Legge Ordinaria n. 269 del 24/10/2006 G.U. n. 248 del 24 Ottobre 2006
Sospensione dell' efficacia nonche' modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, e' sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.
  2.  Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,   comma 1,   le   parole:  «sotto  la  propria
responsabilita» sono soppresse;
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il procuratore della
Repubblica,  quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita
personalmente  o  mediante  assegnazione  a  uno  o  piu'  magistrati
dell'ufficio.  L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o
piu'  procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono
fatte    salve    le    disposizioni   di   cui   all'articolo 70-bis
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
  2.   Con   l'atto   di   assegnazione  per  la  trattazione  di  un
procedimento,  il  procuratore  della  Repubblica  puo'  stabilire  i
criteri  ai  quali  il magistrato deve attenersi nell'esercizio della
relativa  attivita'.  Se  il  magistrato non si attiene ai principi e
criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge
tra  il  magistrato  ed  il procuratore della Repubblica un contrasto
circa  le  modalita'  di  esercizio,  il procuratore della Repubblica
puo',  con  provvedimento  motivato,  revocare  l'assegnazione; entro
dieci  giorni  dalla  comunicazione  della revoca, il magistrato puo'
presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica».
  3.  Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;
    b)  all'articolo 2, comma 1:
      1) la lettera i) e' abrogata;
      2) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
    «v)   pubbliche  dichiarazioni  o  interviste  che  riguardino  i
soggetti  coinvolti  negli  affari  in  corso  di trattazione, ovvero
trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione
ordinaria,  quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui
nonche' la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;
      3) la lettera z) e' abrogata;
      4) la lettera bb) e' abrogata;
      5) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:
    «ff)  l'adozione  di  provvedimenti non previsti da norme vigenti
ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile
negligenza»;
    c) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.     Fermo     quanto     previsto    dal    comma 1,    lettere
g), h), i), l), m), n), o), p),    cc)    e   ff),   l'attivita'   di
interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto
e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare»;
    d)  all'articolo 3, comma 1:
      1) la lettera f) e' abrogata;
      2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    «h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti
operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare
l'esercizio  delle  funzioni  o comunque compromettere l'immagine del
magistrato»;
      3) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
    «i)  l'uso  strumentale  della qualita' che, per la posizione del
magistrato  o  per  le  modalita'  di  realizzazione,  e'  diretto  a
condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;
      4) la lettera l) e' abrogata;
    e) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
  «Art.  3-bis  (Condotta  disciplinare irrilevante). - 1. L'illecito
disciplinare  non  e'  configurabile  quando  il  fatto  e' di scarsa
rilevanza»;
    f) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4.   Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  i  consigli
giudiziari  e  i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare
al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte
di  cassazione  ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I
presidenti   di   sezione  e  i  presidenti  di  collegio  nonche'  i
procuratori  aggiunti  debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i
fatti  concernenti  l'attivita'  dei  magistrati  della sezione o del
collegio   o  dell'ufficio  che  siano  rilevanti  sotto  il  profilo
disciplinare»;
    g) all'articolo 15:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Non  puo'  comunque  essere promossa l'azione disciplinare
quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;
      2)  al  comma 2,  ovunque  ricorrano, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni»;
      3)  al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini»,
sono   inserite   le   seguenti:   «,   compreso  quello  di  cui  al
comma 1-bis,», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
    «d-bis)  se,  nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g)
ed h),  all'accertamento  del fatto costituente illecito disciplinare
e'   pregiudiziale  l'esito  di  un  procedimento  civile,  penale  o
amministrativo;
    d-ter) se il procedimento e' sospeso a seguito di provvedimento a
norma dell'articolo 16»;
    h) all'articolo 16:
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione, se lo
ritiene   necessario   ai   fini   delle  determinazioni  sull'azione
disciplinare,  puo'  acquisire  atti coperti da segreto investigativo
senza  che  detto  segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il
procuratore  della  Repubblica  comunichi,  motivatamente,  che dalla
divulgazione  degli  atti  coperti  da  segreto  investigativo  possa
derivare  grave  pregiudizio  alle  indagini, il Procuratore generale
dispone,  con  decreto,  che  i  detti  atti rimangano segreti per un
periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su
richiesta  motivata  del procuratore della Repubblica ovvero di altri
dodici  mesi  quando  si  procede  per reati di cui all'articolo 407,
comma 2,  del  codice di procedura penale, e sospende il procedimento
disciplinare  per  un analogo periodo. Successivamente il Procuratore
generale  presso  la  Corte di cassazione puo' prendere visione degli
atti.  Il  procedimento  puo' essere altresi' sospeso nel corso delle
indagini preliminari»;
      2) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di cassazione
procede  all'archiviazione  se  il  fatto  addebitato non costituisce
condotta  disciplinarmente  rilevante  ai sensi dell'articolo 3-bis o
forma    oggetto    di   denuncia   non   circostanziata   ai   sensi
dell'articolo 15,  comma 1,  ultimo  periodo, o non rientra in alcuna
delle  ipotesi  previste  dagli  articoli 2,  3  e  4 oppure se dalle
indagini   il   fatto   risulta   inesistente   o  non  commesso.  Il
