Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in
materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente
legge.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando
le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione
nonche' la coerenza logica e sistematica della normativa;
c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni
generali, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sulla base di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente
legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al
comma 25 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.
4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei
decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio
di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere
ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella