Legge Ordinaria n. 79 del 20/02/2006 G.U. n. 59 dell'11 Marzo 2006
Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  del personale civile
dell'Amministrazione  della  difesa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni
delle  medesime  dotazioni,  necessarie  per  assicurare la riduzione
della  spesa  complessiva  relativa  ai  posti  in organico, ai sensi
dell'articolo  1,  comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
sede  di  contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai
sensi  dell'articolo  13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale
di  lavoro  del  comparto  dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio
1999,  e' individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di
lingue   estere,   da  ascrivere  all'area  funzionale  C,  posizione
economica C1.
  2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di
cui al comma 1 e' determinata in 33 unita'.
  3.  L'assunzione  del personale del profilo professionale di cui al
comma  1  avviene  per  pubblico  concorso,  per  titoli  ed esami. I
requisiti  per  la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le
modalita'  di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita'   e  della  ricerca,  per  la  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze.  Limitatamente  al  requisito della
cittadinanza,  si  applica  l'articolo 2, comma 8, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
  4. Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze
armate   nelle   missioni   all'estero,   assicurando  la  necessaria
continuita'   didattica  nell'addestramento  tecnico-linguistico  del
personale  militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in
deroga  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e
successive  modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre  2004,  n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale
di  cui  al  comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente
ivi  previsto,  e  comunque  entro il limite di spesa di 416.245 euro
annui,  a  decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per
titoli  ed  esami  determinata con decreto del Ministro della difesa,
sentiti   il   Ministro   per   la  funzione  pubblica,  il  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  ed  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca. Il concorso e' riservato a coloro
che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione delle
relative  domande,  hanno  maturato presso la Scuola di lingue estere
dell'Esercito  una  specifica  professionalita'  nell'espletamento di
attivita'  di  insegnamento  equivalenti a quelle previste nelle aree
funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto  scuola  ovvero  a  quelle,  inerenti alle stesse attivita',
previste  dalle  direttive  addestrative connesse all'applicazione di
accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore
a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  16 luglio  1997, n. 265, recante «Disposizioni
          in  materia di personale civile del Ministero della difesa,
          a  norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge
          28 dicembre   1995,  n.  549»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1997:
              «Art.  1.  -  1.  La  dotazione  organica del personale
          civile   del   Ministero  della  difesa,  inquadrato  nelle
          qualifiche  funzionali  e  relativi  profili professionali,
          rideterminata  in  50.250 unita' dal decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri 7 febbraio 1997, e' fissata in
          43.000 unita', da raggiungere a conclusione del processo di
          ristrutturazione  dello strumento militare e comunque entro
          otto  anni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto,  secondo  criteri  atti  ad assicurare il rispetto
          delle   specifiche   attribuzioni,   nell'ottica   di   una
          integrazione funzionale.
              2.  Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei
          dirigenti   generali   e   dei  dirigenti,  dei  professori
          ordinari,  straordinari ed associati delle Accademie navale
          ed  aeronautica  e  dell'Istituto idrografico della Marina,
          nonche'  dei  commissari  di  leva,  si  provvede,  con  le
          modalita' e le cadenze di cui all'art. 3, in relazione alle
          funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri
          atti   ad   assicurare   il   rispetto   delle   specifiche
          attribuzioni.».
              -  Si riportano i commi 93 e 95 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  2005)»,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
          del 31 dicembre 2004:
              «93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
          le  agenzie  fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
          modificazioni,  degli  enti  pubblici  non economici, degli
          enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  sono rideterminate, sulla base dei principi
          e  criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
          legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  apportando  una riduzione non inferiore al
          cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei  posti  in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
          comunque  conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
          predetti  fini  le amministrazioni adottano adeguate misure
          di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
          sulla  base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
          rapida  e  razionale  riallocazione  del  personale ed alla
          ottimizzazione  dei  compiti  direttamente  connessi con le
          attivita'   istituzionali   e   dei   servizi   da  rendere
          all'utenza,  con  significativa  riduzione  del  numero  di
          dipendenti     attualmente     applicati     in     compiti
          logistico-strumentali  e  di  supporto.  Le amministrazioni
          interessate  provvedono  a tale rideterminazione secondo le
          disposizioni   e   le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Per   le   amministrazioni  che  non  provvedono  entro  il
          30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
          nel  presente  comma la dotazione organica e' fissata sulla
          base   del  personale  in  servizio,  riferito  a  ciascuna
          qualifica,  alla  data  del  31 dicembre 2004. In ogni caso
          alle  amministrazioni  e  agli enti, finche' non provvedono
          alla  rideterminazione  del  proprio  organico  secondo  le
          predette  previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
          6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
          al  presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
          organiche  per  tener  conto degli effetti di riduzione del
          personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
          dei  commi  da  94  a  106.  Sono  comunque  fatte salve le
          previsioni  di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi
          53,  ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del
          30 novembre  2004,  le  mobilita'  che l'amministrazione di
          destinazione  abbia  avviato alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  quelle  connesse  a  processi di
          trasformazione  o soppressione di amministrazioni pubbliche
          ovvero  concernenti  personale  in situazione di eccedenza,
          compresi  i  docenti  di  cui  all'art.  35, comma 5, terzo
          periodo,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del
          concorso  delle  autonomie  regionali  e locali al rispetto
          degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
          al   presente  comma  costituiscono  principi  e  norme  di
          indirizzo  per  le  predette amministrazioni e per gli enti
          del  Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni
          delle  rispettive  dotazioni  organiche secondo l'ambito di
          applicazione  da definire con il decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».
              «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
          articoli 62,  63  e  64  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
          pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
          di  cui  all'art.  70,  comma 4,  del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
          divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
          indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
          categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
          assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
          personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
          regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
          nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
          Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
          assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
          70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma  64, della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
          30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
          della  legge  27 marzo  2004,  n.  77, e nell'art. 2, comma
          2-ter,   del   decreto-legge   27 gennaio   2004,   n.  16,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
          n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
          professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
          14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
          altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
          del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
          quelle  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   27 luglio   2004,   pubblicati   nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   224  del  23 settembre  2004,  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
          procedure di mobilita', anche intercompartimentale.»
              -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  23 marzo  2000, n. 117,
          recante  «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  19 ottobre  1998,  n.  390,
          concernente  le  modalita'  di espletamento delle procedure
          per  il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
          dei  ricercatori  a  norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
          1998,  n.  210»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 109 del 12 maggio 2000:
              «8.  La  partecipazione alle valutazioni comparative e'
          libera,  senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e
          al titolo di studio posseduti dai candidati.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis,
          3,  3-bis  e  3-ter  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          recante «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997:
              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita'  sono tenuti a realizzare una riduzione di personale
          non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio
          al 31 dicembre 2002.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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