provvedimento  di  archiviazione  e'  comunicato  al  Ministro  della
giustizia,  il  quale,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, puo' richiedere la trasmissione di copia degli atti e,
nei  sessanta  giorni  successivi  alla  ricezione degli stessi, puo'
richiedere  al  presidente  della  sezione disciplinare la fissazione
dell'udienza  di  discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla
richiesta   si   provvede   nei   modi   previsti  nei  commi 4  e  5
dell'articolo 17   e   le   funzioni  di  pubblico  ministero,  nella
discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la
Corte  di  cassazione  o  da  un  suo  sostituto. Il provvedimento di
archiviazione  acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia
interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta
di  fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione
disciplinare.  In  tale  caso e' sospeso il termine di cui al comma 1
dell'articolo 15»;
      3) nella  rubrica  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. Potere di archiviazione»;
    i) all'articolo 17:
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Il decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno dieci giorni
prima  della  data  fissata  per  la  discussione  orale, al pubblico
ministero  e  all'incolpato  nonche' al difensore di quest'ultimo, se
gia'  designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione
disciplinare  o  abbia  richiesto  l'integrazione  o la modificazione
della contestazione, al Ministro della giustizia»;
      2) al comma 7, e' soppresso l'ultimo periodo;
    l) all'articolo 18, comma 1, e' soppresso il secondo periodo;
    m) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.   La   sezione   disciplinare  del  Consiglio  superiore  della
magistratura  delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e
le  conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato,
il  quale  deve  essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non
assiste alla deliberazione in camera di consiglio»;
    n)  all'articolo 22,  comma 1,  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Nei  casi di minore gravita' il Ministro della giustizia o
il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il
trasferimento  provvisorio  dell'incolpato  ad  altro  ufficio  di un
distretto  limitrofo,  ma diverso da quello indicato nell'articolo 11
del codice di procedura penale»;
    o)  all'articolo 24, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei
mesi dalla data di proposizione del ricorso»;
    p)  all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  «7.  La  sezione  disciplinare acquisisce gli atti del procedimento
disciplinare  e,  sentiti  il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione,  l'istante  ed  il  suo difensore, dichiara inammissibile
l'istanza  di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2,
o  senza  l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se
risulta  manifestamente  infondata; altrimenti, dispone il procedersi
al  giudizio  di  revisione, al quale si applicano le norme stabilite
per il procedimento disciplinare.
  8.  Contro  la  decisione  che  dichiara inammissibile l'istanza di
revisione e' ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di
cassazione»;
    q)  dopo l'articolo 32, e' aggiunto il seguente:
  «Art.  32-bis  (Disposizioni  transitorie). - 1. Le disposizioni di
cui  al  presente  decreto  si applicano ai procedimenti disciplinari
promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
  2.  Per  i  fatti  commessi  anteriormente  alla data di entrata in
vigore   delle   disposizioni  del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi,  se piu' favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27,
28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36, 37 e 38 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
  3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione
disciplinare  del  Consiglio  superiore  della  magistratura pendenti
presso  le  sezioni  unite  penali  della  Corte  di  cassazione sono
trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte».
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo  5 aprile 2006, n. 160 reca:
          «Nuova  disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in
          materia   di  progressione  economica  e  di  funzioni  dei
          magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della
          L. 25 luglio 2005, n. 150.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  20 febbraio  2006,  n.  106  (Disposizioni  in
          materia   di  riorganizzazione  dell'ufficio  del  pubblico
          ministero,  a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della
          L. 25 luglio 2005, n. 150.) come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.    1    (Attribuzioni   del   procuratore   della
          Repubblica).  -  1.  Il procuratore della Repubblica, quale
          preposto  all'ufficio  del  pubblico ministero, e' titolare
          esclusivo  dell'azione  penale e la esercita nei modi e nei
          termini fissati dalla legge.
              2.   Il   procuratore   della  Repubblica  assicura  il
          corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale
          ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del
          suo ufficio.
              3.  Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra
          i  procuratori  aggiunti,  il vicario, il quale esercita le
          medesime  funzioni  del procuratore della Repubblica per il
          caso  in  cui  sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
          rimasto vacante.
              4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno
          o  piu'  procuratori  aggiunti  ovvero  anche ad uno o piu'
          magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
          di  affari,  individuati  con  riguardo ad aree omogenee di
          procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
          necessitano di uniforme indirizzo.
              5.  Nella  designazione  di  cui  al  comma 3  e  nella
          attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
          della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
          singoli  atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
          i  magistrati  dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio
          delle funzioni vicarie o della delega.
