Legge Ordinaria n. 111 del 30/07/2007 G.U. n. 175 del 30 Luglio 2007 (suppl.ord.)
Modifiche alle norme sull' ordinamento giudiziario
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:



                               Art. 1.
            (Modifiche al capo I del decreto legislativo
                       5 aprile 2006, n. 160)

  1.  Alla  rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160,   la   parola:  "uditorato"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"tirocinio".

  2.  L'articolo 1  del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 1.  -  (Concorso  per magistrato ordinario). - 1. La nomina a
magistrato  ordinario  si  consegue  mediante  un  concorso per esami
bandito  con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e
a  quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i
quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.

  2.  Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata
con  le  procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

  3.  La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici,  rispettivamente  vertenti  sul  diritto civile, sul diritto
penale e sul diritto amministrativo.

  4. La prova orale verte su:
   a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
   b) procedura civile;
   c) diritto penale;
   d) procedura penale;
   e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
   f) diritto commerciale e fallimentare;
   g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   h) diritto comunitario;
   i) diritto internazionale pubblico e privato;
   l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
   m) colloquio  su  una  lingua  straniera,  indicata  dal candidato
all'atto  della  domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

  5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di  dodici  ventesimi  di punti in ciascuna delle materie della prova
scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di
sei  decimi  in  ciascuna  delle  materie della prova orale di cui al
comma 4,  lettere  da  a)  a  l),  e  un  giudizio di sufficienza nel
colloquio  sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono
ammesse  frazioni  di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della
legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio
in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione
del  solo  punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata con
la sola formula "non idoneo".

  6.  Con  decreto  del Ministro della giustizia, previa delibera del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  terminata  la valutazione
degli  elaborati  scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi  alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in
soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe
le  sottocommissioni,  se  formate,  limitatamente  alle  prove orali
relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

  7.  Nulla  e'  innovato in ordine agli specifici requisiti previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive  modificazioni,  per  la copertura dei posti di magistrato
nella  provincia  di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua
straniera   prevista   dal   comma 4,   lettera   m),   del  presente
articolo deve  essere  diversa  rispetto a quella obbligatoria per il
conseguimento dell'impiego".

  3.  All'articolo 2  del  citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la   rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Requisiti  per
l'ammissione al concorso per esami";
   b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Al  concorso  per  esami,  tenuto  conto  che  ai  fini  dell'
anzianita'  minima  di  servizio necessaria per l'ammissione non sono
cumulabili  le  anzianita'  maturate  in  piu'  categorie  fra quelle
previste, sono ammessi:
   a) i magistrati amministrativi e contabili;
   b) i  procuratori  dello  Stato  che  non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
   c) i   dipendenti   dello  Stato,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti  ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto Ministeri, con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  che  abbiano
costituito  il  rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era  richiesto  il  possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito,  salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un  corso  universitario di durata non inferiore a quattro anni e che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
   d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie   giuridiche   in   possesso   del   diploma   di  laurea  in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
   e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex
area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere  nazionale  e  degli enti locali, che abbiano costituito il
rapporto  di  lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo
che  non  si  tratti  di  seconda  laurea,  al  termine  di  un corso
universitario  di  durata  non  inferiore  a quattro anni, con almeno
cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette
carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
   f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
   g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di' magistrato onorario
per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
   h) i  laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito,  salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un  corso  universitario di durata non inferiore a quattro anni e del
diploma  conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per le
professioni  legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
   i) i  laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al
termine  di  un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni,  salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
   l) i  laureati  che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito  di  un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni,  salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il  diploma  di  specializzazione  in  una  disciplina  giuridica, al
termine  di un , corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.";
   c) al comma 2:
   1) l'alinea  e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi al concorso
per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:";
   2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
  "b-bis) essere di condotta incensurabile;
  b-ter)  non  essere  stati  dichiarati per tre volte non idonei nel
concorso  per  esami  di  cui  all'articolo 1,  comma 1, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda";
   d) il comma 3 e' abrogato.

