Legge Ordinaria n. 31 del 02/02/2006 G.U. n. 34 del 10 Febbraio 2006
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante ( SIDS ) e di morte inaspettata del feto
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza
causa  apparente  e  i  feti deceduti anch'essi senza causa apparente
dopo   la  venticinquesima  settimana  di  gestazione  devono  essere
prontamente  sottoposti  con  il  consenso  di  entrambi i genitori a
riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i
criteri  individuati  nell'articolo  2, a cui sono inviati gli organi
prelevati.  Le  informazioni  relative alla gravidanza, allo sviluppo
fetale  e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del
lattante  (SIDS), alle situazioni ambientali e familiari in cui si e'
verificato  il  decesso,  raccolte  con un'indagine familiare, devono
essere  accuratamente  registrate  e  vagliate,  per il completamento
diagnostico  e per finalita' scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo,
dal  neonatologo,  dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla
base dei protocolli internazionali.
  2. Il riscontro diagnostico di cui al comma 1 e' effettuato secondo
il   protocollo   diagnostico   predisposto   dalla   prima  cattedra
dell'Istituto  di  anatomia patologica dell'Universita' di Milano. Il
suddetto  protocollo,  per  essere applicabile, deve essere approvato
dal Ministero della salute.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)