              6. Il procuratore della Repubblica determina:
                a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;
                b) i  criteri  di  assegnazione  dei  procedimenti ai
          procuratori  aggiunti  e  ai  magistrati  del  suo ufficio,
          individuando  eventualmente  settori di affari da assegnare
          ad  un  gruppo  di  magistrati  al  cui  coordinamento  sia
          preposto   un   procuratore   aggiunto   o   un  magistrato
          dell'ufficio;
                c) le  tipologie di reati per i quali i meccanismi di
          assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
              7.   I  provvedimenti  con  cui  il  procuratore  della
          Repubblica  adotta  o  modifica i criteri di cui al comma 6
          devono   essere  trasmessi  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 1, 2, 3, 14, 15,
          16,  17,  18,  19,  22,  24  e  25  del decreto legislativo
          23 febbraio   2006,   n.  109  (Disciplina  degli  illeciti
          disciplinari  dei  magistrati,  delle  relative  sanzioni e
          della   procedura   per  la  loro  applicabilita',  nonche'
          modifica  della  disciplina  in  tema  di incompatibilita',
          dispensa  dal  servizio  e  trasferimenti  di  ufficio  dei
          magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della
          legge  25 luglio 2005, n. 150.) come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art.  1  (Doveri  del  magistrato). - 1. Il magistrato
          esercita   le  funzioni  attribuitegli  con  imparzialita',
          correttezza,  diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio
          e  rispetta  la dignita' della persona nell'esercizio delle
          funzioni.
              2. (Abrogato).
              3. (Abrogato)».
              «Art.  2  (Illeciti  disciplinari  nell'esercizio delle
          funzioni).    1.    Costituiscono   illeciti   disciplinari
          nell'esercizio delle funzioni:
                a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
          i  comportamenti  che, violando i doveri di cui all'art. 1,
          arrecano  ingiusto  danno o indebito vantaggio ad una delle
          parti;
                b) l'omissione   della  comunicazione,  al  Consiglio
          superiore  della  magistratura,  della  sussistenza  di una
          delle   situazioni   di   incompatibilita'   di   cui  agli
          articoli 18  e  19  dell'ordinamento giudiziario, di cui al
          regio   decreto   30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
          modificazioni,  come  modificati  dall'art. 29 del presente
          decreto;
                c) la   consapevole   inosservanza   dell'obbligo  di
          astensione nei casi previsti dalla legge;
                d) i    comportamenti   abitualmente   o   gravemente
          scorretti  nei  confronti  delle parti, dei loro difensori,
          dei   testimoni   o  di  chiunque  abbia  rapporti  con  il
          magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei
          confronti di altri magistrati o di collaboratori;
                e) l'ingiustificata    interferenza    nell'attivita'
          giudiziaria di altro magistrato;
                f) l'omessa  comunicazione  al  capo dell'ufficio, da
          parte   del   magistrato   destinatario,   delle   avvenute
          interferenze;
                g) la   grave  violazione  di  legge  determinata  da
          ignoranza o negligenza inescusabile;
                h) il   travisamento   dei   fatti   determinato   da
          negligenza inescusabile;
                i) (Abrogata);
                l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,
          ovvero  la cui motivazione consiste nella sola affermazione
          della   sussistenza   dei   presupposti   di   legge  senza
          indicazione   degli   elementi  di  fatto  dai  quali  tale
          sussistenza  risulti,  quando  la  motivazione e' richiesta
          dalla legge;
                m) l'adozione  di provvedimenti adottati nei casi non
          consentiti    dalla   legge,   per   negligenza   grave   e
          inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo
          rilevante, diritti patrimoniali;
                n) la  reiterata  o  grave  inosservanza  delle norme
          regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
          adottate dagli organi competenti;
                o) l'indebito   affidamento  ad  altri  di  attivita'
          rientranti nei propri compiti;
                p) l'inosservanza   dell'obbligo   di  risiedere  nel
          comune    in    cui    ha   sede   l'ufficio   in   assenza
          dell'autorizzazione  prevista dalla normativa vigente se ne
          e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri
          di diligenza e laboriosita';
                q) il  reiterato,  grave e ingiustificato ritardo nel
          compimento   degli   atti   relativi   all'esercizio  delle
          funzioni;   si   presume  non  grave,  salvo  che  non  sia
          diversamente  dimostrato,  il  ritardo  che  non  eccede il
          triplo  dei  termini previsti dalla legge per il compimento
          dell'atto;
                r) il  sottrarsi  in  modo  abituale e ingiustificato
          all'attivita' di servizio;
                s) per  il  dirigente dell'ufficio o il presidente di
          una  sezione  o il presidente di un collegio, l'omettere di
          assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
                t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile
          per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge
          o da disposizione legittima dell'organo competente;
                u) la  divulgazione,  anche dipendente da negligenza,
          di  atti  del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
          previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione
          del  dovere  di  riservatezza  sugli  affari  in  corso  di
          trattazione,  o  sugli  affari definiti, quando e' idonea a
          ledere indebitamente diritti altrui;
                v) pubbliche    dichiarazioni    o   interviste   che
          riguardino  i  soggetti  coinvolti negli affari in corso di
          trattazione,   ovvero   trattati   e   non   definiti   con
          provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando
          sono  dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche'
          la  violazione  dei divieti di cui all'art. 5, comma 2, del
          decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
                z) (Abrogata);
                aa)   il   sollecitare   la  pubblicita'  di  notizie
          attinenti  alla  propria  attivita'  di  ufficio  ovvero il
          costituire  e  l'utilizzare  canali  informativi  personali
          riservati o privilegiati;
                bb) (Abrogata);
                cc)  l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti
          da  palese  incompatibilita'  tra la parte dispositiva e la
          motivazione,   tali  da  manifestare  una  precostituita  e
          inequivocabile    contraddizione    sul    piano    logico,
          contenutistico o argomentativo;
                dd)  l'omissione,  da parte del dirigente l'ufficio o
          del  presidente  di  una  sezione  o  di un collegio, della
          comunicazione  agli  organi  competenti di fatti a lui noti
          che  possono  costituire  illeciti disciplinari compiuti da
          magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
                ee)  l'omissione,  da  parte  del dirigente l'ufficio
          ovvero  da  parte  del  magistrato cui compete il potere di
          sorveglianza,  della  comunicazione  al Consiglio superiore
          della   magistratura   della   sussistenza   di  una  delle
          situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e
          19  dell'ordinamento  giudiziario,  di cui al regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'art.