  4.  All'articolo 3  del  citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  concorso  per  esami  di  cui all'articolo 1 si svolge con
cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite nel decreto con
il quale e' bandito il concorso.";
   b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Ove  la  prova  scritta abbia luogo contemporaneamente in piu'
sedi,   la   commissione  esaminatrice  espleta  presso  la  sede  di
svolgimento   della   prova  in  Roma  le  operazioni  inerenti  alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle
prove.  Presso  le  altre  sedi  le funzioni della commissione per il
regolare  espletamento  delle  prove  scritte  sono  attribuite ad un
comitato  di  vigilanza  nominato  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia,    previa   delibera   del   Consiglio   superiore   della
magistratura,  e  composto  da  cinque  magistrati, dei quali uno con
anzianita'  di  servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di
presidente,  coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come
definita  dal  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri  per  il  quadriennio  1998-2001,  stipulato il 16 febbraio
1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita'
in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso
di  assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato
piu'  anziano.  Si  applica  ai  predetti  magistrati  la  disciplina
dell'esonero    dalle    funzioni   giudiziarie   o   giurisdizionali
limitatamente alla durata delle prove".

  5.  All'articolo 4  del  citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 1,  le  parole: "al concorso per uditore giudiziario"
sono sostituite dalle seguenti: "al concorso per esami per magistrato
ordinario";
   b) al  comma 2,  dopo  la  parola:  "presentate"  sono inserite le
seguenti: "o spedite".

  6.  All'  articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "l. La commissione del concorso per esami e' nominata, nei quindici
giorni  antecedenti  l'inizio  della  prova  scritta, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del
Consiglio superiore della magistratura.";
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "I-bis. La commissione del concorso e' composta da un magistrato il
quale  abbia conseguito la sesta valutazione di professionalita', che
la  presiede,  da  venti  magistrati che abbiano conseguito almeno la
terza   valutazione   di   professionalita',   da  cinque  professori
universitari  di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto
di  esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11   luglio   1980,   n. 382,  nominati  su  proposta  del  Consiglio
universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale
dei  patrocinanti  dinanzi  alle  magistrature superiori, nominati su
proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati
componenti  della  commissione di concorso i magistrati, gli avvocati
ed  i  professori  universitari che nei dieci anni precedenti abbiano
prestato,  a  qualsiasi  titolo  e  modo,  attivita' di docenza nelle
scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.";
   c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Nel  caso  in  cui  non sia possibile raggiungere il numero di
componenti   della   commissione,   il   Consiglio   superiore  della
magistratura  nomina  d'ufficio  magistrati che non hanno prestato il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
i  componenti  che abbiano fatto parte della commissione in uno degli
ultimi tre concorsi.";
   d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Nella  seduta  di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio
decreto  15  ottobre  1925,  n. 1860,  e successive modificazioni, la
commissione  definisce  i  criteri  per la valutazione omogenea degli
elaborati  scritti;  i  criteri  per la valutazione delle prove orali
sono  definiti  prima  dell'inizio  delle  stesse. Alle sedute per la
definizione   dei   suddetti   criteri  devono  partecipare  tutti  i
componenti  della  commissione,  salvi  i  casi  di  forza maggiore e
legittimo  impedimento,  la  cui  valutazione e' rimessa al Consiglio
superiore  della  magistratura.  In  caso  di mancata partecipazione,
senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due
sedute  di  seguito, il Consiglio superiore puo' deliberare la revoca
del  componente  e  la sua sostituzione con le modalita' previste dal
comma 1.";
   e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere  nominati  anche  tra i magistrati a riposo da non piu' di due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che,  all'atto  della  cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.";
   f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.   In  caso  di  assenza  o  impedimento  del  presidente  della
commissione,  le  relative  funzioni  sono  svolte dal magistrato con
maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta.";
   g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Se  i  candidati  che hanno portato a termine la prova scritta
sono  piu'  di  trecento,  il  presidente,  dopo aver provveduto alla
valutazione  di  almeno  venti  candidati  in  seduta plenaria con la
partecipazione  di  tutti  i  componenti,  forma  per ogni seduta due
sottocommissioni,  a  ciascuna  delle  quali assegna, secondo criteri
obiettivi,  la  meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni
sono  rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu'
anziano  presenti,  a  loro  volta  sostituiti,  in caso di assenza o
impedimento,  dai  magistrati  piu'  anziani  presenti,  e  assistite
ciascuna  da  un  segretario. La commissione delibera su ogni oggetto
eccedente  la  competenza  delle sottocommissioni. Per la valutazione
degli    elaborati   scritti   il   presidente   suddivide   ciascuna
sottocommissione  in  tre  collegi,  composti  ciascuno di almeno tre
componenti,  presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano.
In  caso  di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.";
   h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Ai  collegi  ed  a ciascuna sottocommissione si applicano, per
quanto  non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le
sottocommissioni  e  la  commissione  dagli  articoli 12, 13 e 16 del
regio  decreto  15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.
La   commissione  o  le  sottocommissioni,  se  istituite,  procedono
all'esame  orale  dei  candidati  e  all'attribuzione  del  punteggio
finale,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni degli
articoli  14,  15  e  16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e
successive modificazioni.";
   i) il  comma 9  e'  abrogato;  l)  il  comma 10  e' sostituito dal
seguente:
  "10.   Le   attivita'  di  segreteria  della  commissione  e  delle
sottocommissioni  sono esercitate da personale amministrativo di area
C  in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto Ministeri per
il  quadriennio  1998-2001,  stipulato  il  16  febbraio 1999, e sono
coordinate  dal  titolare  dell'ufficio del Ministero della giustizia
competente per il concorso.".

