Legge Ordinaria n. 12 del 09/01/2006 G.U. n. 15 del 19 Gennaio 2006
Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell' uomo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
    "a-bis)   promuove  gli  adempimenti  di  competenza  governativa
conseguenti  alle  pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo
emanate  nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente
alle  Camere  le  medisime pronunce ai fini dell'esame da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al  Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette
pronunce;".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
              - L'art.   5   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario,  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
              "Art.  5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
          Ministri).  - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a
          nome del Governo:
                a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
          ogni mutamento in essa intervenuto;
                b) chiede  la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
          lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
          mezzo  di  un Ministro espressamente delegato, la questione
          di fiducia;
                c) sottopone  al Presidente della Repubblica le leggi
          per  la  promulgazione;  in  seguito alla deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,  i  disegni  di  legge  per  la
          presentazione  alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
          decreti  aventi  valore  o  forza di legge, dei regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
                d) controfirma  gli atti di promulgazione delle leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri,  gli atti che hanno valore o
          forza  di  legge e, insieme con il Ministro proponente, gli
          altri atti indicati dalla legge;
                e) presenta   alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa  governativa  e,  anche  attraverso  il Ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione;
                f) esercita   le   attribuzioni  di  cui  alla  legge
          11 marzo  1953,  n.  87,  e  promuove  gli  adempimenti  di
          competenza  governativa  conseguenti  alle  decisioni della
          Corte  costituzionale.  Riferisce inoltre periodicamente al
          Consiglio dei Ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo  stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale. Segnala
          altresi',  anche  su  proposta  dei  Ministri competenti, i
          settori  della  legislazione  nei  quali, in relazione alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo.
              2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
                a) indirizza  ai  Ministri  le direttive politiche ed
          amministrative   in   attuazione  delle  deliberazioni  del
          Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita'  di  direzione  della politica generale del
          Governo;
                b) coordina  e  promuove  l'attivita' dei Ministri in
          ordine  agli  atti  che riguardano la politica generale del
          Governo;
                c) puo'  sospendere  l'adozione  di atti da parte dei
          Ministri  competenti  in  ordine  a  questioni  politiche e
          amministrative,  sottoponendoli  al  Consiglio dei Ministri
          nella riunione immediatamente successiva;
                c-bis) puo'  deferire  al  Consiglio dei Ministri, ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione di questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni  a diverso titolo competenti in ordine alla
          definizione di atti e provvedimenti;
                d) concorda  con  i Ministri interessati le pubbliche
          dichiarazioni  che  essi  intendano rendere ogni qualvolta,
          eccedendo  la normale responsabilita' ministeriale, possano
          impegnare la politica generale del Governo;
                e) adotta     le     direttive     per     assicurare
          l'imparzialita',  il  buon  andamento  e l'efficienza degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di   particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al  Ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative;
                f) promuove  l'azione dei Ministri per assicurare che
          le  aziende  e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
          secondo   gli   obiettivi   indicati  dalle  leggi  che  ne
          definiscono  l'autonomia  e  in  coerenza con i conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo;
                g) esercita  le attribuzioni conferitegli dalla legge
          in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
                h) puo'  disporre, con proprio decreto, l'istituzione
          di  particolari  Comitati  di  Ministri,  con il compito di
          esaminare   in   via   preliminare   questioni   di  comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza da
          sottoporre   al   Consiglio   dei  Ministri,  eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione;
                i) puo'  disporre la costituzione di gruppi di studio
          e  di  lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
          tutte    le    competenze   dicasteriali   interessate   ed
          eventualmente   di  esperti  anche  non  appartenenti  alla
          pubblica amministrazione.
              3.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
                a) promuove  e coordina l'azione del Governo relativa
          alle  politiche  comunitarie  e  assicura  la coerenza e la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,   riferendone   periodicamente   alle  Camere;
          promuove   gli   adempimenti   di   competenza  governativa
          conseguenti  alle  pronunce  della Corte di giustizia delle
          Comunita'  europee;  cura  la tempestiva comunicazione alle
          Camere  dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
          europee,   informando  il  Parlamento  delle  iniziative  e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
                a-bis)   promuove   gli   adempimenti  di  competenza
          governativa  conseguenti  alle pronunce della Corte europea
          dei  diritti  dell'uomo  emanate  nei confronti dello Stato
          italiano;  comunica tempestivamente alle Camere le medesime
          pronunce  ai  fini  dell'esame  da  parte  delle competenti
          Commissioni  parlamentari permanenti e presenta annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce;
                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto  attiene  ai  rapporti  con le regioni e le province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e  sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo.
              4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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