          29  del  presente  decreto,  ovvero  delle  situazioni  che
          possono  dare  luogo  all'adozione dei provvedimenti di cui
          agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio
          1946,  n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e
          27 del presente decreto;
                ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme
          vigenti  ovvero  sulla  base di un errore macroscopico o di
          grave e inescusabile negligenza;
                gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della
          liberta'  personale  fuori dei casi consentiti dalla legge,
          determinata da negligenza grave ed inescusabile.
              2.  Fermo  quanto previsto dal comma 1, lettere g), h),
          i),  l),  m),  n),  o),  p),  cc)  e  ff),  l'attivita'  di
          interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
          del  fatto  e delle prove non danno luogo a responsabilita'
          disciplinare.».

              «Art.  3  (Illeciti  disciplinari  fuori dell'esercizio
          delle  funzioni). 1. Costituiscono illeciti disciplinari al
          di fuori dell'esercizio delle funzioni:
                a) l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al fine di
          conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
                b) il  frequentare  persona sottoposta a procedimento
          penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
          persona   che  a  questi  consta  essere  stata  dichiarata
          delinquente  abituale,  professionale o per tendenza o aver
          subito  condanna  per  delitti  non colposi alla pena della
          reclusione  superiore a tre anni o essere sottoposto ad una
          misura   di  prevenzione,  salvo  che  sia  intervenuta  la
          riabilitazione,  ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli
          di affari con una di tali persone;
                c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la
          prescritta  autorizzazione  del  Consiglio  superiore della
          magistratura;
                d) lo  svolgimento  di attivita' incompatibili con la
          funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, del regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
          o   di   attivita'  tali  da  recare  concreto  pregiudizio
          all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1;
                e) l'ottenere,    direttamente    o   indirettamente,
          prestiti  o  agevolazioni  da soggetti che il magistrato sa
          essere  parti  o  indagati  in procedimenti penali o civili
          pendenti  presso  l'ufficio  giudiziario  di appartenenza o
          presso  altro  ufficio  che si trovi nel distretto di Corte
          d'appello  nel  quale  esercita  le  funzioni  giudiziarie,
          ovvero   dai   difensori   di  costoro,  nonche'  ottenere,
          direttamente  o  indirettamente, prestiti o agevolazioni, a
          condizioni   di  eccezionale  favore,  da  parti  offese  o
          testimoni   o  comunque  da  soggetti  coinvolti  in  detti
          procedimenti;
                f) (Abrogata);
                g) la  partecipazione ad associazioni segrete o i cui
          vincoli  sono  oggettivamente incompatibili con l'esercizio
          delle funzioni giudiziarie;
                h) l'iscrizione  o  la  partecipazione  sistematica e
          continuativa  a  partiti  politici ovvero il coinvolgimento
          nelle  attivita' di soggetti operanti nel settore economico
          o  finanziario  che  possono condizionare l'esercizio delle
          funzioni    o   comunque   compromettere   l'immagine   del
          magistrato;
                i) l'uso  strumentale  della  qualita'  che,  per  la
          posizione   del   magistrato   o   per   le   modalita'  di
          realizzazione,  e'  diretto  a  condizionare l'esercizio di
          funzioni costituzionalmente previste;
                l). (Abrogata)».
              «Art.  14  (Titolarita' dell'azione disciplinare). - 1.
          L'azione   disciplinare  e'  promossa  dal  Ministro  della
          giustizia  e  dal  Procuratore  generale presso la Corte di
          cassazione.
              2.   Il   Ministro   della  giustizia  ha  facolta'  di
          promuovere  l'azione  disciplinare  mediante  richiesta  di
          indagini   al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione.  Dell'iniziativa  il Ministro da' comunicazione
          al  Consiglio superiore della magistratura, con indicazione
          sommaria dei fatti per i quali si procede.
              3.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
          cassazione    ha    l'obbligo    di   esercitare   l'azione
          disciplinare,   dandone  comunicazione  al  Ministro  della
          giustizia  e al Consiglio superiore della magistratura, con
          indicazione  sommaria  dei fatti per i quali si procede. Il
          Ministro   della   giustizia,   se   ritiene  che  l'azione
          disciplinare  deve  essere  estesa  ad  altri  fatti, ne fa
          richiesta,   nel   corso  delle  indagini,  al  Procuratore
          generale.
