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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ad integrazione delle definizioni previste dall'articolo 1,
paragrafi 2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999
del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei
seguenti prodotti nazionali:
a) per "vino passito" o "passito" si intende un vino sottoposto ad
appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la
raccolta. L'appassimento puo' essere realizzato mediante uno o piu'
procedimenti e tecniche, anche con l'ausilio di specifiche
attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non e' consentita
alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale
delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito
si applica ai vini da uve stramature, nonche' ai vini ad indicazione
geografica tipica e ai vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (VQPRD), per i quali e' prevista tale tipologia nei
singoli disciplinari di produzione. I vini passiti possono essere
ottenuti da uve di tutte le varieta' autorizzate alla produzione di
vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei
vini ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine.
La menzione "vino passito liquoroso" o "passito liquoroso" e'
riservata ai vini liquorosi ad indicazi one geografica tipica e a
denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia.
La menzione "vino passito" o "passito", ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 753/2002 della
Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni,
sostituisce la denominazione "vino da uve stramature" e puo' essere
accompagnata in etichetta dalla menzione "vendemmia tardiva". La
menzione "passito" o "vino passito" puo' inoltre essere sostituita in
etichetta dalle menzioni tradizionali "Vin santo", "vino santo",
"vinsanto" esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari
prevedono tali menzioni;
b) per "mosto cotto" si intende il prodotto parzialmente
caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o
dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale
pressione atmosferica;
c) per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato,
la cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante
filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri
trattamenti e pratiche consentiti;
d) per "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione
alcolica e' impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle
disposizioni vigenti;
e) per "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti
estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione
idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso
solido con trattamenti fisici.
2. Sono altresi' stabilite le seguenti definizioni:
a) per "pulcianella" si intende il fiasco in vetro costituito da un
corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo
allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il
diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala
o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il
recipiente denominato "pulcianella" e' riservato ai vini bianchi o
rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e
aromatizzati;
b) per "bottiglia marsala" si intende un recipiente di vetro
costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un
collo con rigonfiamento centrale, denominato "collo oliva". Il fondo
della bottiglia puo' presentare una rientranza piu' o meno
accentuata. L'altezza totale e' di circa quattro volte il diametro e
l'altezza della parte cilindrica e' pari a circa tre quinti
dell'altezza totale. La bottiglia marsala e' riservata ai vini
Marsala e ai vini liquorosi;
c) per "fiasco toscano" si intende un recipiente in vetro costituito
da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di
rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo
allungato, nel quale l'altezza totale non e' inferiore alla meta' e
non e' superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in
tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale
naturale da intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente
concavo. Il fiasco toscano e' riservato ai vini ad indicazione
geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC)
e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i
quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare
recipienti diversi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 14 luglio 1999, n. L
179.
Note all'art. 2:
- Si trascrive l'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:
«Art. 11. - E' istituito presso l'Istituto sperimentale
per la viticoltura di Conegliano Veneto, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318,
il registro nazionale delle varieta' di viti il cui
materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ed
alla certificazione.
Nel registro sono indicate le principali
caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono
di distinguere fra di loro le varieta'.
L'iscrizione e' disposta a domanda o d'ufficio dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando, a
seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati,
effettuati particolarmente in coltura, risulti che la
varieta' e' sufficientemente omogenea e stabile.
L'iscrizione e' revocata quando venga meno una delle
condizioni richieste per l'iscrizione stessa.
Per l'iscrizione disposta su domanda e' dovuta la tassa
di concessione governativa di lire ventimila da
corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica
copia del registro e delle modificazioni dello stesso al
competente organo delle Comunita' europee.».
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47,
supplemento ordinario.
Nota all'art. 5:
- Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del 10 giugno 1991
del Consiglio, che stabilisce le regole generali relative
alla definizione, alla designazione e alla presentazione
dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di
vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,
e' pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.
Nota all'art. 9:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota
all'art. 1.
Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota
all'art. 1.
Nota all'art. 12:
- Il regolamento (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
della Commissione, stabilisce modalita' di applicazione
relative ai documenti che scortano il trasporto dei
prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo.
Note all'art. 13:
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1
- Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989,
che stabilisce le regole generali relative alla
definizione, alla designazione e alla presentazione delle
bevande spiritose, e' pubblicato nella GUCE 12 giugno 1989,
n. L 160.
