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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale
dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene
l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo
nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree
rurali;
c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la
differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso
l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita'
di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le
peculiarita' paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni
di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.