Legge Ordinaria n. 56 del 14/02/2006 G.U. n. 50 del 1 Marzo 2006
Modifica all' articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  295 del codice di procedura penale, dopo il comma
3-bis, e' aggiunto il seguente:
  "3-ter.  Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto
previsto  dai  commi  3  e  3-bis,  in  luogo del giudice provvede il
presidente della Corte".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiaii   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione  di  legge  modificata e della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  295  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  295  (Verbale  di  vane  ricerche).  -  1. Se la
          persona  nei  cui confronti la misura e' disposta non viene
          rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
          dall'art.  293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il
          verbale,  indicando specificamente le indagini svolte, e lo
          trasmette   senza   ritardo   al   giudice  che  ha  emesso
          l'ordinanza.
              2.  Il  giudice,  se  ritiene  le  ricerche esaurienti,
          dichiara,  nei  casi  previsti  dall'art.  296, lo stato di
          latitanza.
              3.  Al  fine di agevolare le ricerche del latitante, il
          giudice  o  il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e con le
          modalita'  previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
          l'intercettazione    di   conversazioni   o   comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione. Si
          applicano,    ove    possibile,   le   disposizioni   degli
          articoli 268, 269 e 270.
              3-bis.  Fermo  quanto disposto nel comma 3 del presente
          articolo  e  nel  comma  5  dell'art.  103, il giudice o il
          pubblico   ministero  puo'  disporre  l'intercettazione  di
          comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
          ricerche  di  un  latitante  in relazione a uno dei delitti
          previsti  dall'art.  51, comma 3-bis nonche' dell'art. 407,
          comma 2, lettera a), n. 4).
              3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini
          di  quanto  previsto  dai  commi  3  e  3-bis, in luogo del
          giudice provvede il presidente della Corte.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)