Legge Ordinaria n. 233 del 17/07/2006 G.U. n. 164 del 17 Luglio 2006
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri e dei Ministeri, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in
materia  di  funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio
dei   ministri  e  dei  Ministeri  con  le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente
legge.
  3.  Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 2, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
  b)  coordinamento  del testo delle disposizioni vigenti, apportando
le  modifiche  necessarie  per  garantire  la  razionale applicazione
nonche' la coerenza logica e sistematica della normativa;
  c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;
  d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
  e)   revisione  del  numero  dei  dipartimenti  e  delle  direzioni
generali,  previste  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sulla  base  di  quanto  disposto  dal  comma  23 dell'articolo 1 del
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente
legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al
comma 25 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.
  4.  I  decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  sentiti  i Ministri interessati. Sugli schemi dei
decreti  legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative,  sono acquisiti i pareri del Consiglio
di  Stato  e  delle  competenti  Commissioni parlamentari, da rendere
ciascuno  nel  termine  di  quarantacinque giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  5.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
        Data a Roma, addi' 17 luglio 2006

                             NAPOLITANO

                                Prodi,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
  Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

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