Legge Ordinaria n. 105 del 27/02/2006 G.U. n. 64 del 17 Marzo 2006
Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale
  La Camera dei deputati ed il    Senato   della   Repubblica   hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della
legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  allo  scopo  di  assicurare  la
funzionalita'  dei  sistemi  fieristici  di  rilevanza  nazionale, e'
istituito,  presso  il Ministero delle attivita' produttive, il Fondo
per   la  mobilita'  al  servizio  delle  fiere,  con  una  dotazione
finanziaria  annua  pari  a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007.
  2.  A  valere  sulle  risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in
deroga  all'articolo  72  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
concessi  contributi  in  conto  capitale  per  la  realizzazione  di
infrastrutture  al  servizio  dei  sistemi  fieristici  di  rilevanza
nazionale.
  3.   Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  da
adottare,  di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita'  di  riparto  delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un
importo  pari  a  1  milione  di  euro  annui, sono destinate, per il
triennio  2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio
della Fiera di Bologna.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari a 3
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006 e 2007, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
  5.  A  decorrere  dall'anno  2008,  al rifinanziamento del Fondo si
provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo  dell'art.  45,  comma  3,  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2002),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, cosi'
          come   modificato  dall'art.  4,  comma  180,  della  legge
          24 dicembre 2003, n. 350, e' il seguente:
              "3.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture per la
          mobilita'  al  servizio  della  Fiera  del Levante di Bari,
          della  Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera
          di  Padova  sono  autorizzati,  rispettivamente,  limiti di
          impegno  quindicennali  di  1  milione  di euro a decorrere
          dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
          2003.".
              -  Il  testo dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e   pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2003)
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   305   del  31 dicembre  2002,  cosi'  come
          modificato  dall'art.  4, comma 85, della legge 24 dicembre
          2003, n. 350, e' seguente il:
              "Art.  72  (Fondi  rotativi per le imprese). - 1. Fatte
          salve  le risorse destinate all'attuazione degli interventi
          e  dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
          iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi
          natura  di  trasferimenti  alle imprese per contributi alla
          produzione  e  agli  investimenti  affluiscono  ad appositi
          Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
              2.  I  contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
          concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
          secondo   criteri   e   modalita'  stabiliti  dal  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con il Ministro
          competente, sulla base dei seguenti principi:
                a) l'ammontare  della  quota di contributo soggetta a
          rimborso   non  puo'  essere  inferiore  al  50  per  cento
          dell'importo contributivo;
                b) la   decorrenza  del  rimborso  inizia  dal  primo
          quinquennio  dalla  concessione  contributiva,  secondo  un
          piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque nel
          secondo quinquennio;
                c) il  tasso  d'interesse  da  applicare  alle  somme
          rimborsate  viene  determinato in misura non inferiore allo
          0,50 per cento annuo.
              3.   Al   fine   di  assicurare  la  continuita'  delle
          concessioni,  i  decreti  interministeriali  di  natura non
          regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge. In
          caso  di  inadempienza  provvede  con  proprio  decreto  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
              4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
          rispetto  degli  obblighi  comunitari  per la realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
          al  presente articolo costituiscono norme di principio e di
          coordinamento.   Conseguentemente   gli   enti  interessati
          provvedono   ad   adeguare   i   propri   interventi   alle
          disposizioni di cui al presente articolo.
              5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  ai  contributi  in  conto interessi nonche' alla
          concessione  di incentivi per attivita' produttive disposti
          con  le  procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre  1992,  n. 488, inclusi i patti territoriali, i
          contratti  d'area  e  i  contratti  di  programma,  e  alla
          concessione  di incentivi per la ricerca industriale di cui
          al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
          agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
          disposte  in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
          l'invarianza  degli  effetti finanziari, di cui al presente
          articolo,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  per  quanto  riguarda  gli aspetti finanziari, e'
          definita  la  programmazione  temporale,  per  il  triennio
          2003-2005,  degli  adempimenti  amministrativi  di cui alla
          citata legge n. 488 del 1992.".
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              -  Il  testo  dell'art.  11, comma 3, lettera f), della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 233 del 22 agosto
          1978,  cosi'  come  modificato dall'art. 2, comma 13, della
          legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
              "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis).
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-e) (omissis);
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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