              4.   Il   Consiglio  superiore  della  magistratura,  i
          consigli  giudiziari  e  i  dirigenti  degli  uffici  hanno
          l'obbligo  di  comunicare  al Ministro della giustizia e al
          Procuratore  generale  presso  la  Corte di cassazione ogni
          fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti
          di sezione e i presidenti di collegio nonche' i procuratori
          aggiunti  debbono  comunicare  ai  dirigenti degli uffici i
          fatti  concernenti l'attivita' dei magistrati della sezione
          o  del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il
          profilo disciplinare.
              5.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
          cassazione  puo'  contestare  fatti  nuovi  nel corso delle
          indagini,  anche se l'azione e' stata promossa dal Ministro
          della  giustizia,  salva la facolta' del Ministro di cui al
          comma 3, ultimo periodo.».

              «Art.  15  (Termini  dell'azione  disciplinare).  -  1.
          L'azione  disciplinare  e'  promossa  entro  un  anno dalla
          notizia  del  fatto,  della  quale  il Procuratore generale
          presso  la  Corte  di  cassazione  ha  conoscenza a seguito
          dell'espletamento  di  sommarie  indagini  preliminari o di
          denuncia  circostanziata  o  di  segnalazione  del Ministro
          della  giustizia.  La  denuncia  e'  circostanziata  quando
          contiene  tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie
          disciplinare.  In difetto di tali elementi, la denuncia non
          costituisce notizia di rilievo disciplinare.
              1-bis.  Non  puo'  comunque  essere  promossa  l'azione
          disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto.
              2.  Entro  due  anni  dall'inizio  del  procedimento il
          Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive
          di  cui  all'art.  17,  commi 2  e  6; entro due anni dalla
          richiesta,  la sezione disciplinare del Consiglio superiore
          della  magistratura,  nella  composizione di cui all'art. 4
          della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia.
              3.  La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della
          giustizia  al  Procuratore  generale  o la comunicazione da
          quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura
          ai  sensi  dell'art.  14, comma 3, determinano, a tutti gli
          effetti, l'inizio del procedimento.
              4.   Dell'inizio  del  procedimento  deve  essere  data
          comunicazione,  entro  trenta  giorni,  all'incolpato,  con
          l'indicazione  del  fatto  che  gli  viene addebitato. Deve
          procedersi   ad  analoga  comunicazione  per  le  ulteriori
          contestazioni di cui all'art. 14, comma 5. L'incolpato puo'
          farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o
          da  un  avvocato,  designati  in  qualunque momento dopo la
          comunicazione  dell'addebito,  nonche',  se del caso, da un
          consulente tecnico.
              5.   Gli   atti   di   indagine   non  preceduti  dalla
          comunicazione  all'incolpato  o  da  avviso  al  difensore,
          quando  e'  previsto,  se gia' designato, sono nulli, ma la
          nullita'  non  puo'  essere  piu'  rilevata  quando  non e'
          dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di
          dieci  giorni  dalla  data  in  cui  l'interessato ha avuto
          conoscenza  del  contenuto  di tali atti o, in mancanza, da
          quella   della  comunicazione  del  decreto  che  fissa  la
          discussione  orale  davanti  alla  sezione disciplinare del
          Consiglio superiore della magistratura.
              6.  Se  la  sentenza  della  sezione  disciplinare  del
          Consiglio  superiore  della  magistratura  e'  annullata in
          tutto  o  in parte a seguito del ricorso per cassazione, il
          termine  per  la  pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un
          anno  e  decorre  dalla  data in cui vengono restituiti gli
          atti del procedimento dalla Corte di cassazione.
              7.  Se  i  termini  non sono osservati, il procedimento
          disciplinare   si   estingue,  sempre  che  l'incolpato  vi
          consenta.
              8.  Il  corso  dei  termini,  compreso quello di cui al
          comma 1-bis, e' sospeso:
                a) se  per  il  medesimo  fatto  e'  stata esercitata
          l'azione  penale, ovvero il magistrato e' stato arrestato o
          fermato   o  si  trova  in  stato  di  custodia  cautelare,
          riprendendo  a  decorrere  dalla  data  in  cui non e' piu'
          soggetta  ad  impugnazione  la  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere  ovvero  sono divenuti irrevocabili la sentenza o
          il decreto penale di condanna;
                b) se  durante  il  procedimento  disciplinare  viene
          sollevata   questione   di   legittimita'   costituzionale,
          riprendendo  a decorrere dal giorno in cui e' pubblicata la
          decisione della Corte costituzionale;
                c) se  l'incolpato  e'  sottoposto  a  perizia  o  ad
          accertamenti   specialistici,   e   per   tutto   il  tempo
          necessario;
                d) se  il  procedimento  disciplinare  e'  rinviato a
          richiesta   dell'incolpato   o  del  suo  difensore  o  per
          impedimento dell'incolpato o del suo difensore.
                d-bis)  se,  nei  casi  di  cui  all'art. 2, comma 1,
          lettere g)  ed h),  all'accertamento  del fatto costituente
          illecito   disciplinare  e'  pregiudiziale  l'esito  di  un
          procedimento civile, penale o amministrativo;
                d-ter)  se  il  procedimento  e` sospeso a seguito di
          provvedimento a norma dell'art. 16.».