  7.  All'articolo 6  del  citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disciplina dei lavori
della commissione";
   b) al  comma 2,  le  parole: "degli uditori" sono sostituite dalle
seguenti: "dei magistrati ordinari";
   c) al  comma 4,  la  parola:  "vicepresidente" e' sostituita dalle
seguenti:   "il   magistrato  con  maggiore  anzianita'  di  servizio
presente";
   d) al  comma 5,  le  parole:  "I componenti" sono sostituite dalle
seguenti: "Il presidente e i componenti";
   e) il comma 6 e' abrogato;
   f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli
elaborati  di  almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di
almeno cento candidati.";
   g) al comma 8, le parole: "o del vice-presidente" sono soppresse.

  8.  All'articolo 8  del  citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: "Nomina a magistrato
ordinario";
   b) al comma 1, dopo la parola: "idonei" sono inserite le seguenti:
"all'esito del concorso per esami" e le parole: "uditore giudiziario"
sono sostituite dalle seguenti: "magistrato ordinario";
   c) il comma 2 e' abrogato.

  9.  All'articolo 9  del  citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla  rubrica, le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle
seguenti: "dei magistrati ordinari";
   b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  magistrati  ordinari,  nominati  a  seguito di concorso per
esami,  svolgono  il  periodo di tirocinio con le modalita' stabilite
dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.";
   c) al   comma 2,   le  parole:  "Il  periodo  di  uditorato"  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "Il  completamento  del  periodo  di
tirocinio"   e   la  parola:  "ammissibilita'"  e'  sostituita  dalla
seguente: "ammissione".

