Legge Ordinaria n. 82 del 20/02/2006 G.U. n. 60 del 13 Marzo 2006 (suppl.ord.)
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l' organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                            (Definizioni)
1.  Ad  integrazione  delle  definizioni  previste  dall'articolo  1,
paragrafi  2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999
del  Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei
seguenti prodotti nazionali:
a)  per  "vino  passito" o "passito" si intende un vino sottoposto ad
appassimento,  anche  parziale,  naturale  sulla  pianta  o  dopo  la
raccolta.  L'appassimento  puo' essere realizzato mediante uno o piu'
procedimenti   e   tecniche,   anche   con  l'ausilio  di  specifiche
attrezzature.  Nella  produzione  dei  vini passiti non e' consentita
alcuna  pratica  di  arricchimento  del titolo alcolometrico naturale
delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito
si  applica ai vini da uve stramature, nonche' ai vini ad indicazione
geografica   tipica  e  ai  vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni
determinate  (VQPRD),  per  i  quali  e'  prevista tale tipologia nei
singoli  disciplinari  di  produzione.  I vini passiti possono essere
ottenuti  da  uve di tutte le varieta' autorizzate alla produzione di
vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei
vini  ad  indicazione geografica tipica e a denominazione di origine.
La  menzione  "vino  passito  liquoroso"  o  "passito  liquoroso"  e'
riservata  ai  vini  liquorosi  ad indicazi one geografica tipica e a
denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia.
La  menzione  "vino  passito" o "passito", ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (CE) n. 753/2002 della
Commissione,   del   29  aprile  2002,  e  successive  modificazioni,
sostituisce  la  denominazione "vino da uve stramature" e puo' essere
accompagnata  in  etichetta  dalla  menzione  "vendemmia tardiva". La
menzione "passito" o "vino passito" puo' inoltre essere sostituita in
etichetta  dalle  menzioni  tradizionali  "Vin  santo", "vino santo",
"vinsanto"  esclusivamente  nel  caso  di  VQPRD,  i cui disciplinari
prevedono tali menzioni;
b)   per   "mosto   cotto"   si   intende  il  prodotto  parzialmente
caramellizzato  ottenuto  mediante  eliminazione di acqua dal mosto o
dal  mosto  muto  a  riscaldamento  diretto  o  indiretto e a normale
pressione atmosferica;
c)  per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato,
la  cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante
filtrazione  o  centrifugazione,  con  l'ausilio  eventuale  di altri
trattamenti e pratiche consentiti;
d)  per  "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione
alcolica  e'  impedita  mediante pratiche enologiche consentite dalle
disposizioni vigenti;
e)  per  "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti
estratte  dalle  bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione
idrosolforosa  e  successiva  concentrazione sotto vuoto, oppure reso
solido con trattamenti fisici.
2. Sono altresi' stabilite le seguenti definizioni:
a)  per  "pulcianella" si intende il fiasco in vetro costituito da un
corpo  approssimativamente  sferico, raccordato a un collo di profilo
allungato.  L'altezza  totale  deve  essere  superiore a due volte il
diametro  del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala
o  di  paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il
recipiente  denominato  "pulcianella"  e' riservato ai vini bianchi o
rosati   diversi   da   quelli   frizzanti,   spumanti,  liquorosi  e
aromatizzati;
b)  per  "bottiglia  marsala"  si  intende  un  recipiente  di  vetro
costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un
collo  con rigonfiamento centrale, denominato "collo oliva". Il fondo
della   bottiglia   puo'   presentare  una  rientranza  piu'  o  meno
accentuata.  L'altezza totale e' di circa quattro volte il diametro e
l'altezza   della  parte  cilindrica  e'  pari  a  circa  tre  quinti
dell'altezza  totale.  La  bottiglia  marsala  e'  riservata  ai vini
Marsala e ai vini liquorosi;
c)  per "fiasco toscano" si intende un recipiente in vetro costituito
da  un  corpo  avente approssimativamente la forma di un elissoide di
rotazione,  raccordato  secondo  il  suo  asse  maggiore  a  un collo
allungato,  nel  quale l'altezza totale non e' inferiore alla meta' e
non  e'  superiore  a  tre  volte il diametro del corpo, rivestito in
tutto  o  in  parte  con  sala  o  paglia  o altro materiale vegetale
naturale da intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente
concavo.  Il  fiasco  toscano  e'  riservato  ai  vini ad indicazione
geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC)
e  a  denominazione  di origine controllata e garantita (DOCG), per i
quali  il  disciplinare  di  produzione  non  fa obbligo di impiegare
recipienti diversi.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota all'art. 1:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
          del   Consiglio,  relativo  all'Organizzazione  comune  del
          mercato   vitivinicolo,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee del 14 luglio 1999, n. L
          179.
