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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza
causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente
dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere
prontamente sottoposti con il consenso di entrambi i genitori a
riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i
criteri individuati nell'articolo 2, a cui sono inviati gli organi
prelevati. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo
fetale e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del
lattante (SIDS), alle situazioni ambientali e familiari in cui si e'
verificato il decesso, raccolte con un'indagine familiare, devono
essere accuratamente registrate e vagliate, per il completamento
diagnostico e per finalita' scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo,
dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla
base dei protocolli internazionali.
2. Il riscontro diagnostico di cui al comma 1 e' effettuato secondo
il protocollo diagnostico predisposto dalla prima cattedra
dell'Istituto di anatomia patologica dell'Universita' di Milano. Il
suddetto protocollo, per essere applicabile, deve essere approvato
dal Ministero della salute.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.