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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita'
dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il
territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno
Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello
Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei
doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».