- Il regolamento (CEE) n. 1601/91, del 10 giugno 1991
del Consiglio, che stabilisce le regole generali relative
alla definizione, alla designazione e alla presentazione
dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di
vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,
e' pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1.
- Il regolamento (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
della Commissione, che stabilisce modalita' di applicazione
relative ai documenti che scortano il trasporto dei
prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo, e' pubblicato nella GUCE 10 maggio
2001, n. L 128.
Nota all art. 16:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota
all'art. 1.
Note all'art. 18:
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto
ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, regolamento recante
norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e
delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996, n. 237:
«Art. 6 (Impiego di alcole nella produzione
dell'aceto). - 1. L'alcole etilico impiegato, ai sensi
dell'art. 27, comma 3, lettera c), del testo unico, nella
produzione dell'aceto deve essere denaturato mediante
l'aggiunta di una percentuale dell'1,50 per cento di acido
acetico glaciale.
2. Per la denaturazione, la circolazione e l'impiego
dell'alcole agevolato per la produzione dell'aceto si
seguono, in quanto applicabili, le modalita' di cui
all'art. 2.».
Nota all'art. 20:
- Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, reca
attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita'
europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in
volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n.
75/107 relativa alle bottiglie impiegate come
recipienti-misura.
Nota all'art. 21:
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge
10 febbraio 1992, n. 164:
«Art. 13 (Analisi chimico-fisica ed esame
organolettico). - 1. I vini prodotti nel rispetto delle
norme previste per la designazione e presentazione delle
DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di
produzione, nella fase della produzione, secondo le norme
della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive
denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una
preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame
organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame
organolettico deve essere ripetuto, partita per partita,
nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione
positiva dell'analisi e dell'esame e' condizione per
l'utilizzazione della DOCG e della DOC.
2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 e'
effettuata, su richiesta degli interessati, dalla
competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma
1 e' effettuato, su richiesta degli interessati da
presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite
commissioni di degustazione istituite con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15.
3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere
composte da tecnici ed esperti degustatori in
rappresentanza delle categorie professionali interessate
alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti
nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse
durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i
relativi componenti possono essere riconfermati.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
istituisce con proprio decreto, presso il Comitato
nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello
incaricate della revisione delle risultanze degli esami
organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale,
per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed
insulare.
5. I giudizi delle commissioni di appello sono
definitivi.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui
all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' adottato, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento
per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni
e degli esami analitico-organolettici, nonche' per il
funzionamento delle commissioni di degustazione istituite
presso le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i
termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.
7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con
apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui
devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere
esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo
stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la
protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni
e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.
8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai
commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al
comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
in materia.».
Nota all'art. 22:
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1.
Nota all'art. 23:
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107,
recante «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE
relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei
prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro
preparazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
Note all'art. 29:
- Il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante
«Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio
di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1925, n.
281.
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto-legge
18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
«Art. 10. - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e' istituito un Ispettorato centrale
repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti
alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di
qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei
settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
affidati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente
in uffici a livello interregionale, regionale ed
interprovinciale, con laboratori di analisi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
della dotazione organica delle singole carriere di cui alla
allegata tabella A, e' determinato il numero degli addetti
all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali,
regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle
relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e
le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici
periferici.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente
decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C
dell'allegata tabella A e' dotato di contrassegno di Stato
che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno
stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale
di cui al comma 4 e' applicata la sanzione amministrativa
da L. 300.000 a L. 1.000.000.».
Nota all'art. 30:
- Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge
4 giugno 1984, n. 194:
«Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema
informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema
informativo in base ai criteri e secondo le direttive
fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi
durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le
relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge
28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e'
autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1984 al 1986.».
Nota all'art. 31:
- Il regolamento (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
della Commissione, stabilisce modalita' di applicazione
relative ai documenti che scortano il trasporto dei
prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo.
Nota all'art. 32:
- Il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443,
recante estensione del marchio nazionale istituito con
legge 23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1934, n. 332, abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1933, n.
265.
Note all'art. 37:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante: «Disposizioni
sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 settembre 2000, n. 221, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Violazioni in materia di vinificazione e
distillazione). - 1. Chiunque nella preparazione dei mosti,
dei vini e degli altri prodotti indicati all'art. 1,
paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento (CE) n.
1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive
modificazioni e disposizioni applicative, non osserva i
requisiti stabiliti nel citato allegato e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a
lire sei milioni.
2. Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola
all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di
uve da vino e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale
caso si applica la sanzione accessoria della chiusura
dell'impianto da due a quattro mesi. Nel caso di
reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
sessanta milioni e la sanzione accessoria della chiusura
dell'impianto da sei mesi ad un anno.
3. Chiunque procede alla vinificazione di uve
appartenenti a varieta' che non figurano, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 e
successive modificazioni e disposizioni applicative, come
varieta' di uve da vino nella classificazione delle
varieta' di viti per la provincia in cui tali uve sono
state raccolte, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni;
nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a
lire trenta milioni.
4. Chiunque detiene, pone in vendita o somministra
mosti o vini elaborati utilizzando uve in difformita' di
quanto disposto dall'art. 42, paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di lire settantacinquemila per ogni ettolitro o
frazione di esso e, comunque, non inferiore a lire
cinquecentomila.
5. Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle
uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di
consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti
dalla lavorazione delle uve, previsti dall'art. 27 del
regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e
disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trentamila a lire
centocinquantamila per ogni 100 chilogrammi di prodotto.
Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce
per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato art.
27 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
lire novantamila a lire quattrocentocinquantamila per ogni
cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a
lire cinquecentomila; nel caso di reiterazione
dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si
raddoppia e si applica la sanzione accessoria della
chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno.
6. Chiunque viola l'obbligo di consegna alla
distillazione dei prodotti, previsto dagli articoli 2,
paragrafo 7, lettera a), e 28, paragrafo 1, ultimo periodo,
del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni
e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di lire centomila per ogni
ettolitro o frazione di esso.
7. Chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre
prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti
enologici, previsti nell'art. 43 e negli allegati IV, V e
VI, lettere F, G ed H, del regolamento (CE) n. 1493/99 e
successive modificazioni e disposizioni applicative, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione
si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui
all'art. 44, paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14,
e all'art. 45. Se il fatto concerne esclusivamente
variazioni non superiori al dieci per cento dei limiti
previsti nei predetti allegati, l'inosservanza di obblighi
di presentazione all'autorita' competente delle previste
dichiarazioni o l'omessa annotazione di operazioni sui
registri di cantina o sui documenti commerciali, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni.
8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli
articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII
e VIII del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive
modificazioni e disposizioni applicative relative alla
designazione, denominazione, presentazione e protezione dei
prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire dieci milioni.
9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le
dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di
prodotti vitivinicoli previste dall'art. 18 del regolamento
(CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni
applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella
presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i
dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque
presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni
inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e
qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti
comunitari nonche' nel caso di dichiarazioni riferite a
superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per
produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci
tonnellate.
10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti
di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla
documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel
settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 70 del regolamento
(CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila
nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della
identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e
qualita' del prodotto o nel caso di quantitativo di
prodotto, oggetto di irregolarita', inferiore a cento
ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti
confezionati, a dieci ettolitri.
10-bis. Chiunque non osserva le modalita' e le
prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei
vini destinati alle distillazioni delle sostanze
rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999,
e successive modificazioni, e al relativo regolamento di
applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del
25 luglio 2000, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il
produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio
dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del
titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e
delle relative disposizioni applicative, nonche' della
legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni
sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini
spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e
dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n.
1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative,
nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000
euro.
10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni
sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini
liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e
dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n.
1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative,
nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000
euro.
10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla
definizione, designazione e presentazione delle bevande
spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di
prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n.
1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive
modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno
1991, e successive modificazioni, nonche' dalla
legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 260 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Entrata in vigore). - 1. (Abrogato).
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
Nota all'art. 41:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
Note all'art. 43:
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' citata nelle
note all'art. 2.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e'
citato nelle note all'art. 37.
Nota all'art. 44:
- Il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' citato
nelle note all'art. 29.
Note all'art. 47:
- Il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, recante
«Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per
recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della
produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini
aromatizzati», e convertito, con modificazioni, dalla legge
16 marzo 1956, n. 108, abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1956, n. 14.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti, abrogato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1965, n. 73, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1968, n. 773, recante norme di attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in
materia di preparazione e di commercio degli aceti,
abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
- Il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, recante
norme relative all'obbligo di far distillare i
sottoprodotti della vinificazione, e convertito con
modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064,
abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 ottobre 1971, n. 275.
- La legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la
produzione e la commercializzazione degli agri, abrogato
dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 1982, n. 221.