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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di mantenere gli equilibri finanziari esistenti
all'interno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA),
e' autorizzata la concessione di un contributo volontario al Fondo di
cooperazione tecnica (FCT) dell'Agenzia di euro 3.600.000 per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25
giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
contabile), e' il seguente:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza da primo anno considerato
nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e)-i-quater) (Omissis)».