          Note all'art. 2:
              - Si  trascrive  l'art.  11  del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:
              «Art. 11. - E' istituito presso l'Istituto sperimentale
          per  la viticoltura di Conegliano Veneto, di cui al decreto
          del  Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318,
          il  registro  nazionale  delle  varieta'  di  viti  il  cui
          materiale  di  moltiplicazione  e'  ammesso al controllo ed
          alla certificazione.
              Nel    registro    sono    indicate    le    principali
          caratteristiche  morfologiche e fisiologiche che consentono
          di distinguere fra di loro le varieta'.
              L'iscrizione  e'  disposta  a  domanda  o d'ufficio dal
          Ministero   dell'agricoltura  e  delle  foreste  quando,  a
          seguito  di  esami  ufficiali od ufficialmente controllati,
          effettuati  particolarmente  in  coltura,  risulti  che  la
          varieta' e' sufficientemente omogenea e stabile.
              L'iscrizione  e'  revocata  quando venga meno una delle
          condizioni richieste per l'iscrizione stessa.
              Per l'iscrizione disposta su domanda e' dovuta la tassa
          di   concessione   governativa   di   lire   ventimila   da
          corrispondersi   entro   il  31 gennaio  dell'anno  cui  si
          riferisce.
              Il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica
          copia  del  registro  e delle modificazioni dello stesso al
          competente organo delle Comunita' europee.».
              - La  legge  10 febbraio  1992,  n. 164, recante «Nuova
          disciplina  delle  denominazioni  d'origine», e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   26 febbraio   1992,  n.  47,
          supplemento ordinario.
          Nota all'art. 5:
              - Il  regolamento  (CEE)  n. 1601/91 del 10 giugno 1991
          del  Consiglio,  che stabilisce le regole generali relative
          alla  definizione,  alla  designazione e alla presentazione
          dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di
          vino  e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,
          e' pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.
          Nota all'art. 9:
              - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
          del  17  maggio  1999  del  Consiglio,  si  veda nella nota
          all'art. 1.
          Nota all'art. 10:
              - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
          del  17 maggio  1999  del  Consiglio,  si  veda  nella nota
          all'art. 1.
          Nota all'art. 12:
              - Il  regolamento  (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
          della  Commissione,  stabilisce  modalita'  di applicazione
          relative   ai  documenti  che  scortano  il  trasporto  dei
          prodotti  vitivinicoli  e  alla  tenuta  dei  registri  nel
          settore vitivinicolo.
          Note all'art. 13:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
          del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1
              - Il  regolamento  (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989,
          che   stabilisce   le   regole   generali   relative   alla
          definizione,  alla  designazione e alla presentazione delle
          bevande spiritose, e' pubblicato nella GUCE 12 giugno 1989,
          n. L 160.
              - Il  regolamento  (CEE) n. 1601/91, del 10 giugno 1991
          del  Consiglio,  che stabilisce le regole generali relative
          alla  definizione,  alla  designazione e alla presentazione
          dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di
          vino  e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,
          e' pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.
          Note all'art. 14:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
          del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1.