              «Art.   16  (Indagini  nel  procedimento  disciplinare.
          Potere  di  archiviazione).  -  1.  Il  pubblico  ministero
          procede  all'attivita' di indagine. Le funzioni di pubblico
          ministero  sono  esercitate dal Procuratore generale presso
          la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio.
              2.  Per l'attivita' di indagine si osservano, in quanto
          compatibili,  le  norme  del  codice  di  procedura penale,
          eccezione  fatta  per  quelle che comportano l'esercizio di
          poteri   coercitivi   nei  confronti  dell'imputato,  delle
          persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti.
          Si  applica,  comunque,  quanto  previsto dall'art. 133 del
          codice di procedura penale.
              3.  Alle  persone  informate  sui  fatti,  ai  periti e
          interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366,
          371-bis,  371-ter,  372,  373,  376,  377  e 384 del codice
          penale.
              4.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
          cassazione,   se   lo  ritiene  necessario  ai  fini  delle
          determinazioni  sull'azione  disciplinare,  puo'  acquisire
          atti  coperti  da  segreto  investigativo  senza  che detto
          segreto   possa  essergli  opposto.  Nel  caso  in  cui  il
          procuratore  della Repubblica comunichi, motivatamente, che
          dalla   divulgazione   degli   atti   coperti   da  segreto
          investigativo   possa   derivare   grave  pregiudizio  alle
          indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che
          i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore
          a  dodici  mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta
          motivata  del  procuratore della Repubblica ovvero di altri
          dodici  mesi  quando  si  procede per reati di cui all'art.
          407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il
          procedimento   disciplinare   per   un   analogo   periodo.
          Successivamente  il Procuratore generale presso la Corte di
          cassazione   puo'   prendere   visione   degli   atti.   Il
          procedimento  puo'  essere altresi' sospeso nel corso delle
          indagini preliminari.
              5.  Il  pubblico  ministero,  per gli atti da compiersi
          fuori  dal suo ufficio, puo' richiedere altro magistrato in
          servizio  presso  la procura generale della corte d'appello
          nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.
              5-bis.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di
          cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato
          non  costituisce  condotta  disciplinarmente  rilevante  ai
          sensi  dell'art.  3-bis  o  forma  oggetto  di denuncia non
          circostanziata  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 1,  ultimo
          periodo,  o  non  rientra  in alcuna delle ipotesi previste
          dagli  articoli 2,  3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto
          risulta  inesistente  o  non  commesso. Il provvedimento di
          archiviazione e` comunicato al Ministro della giustizia, il
          quale,   entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione,  puo'  richiedere  la  trasmissione di copia
          degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione
          degli  stessi,  puo' richiedere al presidente della sezione
          disciplinare  la  fissazione  dell'udienza  di  discussione
          orale,   formulando   l'incolpazione.  Sulla  richiesta  si
          provvede  nei  modi previsti nei commi 4 e 5 dell'art. 17 e
          le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale,
          sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di
          cassazione  o  da  un  suo  sostituto.  Il provvedimento di
          archiviazione  acquista efficacia solo se il termine di cui
          sopra  sia  interamente decorso senza che il Ministro abbia
          avanzato   la   richiesta  di  fissazione  dell'udienza  di
          discussione  orale  davanti  alla  sezione disciplinare. In
          tale caso e' sospeso il termine di cui al comma 1 dell'art.
          15.».
              «Art.  17  (Chiusura  delle indagini). - 1. Compiute le
          indagini,  il  Procuratore  generale  formula  le richieste
          conclusive  di  cui  ai  commi 2  e  6 e invia alla sezione
          disciplinare  del Consiglio superiore della magistratura il
          fascicolo    del    procedimento,   dandone   comunicazione
          all'incolpato.  Il fascicolo e' depositato nella segreteria
          della  sezione  a  disposizione  dell'incolpato,  che  puo'
          prenderne visione ed estrarre copia degli atti.
              2.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
          cassazione,  al  termine  delle indagini, se non ritiene di
          dover  chiedere  la  declaratoria di non luogo a procedere,
          formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione
          disciplinare  la  fissazione  dell'udienza  di  discussione
          orale.   Il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
          cassazione  da'  comunicazione  al Ministro della giustizia
          delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
              3.  Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal
          ricevimento  della  comunicazione  di  cui al comma 2, puo'
          chiedere  l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare
          da  lui promossa, la modificazione della contestazione, cui
          provvede   il  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione.
              4.  Il presidente della sezione disciplinare fissa, con
          suo  decreto, il giorno della discussione orale, con avviso
          ai testimoni e ai periti.
