione del comitato dei
   creditori,  all'autorizzazione  del giudice delegato contenente le
   modalita'  e  i termini previsti per la realizzazione dell'attivo,
   specificando:
     10.1)   se   e'   opportuno   disporre  l'esercizio  provvisorio
     dell'impresa  o  di  singoli  rami  di  azienda,  anche  tramite
     l'affitto a terzi;
     10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
     10.3)  le  azioni  risarcitorie,  recuperatorie o revocatorie da
     esercitare;
     10.4)  le  possibilita'  di  cessione  unitaria dell'azienda, di
     singoli  rami,  di beni o di rapporti giuridici individuabili in
     blocco;
     10.5)  le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il
     comitato  dei  creditori possa proporre al curatore modifiche al
     programma  presentato,  prima di procedere alla sua votazione, e
     che  l'approvazione  del  programma  sia  subordinata  all'esito
     favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;
   11)  modificare  la  disciplina  della  ripartizione  dell'attivo,
   abbreviando   i   tempi   della   procedura  e  semplificando  gli
   adempimenti connessi;
   12)   modificare   la   disciplina  del  concordato  fallimentare,
   accelerando  i  tempi  della  procedura  e  prevedendo l'eventuale
   suddivisione  dei  creditori  in  classi  che  tengano conto della
   posizione   giuridica  e  degli  interessi  omogenei  delle  varie
   categorie  di  creditori,  nonche' trattamenti differenziati per i
   creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalita'
   di  voto  per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i
   creditori  muniti  di  privilegio,  pegno  ed  ipoteca, a meno che
   dichiarino  di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalita'
   di approvazione del concordato, modificando altresi' la disciplina
   delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerita' dei
   relativi procedimenti;
   13)  introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il
   relativo   procedimento,   prevedendo   che  essa  consista  nella
   liberazione  del  debitore  persona  fisica dai debiti residui nei
   confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
     13.1)  abbia  cooperato  con gli organi della procedura fornendo
     tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento
     del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
     13.2)  non  abbia  in  alcun  modo  ritardato  o  contribuito  a
     ritardare la procedura;
     13.3)  non  abbia  violato  le disposizioni di cui alla gestione
     della propria corrispondenza;
     13.4)  non  abbia  beneficiato  di altra esdebitazione nei dieci
     anni precedenti la richiesta;
     13.5)   non   abbia  distratto  l'attivo  o  esposto  passivita'
     insussistenti,   cagionato  o  aggravato  il  dissesto  rendendo
     gravemente  difficoltosa  la  ricostruzione del patrimonio e del
     movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
     13.6)  non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per
     delitti  contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
     e   altri   delitti  compiuti  in  connessione  con  l'esercizio
     dell'attivita'   d'impresa,   salvo   che  per  tali  reati  sia
     intervenuta la riabilitazione.
   14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;
c) prevedere  che  i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti
   dalle  norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi
   alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalita'
   dei  mobili  del  debitore  con  lo  stesso  grado  del privilegio
   generale  di  cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui
   tuttavia e' posposto.
  7.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 14 maggio 2005

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Siniscalco,  Ministro dell'economia
                                  e delle finanze
                                  Castelli, Ministro della giustizia
                                  Scajola,  Ministro  delle attivita'
                                  produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              L'art. 93 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, (Ordinamento
          giudiziario), cosi' reca:
              "Art. 93 (Oggetto delle assemblee generali). - La corte
          suprema  di  cassazione e le corti di appello si riuniscono
          in assemblea generale:
                1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
                2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di
          legge od altre materie di pubblico interesse;
                3°  per  deliberare su materie d'ordine e di servizio
          interno e che interessano l'intiero organo giudiziario.
              Il  procuratore generale della Repubblica puo' chiedere
          la  convocazione  della  corte  in  camera di consiglio per
          eventuali  rilievi  e  richieste di provvedimenti. La corte
          delibera con l'intervento del procuratore generale.".
              L'art. 111 della Costituzione cosi' recita:
              "Art.  111.  -  La  giurisdizione  si attua mediante il
          giusto processo regolato dalla legge.
              Ogni  processo  si  svolge  nel  contraddittorio tra le
          parti,  in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e
          imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
              Nel  processo  penale, la legge assicura che la persona
          accusata  di  un reato sia, nel piu' breve tempo possibile,
          informata   riservatamente   della   natura  e  dei  motivi
          dell'accusa  elevata  a  suo  carico;  disponga del tempo e
          delle  condizioni  necessari  per  preparare la sua difesa;
          abbia  la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di
          far  interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
          carico,  di  ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
          persone  a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
          l'acquisizione  di  ogni altro mezzo di prova a suo favore;
          sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
          la lingua impiegata nel processo.
              Il  processo  penale  e'  regolato  dal  principio  del
          contraddittorio    nella   formazione   della   prova.   La
          colpevolezza  dell'imputato  non  puo' essere provata sulla
          base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e'
          sempre   volontariamente  sottratto  all'interrogatorio  da
          parte dell'imputato o del suo difensore.
              La legge regola i casi in cui la formazione della prova
          non  ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato
          o  per  accertata  impossibilita' di natura oggettiva o per
          effetto di provata condotta illecita.
              Tutti  i  provvedimenti  giurisdizionali  devono essere
          motivati.
