Legge Ordinaria n. 29 del 25/01/2006 G.U. n. 32 dell'8 Febbraio 2006 (suppl.ord.)
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti  legislativi  recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
   3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi  quaranta  giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione  del  parere  parlamentare  di  cui  al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta
giorni  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE,
2004/54/CE,    2004/80/CE,   2004/81/CE,   2004/83/CE,   2004/113/CE,
2005/19/CE,  2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Su di essi e'
richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della Costituzione,
ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi
integrativi   di   informazione,   per   i  pareri  definitivi  delle
Commissioni  competenti  per  i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
   5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei  decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  fissati  dalla presente legge, il Governo puo'
emanare,  con  la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
   6.  Entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo  di  cui  al  comma  1  adottato  per  l'attuazione della
direttiva  2004/109/CE,  di  cui  all'allegato  B,  il  Governo,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con
la   procedura   prevista   dal   presente   articolo,  puo'  emanare
disposizioni  integrative  e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali  disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 27, paragrafo 2,
della medesima direttiva.
   7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
   8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora esercitata
trascorsi  quattro  mesi  dal termine previsto dalla direttiva per la
sua  attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica  una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti dai
Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  nelle  materie  di loro
competenza.
   9.   Il   Governo,   quando  non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  e  al  Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla
data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
 
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - La direttiva 2003/123/CE e' pubblicata in GUCE n. L 7
          del 13 gennaio 2004.
              - La  direttiva  204 settembre CE e' pubblicata in GUCE
          n. L 50 del 20 febbraio 2004.
              - La  direttiva  2004/36/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          143 del 30 aprile 2004.
              - La  direttiva  2004/49/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          164 del 30 aprile 2004.
              - La  direttiva  2004/50/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          164 del 30 aprile 2004.
              - La  direttiva  2004/54/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          167 del 30 aprile 2004.
              - La  direttiva  2004/80/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          261 del 6 agosto 2004.
              - La  direttiva  2004/81/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          261 del 6 agosto 2004.
              - La  direttiva  2004/83/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          304 del 30 settembre 2004.
              - La  direttiva 2004/i 13/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          373 del 21 dicembre 2004.
              - La direttiva 2005/19/CE e' pubblicata in GUCE n. L 58
          del 4marzo 2005.
              - La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91
          del 9 aprile 2005.
              - La  direttiva  2005/36/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          255 del 30 settembre 2005.
              - La  direttiva  2005/60/CE e' pubblicata in GUCE. n. L
          309 del 25 novembre 2005.
              - Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
          legge  5 agosto  1978,  n. 468, recante: «Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio»:
              «2.   I   disegni  di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».
              - L'art.  81,  quarto  comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Ogni  altra  legge  che importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
              - La  direttiva 2004/109/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L 390 del 31 dicembre 2004.
              - L'art.  117,  quinto  comma, della Costituzione cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 16, comma 3 e 11,
          comma  8,  della  legge  4 febbraio  2005,  n. 11, recante:
          «Norme   generali   sulla   partecipazione  dell'Italia  al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli obblighi comunitari»:
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni  e delle province autonome). - 1 - 2.
          (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo (a procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
              «Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
          amministrativa). - 1 - 7. (Omissis).
              8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
          applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
          quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
          attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
          stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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