Legge Ordinaria n. 84 del 22/02/2006 G.U. n. 60 del 13 Marzo 2006
Disciplina dell' attività professionale di tintolavanderia
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                        (Principi e finalita)

1.  La  presente  legge,  nell'ambito della legislazione esclusiva in
materia  di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente
in   materia   di   professioni,   di   cui  all'articolo  117  della
Costituzione,    reca   i   principi   fondamentali   di   disciplina
dell'attivita' professionale di tintolavanderia.
2.   L'esercizio   dell'attivita'  professionale  di  tintolavanderia
rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai
sensi  dell'articolo  41  della  Costituzione,  per  la quale possono
essere  determinati  programmi o controlli esclusivamente per fini di
utilita'  sociale.  A  tale  fine  la  presente  legge  e'  volta  ad
assicurare  l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di
condizioni  di  accesso delle imprese del settore al mercato, nonche'
la  tutela  dei  consumatori  e  dell'ambiente,  garantendo  l'unita'
giuridica  dell'ordinamento  di  cui all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 117, 41 e 120,
          secondo comma, della Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato».
              «Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
              Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale
          o  in  modo  da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
          alla dignita' umana.
              La  legge determina i programmi e i controlli opportuni
          perche'  l'attivita'  economica  pubblica  e  privata possa
          essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
              «Il  Governo  puo'  sostituirsi a organi delle regioni,
          delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
          l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
          richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
          La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
          poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.».
          Nota all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma  4, lettera a), della
          legge  29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere
          di   commercio,   industria,   artigianato  e  agricoltura)
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente:
              «4.  Le  camere  di commercio, singolarmente o in forma
          associata, possono tra l'altro:
                a) promuovere    la   costituzione   di   commissioni
          arbitrali   e   conciliative   per   la  risoluzione  delle
          controversie  tra  imprese  e  tra imprese e consumatori ed
          utenti;».
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  vigente dell'art. 1176, secondo comma, del
          codice civile e' il seguente:
              «Art. 1176. (Diligenza nell'adempimento). - (Omissis).
              Nell'adempimento     delle     obbligazioni    inerenti
          all'esercizio  di  un'attivita' professionale, la diligenza
          deve  valutarsi  con  riguardo  alla  natura dell'attivita'
          esercitata.».
          Note all'art. 5, comma 1:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  5 della legge 8 agosto
          1985,  n.  443  (Legge-quadro per l'artigianato) pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985, e' il
          seguente:
              «Art. 5. (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
          l'albo  provinciale  delle imprese artigiane, al quale sono
          tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
          cui  agli  articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste
          per  il  registro  delle ditte dagli articoli 47 e seguenti
          del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
              La   domanda  di  iscrizione  al  predetto  albo  e  le
          successive  denunce  di  modifica  e  di cessazione esimono
          dagli  obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
          20 settembre  1934,  n.  2011, e sono annotate nel registro
          delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
              L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa'
          a   responsabilita'   limitata  che,  operando  nei  limiti
          dimensionali  di cui alla presente legge e con gli scopi di
          cui  al  primo  comma  dell'art.  3,  presenti domanda alla
          commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento
          della  qualifica  artigiana  ed alla conseguente iscrizione
          nell'albo  provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci,
          ovvero  uno  nel  caso  di  due  soci, svolga in prevalenza
          lavoro  personale, anche manuale, nel processo produttivo e
          detenga  la maggioranza del capitale sociale e degli organi
          deliberanti della societa'.
              In  caso  di  invalidita',  di  morte  o  d'intervenuta
          sentenza  che  dichiari  l'interdizione  o l'inabilitazione
          dell'imprenditore   artigiano,  la  relativa  impresa  puo'
          conservare,  su  richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti  all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
          o   fino  al  compimento  della  maggiore  eta'  dei  figli
          minorenni,   sempre   che  l'esercizio  dell'impresa  venga
          assunto   dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o  minori
          emancipati    o    dal    tutore    dei   figli   minorenni
          dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o
          inabilitato.
              L'iscrizione  all'albo  e' costitutiva e condizione per
          la  concessione  delle  agevolazioni a favore delle imprese
          artigiane.
              Le  imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un
          massimo  del  20 per cento e per un periodo non superiore a
          tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  4,  mantengono  l'iscrizione  all'albo di cui al
          primo comma del presente articolo.
              Per  la  vendita  nei  locali  di produzione, o ad essi
          contigui,  dei  beni  di  produzione propria, ovvero per la
          fornitura  al committente di quanto strettamente occorrente
          all'esecuzione  dell'opera  o alla prestazione del servizio
          commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte
          all'albo  di  cui  al  primo comma le disposizioni relative
          all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
          all'autorizzazione   amministrativa   di   cui  alla  legge
          11 giugno  1971,  n. 426, fatte salve quelle previste dalle
          specifiche normative statali.
              Nessuna  impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o
          marchio,  una  denominazione  in  cui ricorrano riferimenti
          all'artigianato,  se essa non e iscritta all'albo di cui al
          primo  comma;  lo  stesso  divieto vale per i consorzi e le
          societa'  consortili  fra  imprese  che  non siano iscritti
          nella separata sezione di detto albo.
              Ai  trasgressori  delle disposizioni di cui al presente
          articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
          sanzione  amministrativa  consistente  nel pagamento di una
          somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
          delle  procedure  di  cui  alla  legge 24 novembre 1981, n.
          689.».
              - Il  testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre
          1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere di commercio,
          industria,   artigianato   e  agricoltura)  pubblicata  nel
          supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  n.  7
          dell'11 gennaio 1994, e' il seguente:
              «Art.  8.  (Registro  delle imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4.
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
              -   La   legge   24 novembre  1981,  n.  689,  recante:
          «Modifiche   al   sistema   penale»,   e'   pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 329 del
          30 novembre 1981.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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