              Contro  le  sentenze  e  contro  i  provvedimenti sulla
          liberta'     personale,     pronunciati     dagli    organi
          giurisdizionali  ordinari  o  speciali,  e'  sempre ammesso
          ricorso  in  Cassazione  per  violazione  di legge. Si puo'
          derogare   a  tale  norma  soltanto  per  le  sentenze  dei
          Tribunali militari in tempo di guerra.
              Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di Stato e della
          Corte  dei  conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i
          soli motivi inerenti alla giurisdizione.".
              L'art.  360  del  Codice  di  procedura  civile,  cosi'
          recita:
              "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
          Le  sentenze  pronunciate  in  grado  d'appello  o in unico
          grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
                1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
                2)  per  violazione  delle  norme  sulla  competenza,
          quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
                3)  per  violazione  o falsa applicazione di norme di
          diritto;
                4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
                5)   per   omessa,  insufficiente  o  contraddittoria
          motivazione  circa  un  punto  decisivo della controversia,
          prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
              Puo'   inoltre   essere   impugnata   con  ricorso  per
          cassazione  una  sentenza  appellabile del tribunale, se le
          parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
          l'impugnazione  puo'  proporsi  soltanto  per  violazione o
          falsa applicazione di norme di diritto.".
              L'art.  363  del  Codice  di  procedura  civile,  cosi'
          recita:
              "Art.  363  (Ricorso  nell'interesse  della  legge).  -
          Quando  le  parti non hanno proposto ricorso nei termini di
          legge o vi hanno rinunciato, il Procuratore generale presso
          la  Corte  di cassazione puo' proporre ricorso per chiedere
          che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.
              In  tal  caso  le  parti  non  possono  giovarsi  della
          cassazione della sentenza.".
              L'art.  829  del  Codice  di  procedura  civile,  cosi'
          recita:
              "Art.  829  (Casi  di  nullita).  -  L'impugnazione per
          nullita'  e'  ammessa,  nonostante  qualunque rinuncia, nei
          casi seguenti:
                1) se il compromesso e' nullo;
                2)  se  gli  arbitri  non  sono stati nominati con le
          forme  e  nei  modi prescritti nei capi I e II del presente
          titolo,  purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio
          arbitrale;
                3)  se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva
          essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;
                4)  se  il  lodo  ha pronunciato fuori dei limiti del
          compromesso  o  non  ha pronunciato su alcuno degli oggetti
          del  compromesso  o  contiene disposizioni contraddittorie,
          salva la disposizione dell'art. 817;
                5)  se  il lodo non contiene i requisiti indicati nei
          numeri  3),  4),  5)  e  6) del secondo comma dell'art. 823
          salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
                6)  se  il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza
          del  termine  indicato  nell'art.  820,  salvo  il disposto
          dell'art. 821;
                7)  se  nel  procedimento non sono state osservate le
          forme  prescritte  per  i  giudizi  sotto  pena di nullita'
          quando  le  parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma
          dell'art. 816 e la nullita' non e' stata sanata;
                8)  se  il lodo e' contrario ad altro precedente lodo
          non  piu'  impugnabile  o  a precedente sentenza passata in
          giudicato  tra  le parti, purche' la relativa eccezione sia
          stata dedotta nel giudizio arbitrale;
                9)   se  non  e'  stato  osservato  nel  procedimento
          arbitrale il principio del contraddittorio.
              L'impugnazione  per nullita' e' altresi' ammessa se gli
          arbitri  nel  giudicare  non  hanno  osservato le regole di
          diritto,  salvo  che  le  parti  li  avessero autorizzati a
          decidere  secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non
          impugnabile.
              Nel caso previsto nell'art. 808, secondo comma, il lodo
          e'  soggetto  all'impugnazione anche per violazione e falsa
          applicazione dei contratti e accordi collettivi.".
              Si riporta il testo dell'art. 838 c.p.c.
              "Art.     838     (Impugnazione).    -    All'arbitrato
          internazionale  non  si  aplicano le disposizioni dell'art.
          829,   secondo  comma,  dell'art.  830,  secondo  comma,  e
          dell'art.   831   se   le   parti  non  hanno  diversamente
          convenuto.".
              Il  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' recita:
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta  amministrativa.".  Si riportano gli articoli 2752 e
          2753 del Codice civile:
              "Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato per
          l'imposta  sul  valore  aggiunto e per i tributi degli enti
          locali).   -  Hanno  privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore  i  crediti  dello Stato per l'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  per  l'imposta  sul reddito delle
          persone  giuridiche  e  per  l'imposta  locale sui redditi,
          diversi  da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771,
          iscritti  nei  ruoli  resi  esecutivi  nell'anno  in cui il
          concessionario   del  servizio  di  riscossione  procede  o
          interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
              Hanno  altresi'  privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore  i  crediti  dello  Stato  per le imposte, le pene
          pecuniarie   e  le  soprattasse  dovute  secondo  le  norme
          relative all'imposta sul valore aggiunto.
              Hanno  lo  stesso privilegio, subordinatamente a quello
          dello  Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
          comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
          locale  e  dalle  norme relative all'imposta comunale sulla
          pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.".
              "Art.  2753.  Crediti  per  contributi di assicurazione
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia   e  i
          superstiti.
              Hanno  privilegio  generale  sui  mobili  del datore di
          lavoro  i  crediti  derivanti  dal  mancato  versamento dei
          contributi  ad  istituti,  enti  o fondi speciali, compresi
          quelli  sostitutivi  o integrativi, che gestiscono forme di
          assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
          ed i superstiti.".

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