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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Definizione).
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del
Ministro della sanita' 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in
forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita' di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e
formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non
riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche
della riabilitazione, della prevenzione nonche' della
professione ostetrica.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2001, reca: «Definizione delle figure professionali di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere
nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4,
della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge
n. 251/2000).».