              - Il  regolamento  (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
          della Commissione, che stabilisce modalita' di applicazione
          relative   ai  documenti  che  scortano  il  trasporto  dei
          prodotti  vitivinicoli  e  alla  tenuta  dei  registri  nel
          settore  vitivinicolo,  e'  pubblicato nella GUCE 10 maggio
          2001, n. L 128.
                               Nota all art. 16:
              - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
          del  17 maggio  1999  del  Consiglio,  si  veda  nella nota
          all'art. 1.
          Note all'art. 18:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          ministeriale  9 luglio  1996,  n.  524, regolamento recante
          norme  per  disciplinare  l'impiego  dell'alcole  etilico e
          delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996, n. 237:
              «Art.   6   (Impiego   di   alcole   nella   produzione
          dell'aceto).  -  1.  L'alcole  etilico  impiegato, ai sensi
          dell'art.  27,  comma 3, lettera c), del testo unico, nella
          produzione   dell'aceto  deve  essere  denaturato  mediante
          l'aggiunta  di una percentuale dell'1,50 per cento di acido
          acetico glaciale.
              2.  Per  la  denaturazione, la circolazione e l'impiego
          dell'alcole  agevolato  per  la  produzione  dell'aceto  si
          seguono,   in  quanto  applicabili,  le  modalita'  di  cui
          all'art. 2.».
          Nota all'art. 20:
              - Il  decreto-legge  3 luglio 1976, n. 451, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, reca
          attuazione  delle  direttive  del Consiglio delle Comunita'
          europee  n.  75/106/CEE  relativa  al precondizionamento in
          volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n.
          75/107    relativa    alle    bottiglie    impiegate   come
          recipienti-misura.
          Nota all'art. 21:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  della  legge
          10 febbraio 1992, n. 164:
              «Art.    13    (Analisi    chimico-fisica    ed   esame
          organolettico).  -  1.  I  vini prodotti nel rispetto delle
          norme  previste  per  la designazione e presentazione delle
          DOCG   e  delle  DOC  e  degli  specifici  disciplinari  di
          produzione,  nella  fase della produzione, secondo le norme
          della  CEE,  ai  fini  dell'utilizzazione  delle rispettive
          denominazioni  di  origine, devono essere sottoposti ad una
          preliminare   analisi   chimico-fisica   e   ad   un  esame
          organolettico.   Per   i   vini   DOCG,   inoltre,  l'esame
          organolettico  deve  essere  ripetuto, partita per partita,
          nella   fase   dell'imbottigliamento.   La   certificazione
          positiva   dell'analisi  e  dell'esame  e'  condizione  per
          l'utilizzazione della DOCG e della DOC.
              2.  L'analisi  chimico-fisica  di  cui  al  comma  1 e'
          effettuata,   su   richiesta   degli   interessati,   dalla
          competente  camera  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma
          1   e'   effettuato,  su  richiesta  degli  interessati  da
          presentare  alla  suddetta camera di commercio, da apposite
          commissioni  di  degustazione  istituite  con  decreto  del
          Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste presso ciascuna
          camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
          detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15.
              3.  Le  commissioni  di  cui  al  comma 2 devono essere
          composte    da    tecnici   ed   esperti   degustatori   in
          rappresentanza  delle  categorie  professionali interessate
          alla  produzione  e  commercializzazione  dei  vini, scelti
          nell'ambito  di  appositi  elenchi  tenuti  dalle camere di
          commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura.  Esse
          durano  in  carica  per  un  periodo massimo di tre anni; i
          relativi componenti possono essere riconfermati.
              4.   Il   Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
          istituisce   con   proprio   decreto,  presso  il  Comitato
          nazionale  di  cui  all'art.  17,  commissioni  di  appello
          incaricate  della  revisione  delle  risultanze degli esami
          organolettici  rispettivamente per l'Italia settentrionale,
          per   l'Italia  centrale  e  per  l'Italia  meridionale  ed
          insulare.
              5.   I   giudizi  delle  commissioni  di  appello  sono
          definitivi.
