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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Composizione)
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di
rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di
settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore
a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un
professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
b) otto studenti di differenti facolta' eletti dal Consiglio
nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e
amministrativo delle universita';
d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI);
e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento
nazionale delle Conferenze dei presidi di facolta';
f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno
permanente dei dirigenti amministrativi delle universita'.
2. La mancata elezione o designazione di uno o piu' membri
appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e)
e f), non comporta l'invalidita' della costituzione dell'organo.
3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello stesso Consiglio
fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il
presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni
vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su
sua delega.
4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i
presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il
presidente del CUN, o un suo delegato, puo' partecipare, senza
diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne le modalita' del proprio
funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua
ad applicarsi la disciplina vigente.
6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, salvo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni.
I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non
sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte.
7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o
modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od
organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti
entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del
mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la
perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del
mandato.
8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di
ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che
intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei
professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui
ricoprono la carica.
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN,
l'elettorato attivo e passivo e' attribuito, separatamente, agli
appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al
comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilita'
previste dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c),
sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca almeno quattro mesi prima della
scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalita' definite
con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei
professori e dei ricercatori e del personale tecnico e
amministrativo, si puo' utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica una procedura telematica validata,
sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente
l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa
e della segretezza del voto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.