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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a)
gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di
scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi
contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalita' definite
con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse
condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a
funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27.
2. All'esame di Stato sono ammessi, altresi', con abbreviazione di
un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli
alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al
comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale
della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione
non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento
dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione
dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie
previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non
siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe
successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita'
all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il
candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione
all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami
preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie
aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel
comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella
provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella
provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata
dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude
l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita'
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione
secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualita'
di candidati esterni, secondo le medesime modalita' previste ai commi
3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con
abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di
qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni
degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello
scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano
riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in
ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e'
finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze
acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli
obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle
basi culturali generali, nonche' delle capacita' critiche del
candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato; la seconda prova, che puo' essere anche grafica o
scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti
professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le
modalita' di svolgimento tengono conto della dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro; la terza prova e'
espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano
dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di
corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella
risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di
problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite
direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione
delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza
prova. L'Istituto provvede, altresi', alla valutazione dei livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte
degli esami di Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli
applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilita'.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta,
scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica
istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla
commissione d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto
della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della
pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di
ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi' le caratteristiche
della terza prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la
commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove
d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito
scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame
dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30
per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere
un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo
complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove
scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio
massimo di 100, la commissione di esame puo' motivatamente integrare
il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
predetta integrazione puo' essere attribuita la lode dalla
commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause
specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva
d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento
degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La commissione di
esame di Stato e' composta da non piu' di sei commissari, dei quali
il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento
esterni all'istituto, piu' il presidente, esterno. Le materie di
esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le
modalita' e nei termini stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione
e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale,
sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a
tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono
assegnati non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e modalita'
determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed
agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di
abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria
superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non piu' di tre
anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti
statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei
presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono
effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei
commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo
stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e,
solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
7. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di
presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella
propria scuola, nelle scuole ove si sia gia' espletato per due volte
consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di
commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle
prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare
il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il
limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la
possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore
di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati
esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche
statali. Presso ciascuna istituzione scolastica puo' essere
costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni.
Un'altra commissione di soli candidati esterni puo' essere costituita
soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione
sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di
Stato secondo le modalita' dettate al riguardo dalle norme
regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle
commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione
alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto
dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a
quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di
contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della
misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso
spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni
degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27, e' a carico dello Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali
e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai
sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti
statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia,
la sede di esame e' indicata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di
ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare
funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare,
sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita'
ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche
realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti,
sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art.1:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
comma 6 dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 febbraio 2006, n. 27:
«Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali). -
1-5. (omissis).
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non possono essere
rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o
pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte
II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non
hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della
parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base di
provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e
pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355,
356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino
al loro completamento. Le convenzioni in corso con le
scuole parificate non paritarie di cui all'art. 344 del
medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al
termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi
funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i
contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono
progressivamente ridotti in ragione delle classi
funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni
frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le
disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342,
quelle di cui all'art. 345 e quelle di cui agli
articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994 continuano ad applicarsi nei confronti,
rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie
ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e
le modalita' per la stipula delle nuove convenzioni con le
scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i
criteri per la determinazione dell'importo del contributo
ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti
sono stabiliti con le norme regolamentari previste
dall'art. 345 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni
assicurano in via prioritaria alle scuole primarie gia'
parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le
medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a
quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica
in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le convenzioni di
parifica attualmente in corso con le scuole primarie
paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno
scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari previste dall'art. 345 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
comma 20-bis dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive modificazioni:
«20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta
prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».