Legge Ordinaria n. 91 del 20/02/2006 G.U. n. 62 del 15 Marzo 2006
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell' eccidio avvenuto a Kindu l' 11 novembre 1961
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai
      familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si
applicano,  in  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 15, comma 2,
della  medesima  legge,  anche ai familiari superstiti degli aviatori
italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo dell'art. 15, comma 2, della legge 3 agosto
          2004,  n.  206  (Nuove  norme  in  favore delle vittime del
          terrorismo e delle stragi di tale matrice) pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il seguente:
              «2.  Per  gli  eventi  coinvolgenti  cittadini italiani
          verificatisi  all'estero,  i  benefici di cui alla presente
          legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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