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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono
premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli
articoli 768-bis e seguenti,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2, e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 458 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 458 (Divieto di patti successori). - Fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 768-bis, e seguenti, e'
nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria
successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno
dispone dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».