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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto
ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai
principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a
realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti ed e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' sottoposto al parere della
Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi
dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto e' emanato
anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto e' successivamente
trasmesso al Parlamento, perche' sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, e'
emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo e' prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo puo'
emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura
di cui al presente comma.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica,
stabilendo identita' dei motivi di ricorso ordinario e
straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della
Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba
riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di
ricorso si chiuda, a pena di inammissibilita' dello stesso, con la
chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del
sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e
sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto
comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360
del codice di procedura civile; la non ricorribilita' immediata
delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il
giudizio e la ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono
parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva
di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di
ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle
sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la
questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni
unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della
Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi,
alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza
pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al
precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione
semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le
sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi
di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di
norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in
caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e
con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi
idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di
procedura civile, a garantire l'esercitabilita' della funzione
nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non
ricorribilita' del provvedimento ai sensi dell'articolo 111,
settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione
straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di
merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;
b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato
prevedendo: la disponibilita' dell'oggetto come unico e
sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione
di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola
compromissoria, vi sia un unico criterio di capacita', riferito al
potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una
disciplina relativa all'arbitrato con pluralita' di parti, che
garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volonta'
originaria o successiva delle parti, nonche' relativa alla
successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei
terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi
fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a
garantire l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri; una
disciplina unitaria e completa della responsabilita' degli
arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina
dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di
assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via
incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo
che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di
giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei
termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle
ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una
razionalizzazione delle forme e delle modalita' di pronuncia del
lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una
sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente
esistenti di impugnazione per nullita' secondo i seguenti
principi: 1) subordinare la controllabilita' del lodo ai sensi del
secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile
alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di
legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento,
prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del
giudice dell'impugnazione per nullita', 3) disciplinare in
generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa
l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato
amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione
arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto
dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni
compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del
capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale
estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi
gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto
dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in
materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di
patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed
espressa volonta' delle parti di derogare alla disciplina legale,
fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio,
la sindacabilita' in via di azione o di eccezione della decisione
per vizi del procedimento e la possibilita' di fruire della tutela
cautelare.
4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo
puo' revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli
articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili
vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da
accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo
adottato nell'esercizio della predetta delega.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6,
uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai criteri
direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con
le altre disposizioni vigenti, nonche' la riconduzione della
disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o
assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come
disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti
legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto dal primo periodo del presente comma o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
giorni.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti
principi:
1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti
esonerati dall'applicabilita' dell'istituto e l'accelerazione
delle procedure applicabili alle controversie in materia;
2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo
una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi
dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della
procedura;
3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a
curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la
carica gli studi professionali associati, le societa' tra
professionisti, nonche' coloro che abbiano comprovate capacita' di
gestione imprenditoriale;
4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del
fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le
limitazioni alla liberta' di residenza e di corrispondenza del
fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;
5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione,
prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo
destinatario della prestazione;
6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione
revocatoria;
7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il
curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo
scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina
per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i
contratti di locazione finanziaria;
8) modificare la disciplina della continuazione temporanea
dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei
creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa
periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla
gestione provvisoria;
9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo,
abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalita' di
presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo
che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i
creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare
o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del
comitato dei creditori, nonche' confermare il curatore ovvero
richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo
nominativo;
10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione
dell'inventario, il curatore predisponga un programma di
liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei
creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le
modalita' e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo,
specificando:
10.1) se e' opportuno disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite
l'affitto a terzi;
10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare;
10.4) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in
blocco;
10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il
comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al
programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e
che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito
favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo,
abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli
adempimenti connessi;
12) modificare la disciplina del concordato fallimentare,
accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale
suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della
posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie
categorie di creditori, nonche' trattamenti differenziati per i
creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalita'
di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i
creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che
dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalita'
di approvazione del concordato, modificando altresi' la disciplina
delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerita' dei
relativi procedimenti;
13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il
relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella
liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo
tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento
del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a
ritardare la procedura;
13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione
della propria corrispondenza;
13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci
anni precedenti la richiesta;
13.5) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita'
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo
gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio
dell'attivita' d'impresa, salvo che per tali reati sia
intervenuta la riabilitazione.
14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;
c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti
dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi
alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalita'
dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio
generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui
tuttavia e' posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia
e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
L'art. 93 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, (Ordinamento
giudiziario), cosi' reca:
"Art. 93 (Oggetto delle assemblee generali). - La corte
suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono
in assemblea generale:
1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di
legge od altre materie di pubblico interesse;
3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio
interno e che interessano l'intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica puo' chiedere
la convocazione della corte in camera di consiglio per
eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte
delibera con l'intervento del procuratore generale.".
L'art. 111 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 111. - La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e'
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato
o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
liberta' personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo'
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.".
L'art. 360 del Codice di procedura civile, cosi'
recita:
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico
grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o
falsa applicazione di norme di diritto.".
L'art. 363 del Codice di procedura civile, cosi'
recita:
"Art. 363 (Ricorso nell'interesse della legge). -
Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di
legge o vi hanno rinunciato, il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione puo' proporre ricorso per chiedere
che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.
In tal caso le parti non possono giovarsi della
cassazione della sentenza.".
L'art. 829 del Codice di procedura civile, cosi'
recita:
"Art. 829 (Casi di nullita). - L'impugnazione per
nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei
casi seguenti:
1) se il compromesso e' nullo;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le
forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente
titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio
arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del
compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti
del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie,
salva la disposizione dell'art. 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei
numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 823
salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza
del termine indicato nell'art. 820, salvo il disposto
dell'art. 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le
forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita'
quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma
dell'art. 816 e la nullita' non e' stata sanata;
8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo
non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in
giudicato tra le parti, purche' la relativa eccezione sia
stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9) se non e' stato osservato nel procedimento
arbitrale il principio del contraddittorio.
L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli
arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di
diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a
decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile.
Nel caso previsto nell'art. 808, secondo comma, il lodo
e' soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi.".
Si riporta il testo dell'art. 838 c.p.c.
"Art. 838 (Impugnazione). - All'arbitrato
internazionale non si aplicano le disposizioni dell'art.
829, secondo comma, dell'art. 830, secondo comma, e
dell'art. 831 se le parti non hanno diversamente
convenuto.".
Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' recita:
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.". Si riportano gli articoli 2752 e
2753 del Codice civile:
"Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato per
l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti
locali). - Hanno privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi,
diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771,
iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
concessionario del servizio di riscossione procede o
interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme
relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello
dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.".
"Art. 2753. Crediti per contributi di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti.
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di
lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei
contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi
quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti.".