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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art 1.
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e
in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la
misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da
invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
288, e' fissata:
a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita'
in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3)
e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi
ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della
citata tabella E.
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi
invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3
della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra
affetti da invalidita' comunque specificate nella citata tabella E
che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono
l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288,
hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente
percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del
2002.
4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge
provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di dei
decreti del Presidente della Repubblica e sule
pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
288 (Provvidenze in favore dei grandi invalidi), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, e' il
seguente:
«Art. 1 (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare). - 1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti
preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione
degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'art. 21
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E
allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un
accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o
di un accompagnatore del servizio civile compete, in
sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878
euro per dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 3, comma 1.
3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al
comma 2 puo' essere adeguato con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
risorse del fondo di cui all'art. 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il
30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si procede all'accertamento del numero degli
assegni corrisposti a tale data in sostituzione
dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via
prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si
provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa
definizione delle procedure da seguire per la
corresponsione dei benefici economici, alla determinazione
del numero degli assegni che potranno, a tale titolo,
essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la
precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del
servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio
precedente la data di entrata in vigore della presente
legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne'
siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito
delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E
allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, verra' corrisposto un
assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878
euro per dodici mensilita'; per i soggetti con infermita'
di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1),
della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in
misura ridotta al 50 per cento.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente
legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia'
competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici
agli aventi diritto.».
- La tabella E annessa al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
sostituita da ultimo dalla tabella allegata alla legge
6 ottobre 1986, n. 656, e' la seguente:
«Tabella E
Assegni di superinvalidita'
A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli
occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e
permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino
al limite della perdita totale delle due mani e dei due
piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei
due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto
(paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da
richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni
di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.
L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la
malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti
della vita organica e sociale e richieda il trattamento
sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e
finche' dura tale trattamento.
L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro
che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio
1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta'
mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi
dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del
regolamento manicomiale approvato con regio decreto
16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la
vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione
del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma
verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni
di cui al primo comma. Alla dimissione trovera'
applicazione il disposto del secondo comma.
(Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).
A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione
di esse con la impossibilita' assoluta e permanente
dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).
B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso,
profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica
sociale.
2) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da
determinare una assoluta e permanente incapacita' a
qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la
continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).
C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore
dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente
del braccio e della coscia con impossibilita'
dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
(Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).
D)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).
E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100
a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore
sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e
della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani
compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo
inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facolta' mentali che richiedono
trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di
degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati
ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche'
tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita
organica e sociale.
(Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).
F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro
inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del
braccio e al terzo inferiore della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro
inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore
dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo
inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al
terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo
inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino
profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da
determinare una assoluta e permanente incapacita' a
qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la
continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).
G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano
insieme.
2) La disarticolazione di un'anca.
3) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali
(schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza
paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica,
distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a
qualsiasi attivita'.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una
assoluta incapacita' a proficuo lavoro.
(Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).
H)
1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica,
pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura
e l'ano preternaturale.
3) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente
quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e
permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica
e dell'equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatie organiche in stato di permanente
scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica
ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione
di pace-maker o il trattamento con by-pass o la
sostituzione valvolare.
5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave
alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
(Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).».
- Il testo dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n.
111 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi
per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni
di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1984, e' il seguente:
«Art. 3 (Indennita' di assistenza e di
accompagnamento). - Ai mutilati e agli invalidi per
servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita'
contemplate nella tabella E, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e'
liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 10 gennaio 1984,
una indennita' mensile per la necessita' di assistenza e
per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso
che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga
disimpegnato da un famigliare del minorato, pari a:
1) per la lettera A
L. 384.000;
2) per la lettera A-bis
} 335.000;
3) per la lettera B
} 296.000;
4) per la lettera C
} 260.000;
5) per la lettera D
} 220.000;
6) per la lettera E
} 182.000;
7) per la lettera F
} 143.000;
8) per la lettera G
} 105.000;
9) per la lettera H
} 69.000.
Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle
invalidita' specificate nella tabella E allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis;
B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a
richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli
invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4,
secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis,
numero 1, della tabella E allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori
militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a
domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di
integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso
di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore,
dara' immediata comunicazione di tale adempimento alla
Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la
partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di
competenza. La misura dell'integrazione di cui al presente
comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli
accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e'
stabilita:
1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla
lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
che abbiano riportato per causa di servizio anche la
mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita'
bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito
trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L.
900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta
lettera A;
2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai
numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1
della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare
compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E,
lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo
accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un
assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di
assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000
mensili.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui
ai precedenti commi quarto e quinto, e' corrisposta anche
quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri
luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano
ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo
corrisposto a titolo di indennita', comprese le
integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e
del terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti,
all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali
giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero
e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al
precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
comunicazione dell'eventuale ricovero alla Direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione dell'invalido ricoverato.».