              6.  Con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,  su  parere conforme del Comitato nazionale di cui
          all'art.   17,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  di  cui  all'art.  12  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' adottato, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento
          per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni
          e  degli  esami  analitico-organolettici,  nonche'  per  il
          funzionamento  delle  commissioni di degustazione istituite
          presso  le  camere  di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura  e  di  quelle  di  appello, stabilendo anche i
          termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.
              7.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, di
          concerto  con  il  Ministro del commercio con l'estero, con
          apposito  decreto,  emana norme riguardanti i controlli cui
          devono  essere  sottoposti  i vini italiani prima di essere
          esportati  e  quelli  presenti  sul  mercato estero. Con lo
          stesso  decreto  sono stabilite le occorrenti misure per la
          protezione  delle denominazioni di origine dalle imitazioni
          e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.
              8.  Fino all'istituzione delle commissioni previste dai
          commi  2  e  4  e  all'emanazione del regolamento di cui al
          comma  6,  continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
          in materia.».
          Nota all'art. 22:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
          del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1.
          Nota all'art. 23:
              - Il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  107,
          recante  «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE
          relative  agli  aromi  destinati  ad  essere  impiegati nei
          prodotti  alimentari  ed  ai  materiali di base per la loro
          preparazione»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
          Note all'art. 29:
              - Il  regio  decreto-legge  15 ottobre  1925,  n. 2033,
          convertito  dalla  legge  18 marzo  1926,  n.  562, recante
          «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio
          di  sostanze  di  uso  agrario  e  di  prodotti agrari», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre 1925, n.
          281.
              - Si  trascrive il testo dell'art. 10 del decreto-legge
          18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
              «Art.  10.  - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e
          delle   foreste   e'   istituito  un  Ispettorato  centrale
          repressione  frodi  per l'esercizio delle funzioni inerenti
          alla  prevenzione  e  repressione  delle  infrazioni  nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
          delle  sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di
          qualita'  alle  frontiere  ed,  in genere, al controllo nei
          settori  di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
          controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
          affidati dalla legge ad altri organismi.
              2.  L'Ispettorato  centrale si articola perifericamente
          in   uffici   a   livello   interregionale,   regionale  ed
          interprovinciale, con laboratori di analisi.
              3.  Con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
          della dotazione organica delle singole carriere di cui alla
          allegata  tabella A, e' determinato il numero degli addetti
          all'Ispettorato  centrale  ed  agli  uffici interregionali,
          regionali  ed interprovinciali, con la specificazione delle
          relative  qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e
          le   circoscrizioni  territoriali  degli  anzidetti  uffici
          periferici.
              4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente
          decreto,  il  personale  di  cui  ai  prospetti  A,  B  e C
          dell'allegata  tabella A e' dotato di contrassegno di Stato
          che  lo  abilita  a  fermare  i veicoli di ogni specie. Con
          decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
          emanarsi  di concerto con il Ministro dell'interno, saranno
          stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
              5.  Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale
          di  cui  al comma 4 e' applicata la sanzione amministrativa
          da L. 300.000 a L. 1.000.000.».
          Nota all'art. 30:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15  della  legge
          4 giugno 1984, n. 194:
              «Art.  15.  -  Ai  fini dell'esercizio delle competenze
          statali  in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento delle
          attivita'   agricole  e  della  conseguente  necessita'  di
          acquisire  e  verificare  tutti  i dati relativi al settore
          agricolo  nazionale,  il  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste   e'   autorizzato   all'impianto   di  un  sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale,  anche  indiretta,  per la realizzazione, messa in
          funzione  ed  eventuale gestione temporanea di tale sistema
          informativo  in  base  ai  criteri  e  secondo le direttive
          fissate dal Ministro medesimo.
              Le  convenzioni  di  cui  al  precedente  comma, aventi
          durata  non  superiore  a cinque anni, sono stipulate, e le
          relative  spese  sono  eseguite, anche in deroga alle norme
          sulla  contabilita'  dello Stato ed all'art. 14 della legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio.
