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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al codice civile
1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di
separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di
essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, il giudice
che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole.
La potesta' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino
la potesta' separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalita', da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».
2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione
all'affidamento condiviso). - Il giudice puo' disporre l'affidamento
dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento
motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del
minore.
Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere
l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al
primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per
quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma
dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il
giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai
fini della determinazione dei provvedimenti da adottare
nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione
dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli). - I genitori hanno diritto di chiedere in
ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento
dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e
delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita'
del contributo.
Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni
in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare e'
attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di
proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno
nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono
trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,
l'altro coniuge puo' chiedere, se il mutamento interferisce con le
modalita' dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei
provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni).
- Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli
minori.
Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima
dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all'articolo 155, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o
d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta'
inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di
esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale
dei figli».
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.