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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma e'
sostituito dai seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie
atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei
confronti di per-sona che non abbia compiuto gli anni sedici, si
applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di
anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa,
ridotta da un terzo a due terzi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione di dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 600-bis del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
Salvo che l'atto costituisca piu' grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i
quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di
altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro
5.164. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia
commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto
gli anni sedici, la pena e' aumentata in misura non
superiore ai due terzi. Nel caso in cui l'atto di cui al
secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non
abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della
reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di
cui al secondo comma e persona minore di anni diciotto si
applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da
un terzo a due terzi.».