Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli
articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero
e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le
sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603,
comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via
preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria
dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita'
dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del
provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche
contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata
applicata la sola pena dell'ammenda".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.