Legge Ordinaria n. 43 del 01/02/2006 G.U. n. 40 del 17 Febbraio 2006
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l' istituzione dei relativi ordini professionali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               ART. 1.
                           (Definizione).

1.    Sono   professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
ai  sensi  della  legge  10  agosto  2000,  n. 251, e del decreto del
Ministro  della  sanita'  29  marzo  2001,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  118  del  23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in
forza  di  un  titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita' di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2.  Resta  ferma  la  competenza  delle regioni nell'individuazione e
formazione  dei  profili  di  operatori  di  interesse  sanitario non
riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
3.  Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale  e  alle  province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili  con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              - La  legge  10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina
          delle   professioni  sanitarie  infermieristiche,  tecniche
          della   riabilitazione,  della  prevenzione  nonche'  della
          professione ostetrica.».
              - Il  decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 118 del 23 maggio
          2001,  reca: «Definizione delle figure professionali di cui
          all'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, da includere
          nelle  fattispecie  previste  dagli  articoli 1,  2, 3 e 4,
          della  legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge
          n. 251/2000).».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)