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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso
connesse con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti,
sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e
sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico
riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione
centrale e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
e) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di
affidamento;
f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute
necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le
disfunzioni accertate, anche attraverso la sollecitazione al
recepimento di normative previste in direttive comunitarie non
introdotte nell'ordinamento italiano e in trattati o accordi
internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del
codice penale:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma.».
«Art. 416-bis (Associazione di tipo
mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, il consulente
tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate,
regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento
coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a
pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione
a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».