              Per  i  fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata,  per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
          miliardi  in  ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
          anni dal 1984 al 1986.».
          Nota all'art. 31:
              - Il  regolamento  (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
          della  Commissione,  stabilisce  modalita'  di applicazione
          relative   ai  documenti  che  scortano  il  trasporto  dei
          prodotti  vitivinicoli  e  alla  tenuta  dei  registri  nel
          settore vitivinicolo.
          Nota all'art. 32:
              - Il  regio  decreto-legge  26 ottobre  1933,  n. 1443,
          recante  estensione  del  marchio  nazionale  istituito con
          legge  23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          29 gennaio  1934, n. 332, abrogato dalla presente legge, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 novembre 1933, n.
          265.
          Note all'art. 37:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  10 agosto 2000, n. 260, recante: «Disposizioni
          sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1493/99,  relativo  all'organizzazione  comune  del mercato
          vitivinicolo,  a  norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre
          1999,   n.   526,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 settembre  2000,  n. 221, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  1  (Violazioni  in  materia  di  vinificazione e
          distillazione). - 1. Chiunque nella preparazione dei mosti,
          dei  vini  e  degli  altri  prodotti  indicati  all'art. 1,
          paragrafo  2,  e  all'allegato  I  del  regolamento (CE) n.
          1493/99  del  Consiglio  del  17 maggio  1999  e successive
          modificazioni  e  disposizioni  applicative,  non osserva i
          requisiti  stabiliti  nel  citato allegato e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire seicentomila a
          lire sei milioni.
              2.  Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola
          all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di
          uve  da  vino  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale
          caso  si  applica  la  sanzione  accessoria  della chiusura
          dell'impianto   da   due   a  quattro  mesi.  Nel  caso  di
          reiterazione   dell'illecito,   si   applica   la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinque milioni a lire
          sessanta  milioni  e  la sanzione accessoria della chiusura
          dell'impianto da sei mesi ad un anno.
              3.   Chiunque   procede   alla   vinificazione  di  uve
          appartenenti  a  varieta'  che non figurano, ai sensi e per
          gli  effetti dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 e
          successive  modificazioni  e disposizioni applicative, come
          varieta'   di  uve  da  vino  nella  classificazione  delle
          varieta'  di  viti  per  la  provincia in cui tali uve sono
          state  raccolte,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
          pecuniaria  da  lire cinquecentomila a lire cinque milioni;
          nel  caso  di  reiterazione  dell'illecito,  si  applica la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire tre milioni a
          lire trenta milioni.
              4.  Chiunque  detiene,  pone  in  vendita o somministra
          mosti  o  vini  elaborati utilizzando uve in difformita' di
          quanto  disposto dall'art. 42, paragrafo 5, del regolamento
          (CE)  n.  1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
          applicative,   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  di lire settantacinquemila per ogni ettolitro o
          frazione   di  esso  e,  comunque,  non  inferiore  a  lire
          cinquecentomila.
              5.  Chiunque  viola  i divieti di sovrappressione delle
          uve,   di  pressatura  delle  fecce,  ovvero  l'obbligo  di
          consegna  alla  distillazione  dei  sottoprodotti  ottenuti
          dalla  lavorazione  delle  uve,  previsti  dall'art. 27 del
          regolamento  (CE)  n.  1493/99 e successive modificazioni e
          disposizioni   applicative,   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da  lire  trentamila  a  lire
          centocinquantamila  per  ogni  100 chilogrammi di prodotto.
          Chiunque  viola il divieto di rifermentazione delle vinacce
          per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato art.
          27  e'  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
          lire  novantamila a lire quattrocentocinquantamila per ogni
          cento  chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a
          lire    cinquecentomila;    nel    caso   di   reiterazione
          dell'illecito  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  si
          raddoppia   e  si  applica  la  sanzione  accessoria  della
          chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno.
