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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e compiti
1. E' istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso
di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari
associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano
comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e
istituzionale, con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonche'
degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata
di tipo mafioso e similare;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della
legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le
persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano
testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative
necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime
carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate
per delitti di tipo mafioso;
d) accertare la congruita' della normativa vigente e della
conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di
carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per
rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare
riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni
diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai
processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre
organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di
attivita' illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i
diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello Stato, con
particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi
migratori illegali;
f) accertare le modalita' di difesa del sistema degli appalti e
delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le
diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalita' di
interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che
regola gli appalti e le opere pubbliche;
g) verificare la congruita' della normativa vigente per la
prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o
altre utilita' che rappresentino il provento della criminalita'
organizzata mafiosa o similare, nonche' l'adeguatezza delle strutture
e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di
carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in
riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla
cooperazione giudiziaria;
h) verificare l'impatto negativo delle attivita' delle
associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo
all'alterazione dei principi di liberta' della iniziativa economica
privata, di libera concorrenza nel mercato, di liberta' di accesso al
sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa
pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e
alla crescita e al sistema delle imprese;
i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di
prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso
sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle piu'
efficaci;
l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla
prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonche' al
controllo del territorio;
m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a
prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia
delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla
normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche'
ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o
piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui
all'articolo 6, comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di faciliare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della Autorita' giudiziaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice
penale:
«Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). -
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intiimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso».
- La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca:
«Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e
31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia».
- Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca:
«Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia.».
- Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:
«Disciplina del cambiamento delle generalita' per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia.)».
- La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica
della disciplina della protezione e del trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza».
- Il decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 161, reca:
«Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di
protezione previste per i collaboratori di giustizia e i
testimoni, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della
legge 13 febbraio 2001, n. 45».
- La legge 23 dicembre 2002, n. 279, reca: «Modifica
degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di trattamento penitenziario».
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta):
«Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, in relazione ai
quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
di collegamenti con un associazione criminale, terroristica
o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e
degli istituti previsti dalla presente legge che possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni
necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e
per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al
periodo precedente.
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono
adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia,
sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle
indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che
procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione
presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di
polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I
provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un
anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse
forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno,
purche' non risulti che la capacita' del detenuto o
dell'internato di mantenere contatti con associazioni
criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute
meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la
proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro
della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con
decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie
l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal
difensore e' reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a
seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del
difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta
giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e
degli istituti di cui al comma 2 puo' comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna
ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con
elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non
inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi
ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in
modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i
colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi,
salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita'
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel
secondo comrna dell'art. 11. I colloqui possono essere
sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa
motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art.
11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita'
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel
secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di
applicazione, un colloquio telefonico mensile con i
familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti
sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano ai colloqui con i
difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e
degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non puo' svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad
una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art.
10.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
del quale e' stata disposta o confermata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
propone reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o
l'internato e' assegnato. Il reclamo non sospende
l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o
dell'internato non modifica la competenza territoriale a
decidere.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli
articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla
sussistenza dei presupposti per l'adozione del
provvedimento e sulla congruita' del contenuto dello stesso
rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore
generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato
o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla
sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso
l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora
il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il
Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo
provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto
della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare
elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le
medesime modalita' il Ministro deve procedere, ove il
reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte
accolta.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone).
- 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico,
l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da
lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle
ammende nonche' alle spese alle quali la mancata
comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».