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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
"Art. 492. - (Forma del pignoramento). - Salve le forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al
debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza
ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui
dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso
giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il
debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che
delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita',
sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la
relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto
dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi
appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale
giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente
pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita' dei
terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o
falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che
lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal
momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli
effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e
l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si
trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando
tale luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del
verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se
sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il
pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore
esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito
custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo
388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli
sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento
o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore
procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo'
richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei
precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui
all'articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle
cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua
beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o
indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il
creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del
creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori
dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La
richiesta, eventualmente riguardante piu' soggetti nei cui confronti
procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete
generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei creditori istanti.
L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere
l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale
giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa
istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi,
invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture
contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni
per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine
dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista
nominato puo' richiedere informazioni agli uffici finanziari sul
luogo di tenuta nonche' sulle modalita' di conservazione, anche
informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi,
richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario
territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita
relazione con i risultati della verifica al creditore istante e
all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano
cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese
dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono
liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro
il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere
il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore
l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma"".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
riporta le modifiche al libro III del codice di procedura
civile.