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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La tutela previdenziale relativa alla maternita', prevista dal
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' estesa alle lavoratrici e ai
lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la
loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga
all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
2001, n. 96, supplemento ordinario.
- Il testo vigente dell'art. 6, secondo comma, della
legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente
«Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di
malattia ai lavoratori». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 1943, n. 77), e' il seguente:
«L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento
economico di malattia e' corrisposto per legge o per
contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti
in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti
collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni
corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della
indennita' saranno integrate dall'ente sino a
concorrenza.».