Legge Ordinaria n. 102 del 21/02/2006 G.U. n. 64 del 17 Marzo 2006
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
         (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo
                       30 aprile 1992, n. 285)
1.  Il  comma  2  dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa  la
sospensione  della  patente  e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal  fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione  della  patente  e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis.  La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente  fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di
applicazione  della  pena  ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Si   riporta   il   testo  dell'art.  222  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.    222    (Sanzioni   amministrative   accessorie
          all'accertamento  di reati). - 1. Qualora da una violazione
          delle  norme  di cui al presente codice derivino danni alle
          persone,  il giudice applica con la sentenza di condanna le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste,  nonche' le
          sanzioni  amministrative  accessorie  della  sospensione  o
          della revoca della patente.
              2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale
          colposa  la sospensione della patente e' da quindici giorni
          a  tre  mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
          colposa  grave o gravissima la sospensione della patente e'
          fino   a   due  anni.  Nel  caso  di  omicidio  colposo  la
          sospensione e' fino a quattro anni.
              2-bis.  La  sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della patente fino a quattro anni e' diminuita
          fino  a  un  terzo  nel  caso di applicazione della pena ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale.
              3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
          accessoria  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di
          recidiva  reiterata specifica verificatasi entro il periodo
          di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della condanna
          definitiva per la prima violazione.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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