Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 59 del 13/02/2006 G.U. n. 51 del 2 Marzo 2006
Modifica all' articolo 52 del codice penale in materia di diritto all' autotutela in un privato domicilio
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Diritto all'autotutela in un privato domicilio
  1.  All'articolo  52  del  codice  penale  sono aggiunti i seguenti
commi:
  "Nei  casi  previsti  dall'articolo  614,  primo  e  secondo comma,
sussiste  il  rapporto  di  proporzione  di  cui  al  primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi
ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo
al fine di difendere:
    a) la propria o la altrui incolumita':
    b)  i  beni  propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e'
pericolo d'aggressione.
  La  disposizione  di cui al secondo comma si applica anche nel caso
in  cui  il  fatto  sia  avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove
venga    esercitata   un'attivita'   commerciale,   professionale   o
imprenditoriale".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2,   e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate,  o  alle  quali  e'  operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 52 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  52  (Difesa legittima). - Non e' punibile chi ha
          commesso  il  fatto,  per  esservi  stato  costretto  dalla
          necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
          il  pericolo  attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
          difesa sia proporzionata all'offesa.
              Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma,
          sussiste  il  rapporto di proporzione di cui al primo comma
          del presente ariticolo se taluno legittimamente presente in
          uno  dei  luoghi  ivi  indicati  usa un'arma legittimamente
          detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
                a) la propria o altrui incolunita';
                b) i   beni   propri  o  altrui,  quando  non  vi  e'
          desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
              La  disposizione  di  cui  al  secondo comma si applica
          anche  nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di
          ogni   altro   luogo   ove  venga  esercitata  un'attivita'
          commerciale, professionale o imprenditoriale.".
              - Per   opportuna   conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art. 614 del codice penale:
              "Art.   614   (Violazione  di  domicilio).  -  Chiunque
          s'introduce  nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
          privata  dimora,  o  nelle  appartenenze di essi, contro la
          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo,  ovvero  vi  s'introduce clandestinamente o con
          inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
              Alla  stessa  pena  soggiace chi si trattiene nei detti
          luoghi  contro  l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
          escluderlo,  ovvero  vi si trattiene clandestinamente o con
          inganno.
              La  pena  e'  da  uno  a  cinque  anni,  e  si  procede
          d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose,
          o  alle  persone,  ovvero  se  il  colpevole e' palesemente
          armato.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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