              6.   Chiunque   viola   l'obbligo   di   consegna  alla
          distillazione  dei  prodotti,  previsto  dagli  articoli 2,
          paragrafo 7, lettera a), e 28, paragrafo 1, ultimo periodo,
          del  regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni
          e  disposizioni  applicative,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa   pecuniaria  di  lire  centomila  per  ogni
          ettolitro o frazione di esso.
              7.  Chiunque  viola  i limiti, le condizioni e le altre
          prescrizioni   in   materia   di   pratiche  e  trattamenti
          enologici,  previsti  nell'art. 43 e negli allegati IV, V e
          VI,  lettere  F,  G ed H, del regolamento (CE) n. 1493/99 e
          successive  modificazioni  e  disposizioni  applicative, e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire
          quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione
          si  applica in caso di violazione delle disposizioni di cui
          all'art.  44, paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14,
          e   all'art.   45.  Se  il  fatto  concerne  esclusivamente
          variazioni  non  superiori  al  dieci  per cento dei limiti
          previsti  nei predetti allegati, l'inosservanza di obblighi
          di  presentazione  all'autorita'  competente delle previste
          dichiarazioni  o  l'omessa  annotazione  di  operazioni sui
          registri di cantina o sui documenti commerciali, si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni.
              8.  Chiunque  viola  le  disposizioni  stabilite  negli
          articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII
          e  VIII  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99  e  successive
          modificazioni  e  disposizioni  applicative  relative  alla
          designazione, denominazione, presentazione e protezione dei
          prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
          a lire dieci milioni.
              9.  Chiunque,  pur  essendovi  tenuto,  non effettua le
          dichiarazioni  di  raccolta, di produzione e di giacenza di
          prodotti vitivinicoli previste dall'art. 18 del regolamento
          (CE)  n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni
          applicative,  ovvero  le  effettua  in maniera difforme, e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire
          seicentomila  a  lire  sei  milioni.  Se  il  ritardo nella
          presentazione  delle  dichiarazioni  suddette  non supera i
          dieci   giorni   lavorativi,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   lire  centomila  a  lire
          seicentomila;  la  stessa  sanzione  si  applica a chiunque
          presenti  una dichiarazione contenente errori o indicazioni
          inesatte  non  essenziali  ai  fini della quantificazione e
          qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti
          comunitari  nonche'  nel  caso  di dichiarazioni riferite a
          superfici  non  superiori  a  0,50  ettari  e  comunque per
          produzioni   inferiori   a   cento   ettolitri  o  a  dieci
          tonnellate.
              10.  Chiunque  viola gli obblighi relativi ai documenti
          di   accompagnamento,  alla  tenuta  dei  registri  e  alla
          documentazione   ufficiale   e  commerciale,  previsti  nel
          settore  vitivinicolo ai sensi dell'art. 70 del regolamento
          (CE)  n.  1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
          applicative,   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da lire un milione e duecentomila a lire trenta
          milioni.  Si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila
          nel  caso  di  indicazioni  non  essenziali  ai  fini della
          identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e
          qualita'  del  prodotto  o  nel  caso  di  quantitativo  di
          prodotto,  oggetto  di  irregolarita',  inferiore  a  cento
          ettolitri   o   a   dieci  tonnellate  o,  per  i  prodotti
          confezionati, a dieci ettolitri.
              10-bis.   Chiunque   non  osserva  le  modalita'  e  le
          prescrizioni   adottate  con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche  agricole  e forestali riguardanti l'aggiunta nei
          vini    destinati   alle   distillazioni   delle   sostanze
          rivelatrici  in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999,
          e  successive  modificazioni,  e al relativo regolamento di
          applicazione  (CE)  n.  1623/2000  della  Commissione,  del
          25 luglio  2000,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
          pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
              10-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il
          produttore  che, nelle operazioni relative al magazzinaggio
          dei  mosti  e  dei  vini,  non  osserva le prescrizioni del
          titolo  III,  capo  I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e
          delle  relative  disposizioni  applicative,  nonche'  della
          legislazione   nazionale,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
              10-quater.   Chiunque   non   osserva  le  prescrizioni
          sull'elaborazione  e  sulla  commercializzazione  dei  vini
          spumanti,  previste  dall'allegato  V,  sezioni  H  e  I, e
          dall'allegato  VI,  sezione  K,  del  regolamento  (CE)  n.
