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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai
familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.
1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si
applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2,
della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori
italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il seguente:
«2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani
verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente
legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.».