              5.  Il  decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno
          dieci  giorni  prima  della data fissata per la discussione
          orale,  al  pubblico  ministero  e all'incolpato nonche' al
          difensore  di  quest'ultimo,  se  gia'  designato, e, nelle
          ipotesi  in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o
          abbia  richiesto  l'integrazione  o  la modificazione della
          contestazione, al Ministro della giustizia.
              6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che
          si  debba  escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla
          sezione  disciplinare  per  la  declaratoria di non luogo a
          procedere.   Della   richiesta  e'  data  comunicazione  al
          Ministro  della  giustizia,  nell'ipotesi in cui egli abbia
          promosso    l'azione    disciplinare,    ovvero   richiesto
          l'integrazione  della  contestazione,  con  invio  di copia
          dell'atto.
              7.  Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal
          ricevimento  della  comunicazione  di  cui al comma 6, puo'
          richiedere  copia degli atti del procedimento, nell'ipotesi
          in  cui  egli  abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero
          richiesto  l'integrazione della contestazione, e, nei venti
          giorni   successivi   alla  ricezione  degli  stessi,  puo'
          richiedere  al  presidente  della  sezione  disciplinare la
          fissazione  dell'udienza  di  discussione orale, formulando
          l'incolpazione.  Sulla  richiesta,  si  provvede  nei  modi
          previsti  nei  commi 4  e  5  e  le  funzioni  di  pubblico
          ministero,  nella  discussione  orale,  sono esercitate dal
          Procuratore  generale presso la Corte di cassazione o da un
          suo sostituto.
              8. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta
          di  non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in
          camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con
          ordinanza   di   non  luogo  a  procedere.  Se  rigetta  la
          richiesta, il Procuratore generale formula l'incolpazione e
          chiede   al   presidente   della  sezione  disciplinare  la
          fissazione  dell'udienza  di discussione orale. Si provvede
          nei modi previsti dai commi 4 e 5.».
              «Art.  18 (Discussione nel giudizio disciplinare). - 1.
          Nella   discussione   orale  un  componente  della  sezione
          disciplinare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
          nominato dal presidente svolge la relazione.
              2.  L'udienza  e' pubblica. La sezione disciplinare, su
          richiesta   di  una  delle  parti,  puo'  disporre  che  la
          discussione  si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze
          di  tutela  della  credibilita' della funzione giudiziaria,
          con  riferimento  ai  fatti  contestati  ed all'ufficio che
          l'incolpato  occupa,  ovvero esigenze di tutela del diritto
          dei terzi.
              3. La sezione disciplinare puo':
                a) assumere,  anche  d'ufficio,  tutte  le  prove che
          ritiene utili;
                b) disporre  o  consentire  la  lettura  di  rapporti
          dell'Ispettorato  generale  del  Ministero della giustizia,
          dei  consigli  giudiziari  e dei dirigenti degli uffici, la
          lettura di atti dei fascicoli personali nonche' delle prove
          acquisite nel corso delle indagini;
                c) consentire  l'esibizione di documenti da parte del
          pubblico  ministero,  dell'incolpato  e  del  delegato  del
          Ministro della giustizia.
              4.  Si  osservano,  in quanto compatibili, le norme del
          codice  di  procedura  penale  sul  dibattimento, eccezione
          fatta  per  quelle  che  comportano  l'esercizio  di poteri
          coercitivi  nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei
          periti  e  degli  interpreti.  Resta  fermo quanto previsto
          dall'art. 133 del codice di procedura penale.
              5.  Ai  testimoni,  periti e interpreti si applicano le
          disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e
          384 del codice penale.».
              «Art.   19   (Sentenza  disciplinare).  1.  La  sezione
          disciplinare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
          delibera  immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le
          conclusioni   del   pubblico   ministero   e  della  difesa
          dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il
          pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera
          di consiglio.
              2.  La  Sezione  disciplinare  provvede  con  sentenza,
          irrogando  una  sanzione  disciplinare  ovvero,  se  non e'
          raggiunta   prova   sufficiente,   dichiarando  esclusa  la
          sussistenza  dell'addebito.  I  motivi  della sentenza sono
          depositati  nella  segreteria  della  sezione  disciplinare
          entro trenta giorni dalla deliberazione.
              3.  I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare
          sono comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in
          cui  egli  abbia  promosso  l'azione  disciplinare,  ovvero
          richiesto   l'integrazione   o   la   modificazione   della
          contestazione,  con invio di copia integrale, anche ai fini
          della  decorrenza  dei  termini  per  la  proposizione  del
          ricorso  alle  sezioni  unite della Corte di cassazione. Il
          Ministro    puo'    richiedere   copia   degli   atti   del
          procedimento.».
              «Art.  22  (Sospensione  cautelare  facoltativa).  - 1.
          Quando  il  magistrato  e' sottoposto a procedimento penale
          per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa,
          con  pena  detentiva,  o  quando al medesimo possono essere
          ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che,
          per  la  loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio
          delle   funzioni,   il   Ministro   della  giustizia  o  il
          Procuratore  generale presso la Corte di cassazione possono
          chiedere  alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore
          della  magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni
          e  dallo  stipendio,  e  il  collocamento  fuori  dal ruolo
          organico  della  magistratura,  anche prima dell'inizio del
          procedimento  disciplinare.  Nei casi di minore gravita' il
          Ministro  della giustizia o il Procuratore generale possono
          chiedere   alla   sezione   disciplinare  il  trasferimento
          provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto
          limitrofo,  ma  diverso da quello indicato nell'art. 11 del
          codice di procedura penale.
