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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, in conformita' alla politica comunitaria
sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di
cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al
fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono
coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto
livello di protezione, dotate dei piu' elevati standard di sicurezza,
reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della flotta, con
particolare riferimento alle unita' navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in
campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della
navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota all'art. 1:
- La legge 7 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la
prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto
marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico
marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
2001, n. 61.