Legge Ordinaria n. 92 del 20/02/2006 G.U. n. 62 del 15 Marzo 2006
Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche
  La Camera dei deputati ed il    Senato   della   Repubblica   hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di
promozione   sociale   e  di  tutela  degli  associati  svolte  dalle
Associazioni  combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.
93,  sottoposte  alla  propria vigilanza, per gli esercizi finanziari
2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita'  di  cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi
per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - La  legge  31 gennaio 1994, n. 93, recante «Norme per
          la    concessione    di    contributi   alle   associazioni
          combattentistiche»,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 1994.
              - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica», e' pubblicata
          nel  supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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