  10.  I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
contenuti   nelle  disposizioni  legislative  vigenti,  si  intendono
operati  all'articolo 2,  comma 2, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo n. 160 del 2006.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  titolo  della rubrica del capo I del
          decreto   legislativo   5 aprile   2006,   n.  160,  (Nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di  progressione  economica e di funzioni dei magistrati, a
          norma   dell'art.   1,  comma 1,  lettera a),  della  legge
          25 luglio  2005,  n.  150),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente  legge:  «Disposizioni  in  tema  di ammissione in
          magistratura e tirocinio».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 2, del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2006,  n. 160, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  2 (Requisiti  per  l'ammissione  al concorso per
          esami). - 1. Al  concorso  per  esami,  tenuto conto che ai
          fini  dell'anzianita'  minima  di  servizio  necessaria per
          l'ammissione  non sono cumulabili le anzianita' maturate in
          piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
                a) i magistrati amministrativi e contabili;
                b)  i procuratori dello Stato che non sono incorsi in
          sanzioni disciplinari;
                c)   i   dipendenti   dello   Stato,   con  qualifica
          dirigenziale   o   appartenenti   ad  una  delle  posizioni
          dell'area  C  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo
          nazionale  di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque
          anni  di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito
          il  rapporto  di  lavoro a seguito di concorso per il quale
          era   richiesto  il  possesso  del  diploma  di  laurea  in
          giurisprudenza  conseguito,  salvo  che  non  si  tratti di
          seconda  laurea,  al  termine  di un corso universitario di
          durata  non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi
          in sanzioni disciplinari;
                d)  gli  appartenenti  al  personale universitario di
          ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma
          di  laurea  in  giurisprudenza  che  non  sono  incorsi  in
          sanzioni disciplinari;
                e)   i   dipendenti,  con  qualifica  dirigenziale  o
          appartenenti   alla   ex  area  direttiva,  della  pubblica
          amministrazione,  degli enti pubblici a carattere nazionale
          e  degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di
          lavoro  a seguito di concorso per il quale era richiesto il
          possesso   del   diploma   di   laurea   in  giurisprudenza
          conseguito,  salvo  che non si tratti di seconda laurea, al
          termine di un corso universitario di durata non inferiore a
          quattro  anni,  con  almeno cinque anni di anzianita' nella
          qualifica  o,  comunque,  nelle predette carriere e che non
          sono incorsi in sanzioni disciplinari;
                f)  gli  avvocati  iscritti  all'albo  che  non  sono
          incorsi in sanzioni disciplinari;
                g)  coloro  i  quali  hanno  svolto  le  funzioni  di
          magistrato  onorario  per  almeno  sei anni senza demerito,
          senza  essere  stati  revocati  e  che  non sono incorsi in
          sanzioni disciplinari;
                h)  i  laureati  in possesso del diploma di laurea in
          giurisprudenza  conseguito,  salvo  che  non  si  tratti di
          seconda  laurea,  al  termine  di un corso universitario di
          durata   non   inferiore  a  quattro  anni  e  del  diploma
          conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione per le
          professioni   legali  previste  dall'art.  16  del  decreto
          legislativo   17 novembre   1997,   n.  398,  e  successive
          modificazioni;
                i)  i  laureati  che  hanno  conseguito  la laurea in
          giurisprudenza  al  termine  di  un  corso universitario di
          durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  salvo che non si
          tratti  di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato
          di ricerca in materie giuridiche;
                l)  i  laureati  che  hanno  conseguito  la laurea in
          giurisprudenza  a  seguito  di  un  corso  universitario di
          durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  salvo che non si
          tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di
          specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di
          un  corso  di  studi  della durata non inferiore a due anni
          presso  le scuole di specializzazione di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
              2.  Sono  ammessi  al concorso ad esami i candidati che
          soddifino le seguenti condizioni:
                a) e b) omissis;
                b-bis) essere di condotta incensurabile;
                b-ter)  non essere stati dichiarati per tre volte non
          idonei  nel  concorso per esami di cui all'art. 1, comma 1,
          alla  data  di  scadenza  del  termine per la presentazione
          della domanda;
                c) omissis.
              3. (Abrogato).».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2006,  n. 160, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  3 (Indizione  del  concorso  e svolgimento della
          prova   scritta). - 1.   Il   concorso  per  esami  di  cui
          all'articolo  1  si  svolge con cadenza di norma annuale in
          una  o  piu'  sedi  stabilite  nel  decreto con il quale e'
          bandito il concorso.
              2.  Il  concorso  e'  bandito  con decreto del Ministro
          della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore
          della  magistratura, che determina il numero dei posti. Con
          successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale, sono determinati il luogo ed il
          calendario di svolgimento della prova scritta.
              3. In considerazione del numero delle domande, la prova
          scritta  puo'  aver  luogo contemporaneamente in Roma ed in
          altre  sedi,  assicurando  il collegamento a distanza della
          commissione esaminatrice con le diverse sedi.
