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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati). - 1. Qualora da una violazione
delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le
sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o
della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni
a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente e'
fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la
sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita
fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di
recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo
di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione.».