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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di
promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle
Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.
93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari
2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi
per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante «Norme per
la concessione di contributi alle associazioni
combattentistiche», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 30 del 7 febbraio 1994.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», e' pubblicata
nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.