          1493/1999,   e  dalle  relative  disposizioni  applicative,
          nonche'  dalla  legislazione  nazionale,  e'  soggetto alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  300 euro a 30.000
          euro.
              10-quinquies.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni
          sull'elaborazione  e  sulla  commercializzazione  dei  vini
          liquorosi,   previste   dall'allegato   V,   sezione  J,  e
          dall'allegato  VI,  sezione  L,  del  regolamento  (CE)  n.
          1493/1999,   e  dalle  relative  disposizioni  applicative,
          nonche'  dalla  legislazione  nazionale,  e'  soggetto alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  200 euro a 20.000
          euro.
              10-sexies.  Chiunque  non osserva le prescrizioni sulla
          definizione,  designazione  e  presentazione  delle bevande
          spiritose,    dei    vini   aromatizzati,   delle   bevande
          aromatizzate  a base di vino e dei cocktail aromatizzati di
          prodotti  vitivinicoli  stabilite  dai regolamenti (CEE) n.
          1576/89  del  Consiglio,  del  29 maggio 1989, e successive
          modificazioni,  e  n.  1601/91 del Consiglio, del 10 giugno
          1991,    e    successive   modificazioni,   nonche'   dalla
          legislazione   nazionale,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
          legislativo n. 260 del 2000, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 3 (Entrata in vigore). - 1. (Abrogato).
              2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».
          Nota all'art. 41:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689:
              «Art.  17  (Obbligo  del  rapporto).  - Qualora non sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto.
              Deve  essere  presentato  al  prefetto il rapporto, dal
          testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
          decreto  8 dicembre  1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
          1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi,  per  le funzioni amministrative ad esse delegate, il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
              Per   le   violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali  il  rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco.
              L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
              Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
          emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
          presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
          della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
          gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
          primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza.
              Con  il  decreto  indicato nel comma precedente saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
          sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente.».
          Note all'art. 43:
              - La  legge  10 febbraio  1992, n. 164, e' citata nelle
          note all'art. 2.
              - Il  decreto  legislativo  10 agosto  2000, n. 260, e'
          citato nelle note all'art. 37.
          Nota all'art. 44:
              - Il  regio  decreto-legge  15 ottobre  1925,  n. 2033,
          convertito  dalla  legge  18 marzo  1926, n. 562, e' citato
          nelle note all'art. 29.
          Note all'art. 47:
              - Il  decreto-legge  11 gennaio  1956,  n.  3,  recante
          «Aumento   del   prezzo   dei  contrassegni  di  Stato  per
          recipienti  contenenti prodotti alcolici e disciplina della
          produzione  e del commercio del vermouth e degli altri vini
          aromatizzati», e convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 marzo  1956,  n.  108, abrogato dalla presente legge, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1956, n. 14.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          12 febbraio  1965, n. 162, recante norme per la repressione
          delle  frodi  nella preparazione e nel commercio dei mosti,
          vini ed aceti, abrogato dalla presente legge, e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1965, n. 73, supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo
          1968,  n.  773, recante norme di attuazione del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  12 febbraio 1965, n. 162, in
          materia   di  preparazione  e  di  commercio  degli  aceti,
          abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
              - Il  decreto-legge  28 ottobre  1971,  n. 858, recante
          norme    relative   all'obbligo   di   far   distillare   i
          sottoprodotti   della   vinificazione,   e  convertito  con
          modificazioni,   nella  legge  3 dicembre  1971,  n.  1064,
          abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 ottobre 1971, n. 275.
              - La  legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la
          produzione  e  la  commercializzazione degli agri, abrogato
          dalla   presente   legge,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 1982, n. 221.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)