              2.  La  Sezione  disciplinare  del  Consiglio superiore
          della  magistratura  convoca il magistrato con un preavviso
          di   almeno   tre  giorni  e  provvede  dopo  aver  sentito
          l'interessato   o  dopo  aver  constatato  la  sua  mancata
          presentazione.  Il magistrato puo' farsi assistere da altro
          magistrato o da un avvocato.
              3.  La  sospensione  puo' essere revocata dalla Sezione
          disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
              4.  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 21,
          commi 4 e 5.
              5.  Se e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere
          o  se  l'incolpato  e' assolto o condannato ad una sanzione
          diversa  dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni
          per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione
          cautelare  eventualmente  disposta,  sono  corrisposti  gli
          arretrati  dello  stipendio  e  delle  altre competenze non
          percepiti,  detratte  le  somme  gia'  riscosse per assegno
          alimentare.».
              «Art.  24  (Impugnazioni  delle decisioni della sezione
          disciplinare del Consiglio superiore della magistratura). -
          1.   L'incolpato,   il   Ministro   della  giustizia  e  il
          Procuratore  generale presso la Corte di cassazione possono
          proporre,  contro i provvedimenti in materia di sospensione
          di  cui  agli  articoli 21  e 22 e contro le sentenze della
          sezione   disciplinare   del   Consiglio   superiore  della
          magistratura,  ricorso per cassazione, nei termini e con le
          forme   previsti   dal  codice  di  procedura  penale.  Nei
          confronti  dei  provvedimenti  in materia di sospensione il
          ricorso   non   ha  effetto  sospensivo  del  provvedimento
          impugnato.
              2.  La  Corte  di  cassazione  decide  a  sezioni unite
          civili,  entro  sei  mesi  dalla  data  di proposizione del
          ricorso.».
              «Art.  25  (Revisione). - 1. E' ammessa, in ogni tempo,
          la  revisione  delle sentenze divenute irrevocabili, con le
          quali e' stata applicata una sanzione disciplinare, quando:
                a) i   fatti   posti   a  fondamento  della  sentenza
          risultano   incompatibili   con  quelli  accertati  in  una
          sentenza  penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non
          luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione;
                b) sono   sopravvenuti   o   si   scoprono,  dopo  la
          decisione,  nuovi  elementi  di  prova, che, soli o uniti a
          quelli   gia'   esaminati  nel  procedimento  disciplinare,
          dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
                c) il  giudizio  di  responsabilita' e l'applicazione
          della  relativa sanzione sono stati determinati da falsita'
          ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
              2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
          debbono,  a  pena di inammissibilita' della domanda, essere
          tali  da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso
          l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da
          quella  inflitta  se  trattasi  della  rimozione, ovvero se
          dalla  sanzione  applicata  e'  conseguito il trasferimento
          d'ufficio.
              3.  La  revisione puo' essere chiesta dal magistrato al
          quale  e'  stata  applicata  la sanzione disciplinare o, in
          caso  di  morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, da
          un  suo  prossimo  congiunto  che  vi abbia interesse anche
          soltanto morale.
              4.  L'istanza  di revisione e' proposta personalmente o
          per  mezzo  di procuratore speciale. Essa deve contenere, a
          pena  di  inammissibilita',  l'indicazione  specifica delle
          ragioni  e  dei  mezzi  di prova che la giustificano e deve
          essere   presentata,   unitamente   ad   eventuali  atti  e
          documenti,  alla  segreteria della sezione disciplinare del
          Consiglio superiore della magistratura.
              5.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, lettere a) e b),
          all'istanza   deve   essere  unita  copia  autentica  della
          sentenza penale.
              6.  La revisione puo' essere chiesta anche dal Ministro
          della  giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte
          di  cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con
          le modalita' di cui ai commi 4 e 5.
              7.  La  sezione  disciplinare  acquisisce  gli atti del
          procedimento   disciplinare   e,   sentiti  il  Procuratore
          generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo
          difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se
          proposta  fuori  dai  casi  di  cui  al  comma 2,  o  senza
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se
          risulta  manifestamente  infondata;  altrimenti, dispone il
          procedersi  al giudizio di revisione, al quale si applicano
          le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
              8.  Contro  la  decisione  che  dichiara  inammissibile
          l'istanza  di  revisione  e'  ammesso  ricorso alle sezioni
          unite civili della Corte di cassazione.
              9. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la
          sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
              10.  Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a
          seguito  di giudizio di revisione ha diritto alla integrale
          ricostruzione   della  carriera  nonche'  a  percepire  gli
          arretrati  dello  stipendio  e  delle  altre competenze non
          percepiti,   detratte  le  somme  corrisposte  per  assegno
          alimentare,  rivalutati in base alla variazione dell'indice
          ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
          impiegati.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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