Legge Ordinaria n. 18 del 16/01/2006 G.U. n. 21 del 26 Gennaio 2006
Riordino del Consiglio universitario nazionale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                           (Composizione)
1.  Il  Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di
rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da:
a)  professori  e  ricercatori  eletti  in  rappresentanza di aree di
settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore
a    quattordici,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca. Per ciascuna area sono eletti un
professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
b)   otto  studenti  di  differenti  facolta'  eletti  dal  Consiglio
nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
c)  tre  membri  eletti  in  rappresentanza  del  personale tecnico e
amministrativo delle universita';
d)  tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI);
e)  un  membro  designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento
nazionale delle Conferenze dei presidi di facolta';
f)  un  membro  designato,  tra  i  propri  componenti,  dal Convegno
permanente dei dirigenti amministrativi delle universita'.
2.   La  mancata  elezione  o  designazione  di  uno  o  piu'  membri
appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e)
e f), non comporta l'invalidita' della costituzione dell'organo.
3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello stesso Consiglio
fra  i  professori  ordinari  di  cui  al  comma  1,  lettera  a). Il
presidente  nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni
vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su
sua delega.
4.  Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i
presidenti,   o   loro   delegati,  del  Comitato  nazionale  per  la
valutazione   del   sistema  universitario  (CONVSU),  del  Consiglio
nazionale   degli  studenti  universitari  (CNSU),  del  Comitato  di
indirizzo  per  la  valutazione  della ricerca (CIVR) e del Consiglio
nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale (CNAM). Il
presidente  del  CUN,  o  un  suo  delegato,  puo' partecipare, senza
diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5.  Il  CUN  disciplina  con  norme  interne le modalita' del proprio
funzionamento.  Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua
ad applicarsi la disciplina vigente.
6.  I  componenti  del  CUN  sono  nominati  con decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e, salvo quanto
previsto  dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni.
I  componenti  elettivi,  di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non
sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte.
7.  I  componenti  del  CUN  che  nel  corso  del  mandato  perdono o
modificano  lo  status  di  appartenenza  alla  fascia o categoria od
organismo  rappresentato  decadono  immediatamente  e sono sostituiti
entro  due  mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del
mandato  originario.  Non si verifica la decadenza nel caso in cui la
perdita  o  la  modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del
mandato.
8.  I  componenti  del  CUN  con  la  qualifica  di  professore  e di
ricercatore  non possono far parte delle commissioni giudicatrici che
intervengono   nelle   procedure   preordinate  al  reclutamento  dei
professori  ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui
ricoprono la carica.
9.  Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN,
l'elettorato  attivo  e  passivo  e'  attribuito, separatamente, agli
appartenenti  alle  corrispondenti  aree, fasce e categorie di cui al
comma  1,  lettere  a)  e  c),  nel  rispetto  delle incompatibilita'
previste dalla normativa vigente.
10.  Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c),
sono    indette   con   ordinanza   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  almeno  quattro mesi prima della
scadenza  di ciascun mandato e si svolgono secondo modalita' definite
con  l'ordinanza  medesima.  Per  l'elezione  dei  rappresentanti dei
professori   e   dei   ricercatori   e   del   personale   tecnico  e
amministrativo,  si  puo'  utilizzare  senza nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica  una  procedura telematica validata,
sentiti   il   CUN   e   la  CRUI,  che  assicuri  contemporaneamente
l'accertamento  dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa
e della segretezza del voto.
 
Avvertenza:

    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'ammini-strazione  competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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