Legge Ordinaria n. 67 del 01/03/2006 G.U. n. 54 del 6 Marzo 2006
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                           P r o m u l g a

                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                (Finalita' e ambito di applicazione)


1.  La  presente  legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione,
promuove  la piena attuazione del principio di parita' di trattamento
e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita'
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire  alle  stesse  il  pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2.  Restano  salve,  nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle
persone  con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro,
le  disposizioni  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003, n. 216,
recante  attuazione  della  direttiva  2000/78/CE  per  la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
          104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
          i  diritti  delle  persone  handicappate), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 febbraio  1992,  n. 39, S.O., e' il
          seguente:
              «Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
              2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
              4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
              -  Il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2000/78/CE per la parita' di
          trattamento  in  materia  di occupazione e di condizioni di
          lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 agosto
          2003, n. 187.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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