              4.  Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente
          in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la
          sede  di  svolgimento  della  prova  in  Roma le operazioni
          inerenti  alla  formulazione  e  alla  scelta  dei  temi  e
          presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi
          le  funzioni della commissione per il regolare espletamento
          delle  prove  scritte  sono  attribuite  ad  un comitato di
          vigilanza   nominato   con   decreto   del  Ministro  della
          giustizia,  previa  delibera  del Consiglio superiore della
          magistratura,  e  composto  da cinque magistrati, dei quali
          uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni
          con   funzioni   di  presidente,  coadiuvato  da  personale
          amministrativo  dell'area  C,  come  definita dal contratto
          collettivo  nazionale  di lavoro del comparto Ministeri per
          il  quadriennio  1998-2001,  stipulato il 16 febbraio 1999,
          con  funzioni  di  segreteria.  Il  comitato  svolge la sua
          attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre
          componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente
          e'  sostituito  dal  magistrato piu' anziano. Si applica ai
          predetti   magistrati   la  disciplina  dell'esonero  dalle
          funzioni  giudiziarie  o giurisdizionali limitatamente alla
          durata delle prove.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 4, del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2006,  n. 160, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  4 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda
          di  partecipazione  al  concorso  per  esami per magistrato
          ordinario,   indirizzata   al   Consiglio  superiore  della
          magistratura,    e'   presentata   o   spedita,   a   mezzo
          raccomandata,  entro il termine di trenta giorni decorrente
          dalla  data di pubblicazione del decreto di indizione nella
          Gazzetta  Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso
          il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente.
              2.  Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i
          candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il
          termine di cui al comma 1.
              3. (Omissis).».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2006,  n. 160, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 5. (Commissione di concorso). - 1. La commissione
          del  concorso  per  esami  e' nominata, nei quindici giorni
          antecedenti  l'inizio  della prova scritta, con decreto del
          Ministro  della  giustizia,  adottato a seguito di conforme
          delibera del Consiglio superiore della magistratura.
              1-bis.  La  commissione  del concorso e' composta da un
          magistrato  il  quale abbia conseguito la sesta valutazione
          di  professionalita',  che la presiede, da venti magistrati
          che  abbiano  conseguito  almeno  la  terza  valutazione di
          professionalita',  da  cinque  professori  universitari  di
          ruolo  titolari  di  insegnamenti  nelle materie oggetto di
          esame,  cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni
          di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382,  nominati  su
          proposta  del  Consiglio  universitario nazionale, e da tre
          avvocati   iscritti   all'albo  speciale  dei  patrocinanti
          dinanzi  alle  magistrature superiori, nominati su proposta
          del   Consiglio   nazionale  forense.  Non  possono  essere
          nominati   componenti   della  commissione  di  concorso  i
          magistrati,  gli  avvocati ed i professori universitari che
          nei  dieci  anni  precedenti  abbiano prestato, a qualsiasi
          titolo  e  modo,  attivita'  di  docenza  nelle  scuole  di
          preparazione al concorso per magistrato ordinario.
              2.  Nel  caso  in  cui non sia possibile raggiungere il
          numero   di  componenti  della  commissione,  il  Consiglio
          superiore  della  magistratura  nomina d'ufficio magistrati
          che  non  hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle
          funzioni.  Non  possono  essere  nominati  i componenti che
          abbiano  fatto  parte della commissione in uno degli ultimi
          tre concorsi.
              3.  Nella  seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
          del  regio  decreto  15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
          modificazioni,  la  commissione  definisce i criteri per la
          valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
          la  valutazione  delle  prove  orali  sono  definiti  prima
          dell'inizio  delle  stesse.  Alle sedute per la definizione
          dei  suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
          della  commissione,  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  e
          legittimo  impedimento,  la  cui  valutazione e' rimessa al
          Consiglio  superiore della magistratura. In caso di mancata
          partecipazione,  senza  adeguata  giustificazione, a una di
          tali  sedute  o  comunque  a  due  sedute  di  seguito,  il
          Consiglio   superiore   puo'   deliberare   la  revoca  del
          componente  e la sua sostituzione con le modalita' previste
          dal comma 1.
              4.   Il   presidente  della  commissione  e  gli  altri
          componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
          riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari
          a  riposo  da  non  piu' di cinque anni che, all'atto della
          cessazione  dal  servizio,  erano in possesso dei requisiti
          per la nomina.
              5.  In  caso  di  assenza  o impedimento del presidente
          della  commissione,  le  relative  funzioni sono svolte dal
          magistrato  con maggiore anzianita' di servizio presente in
          ciascuna seduta.
              6.  Se i candidati che hanno portato a termine la prova
          scritta  sono  piu'  di  trecento, il presidente, dopo aver
          provveduto  alla  valutazione  di almeno venti candidati in
          seduta   plenaria   con   la   partecipazione  di  tutti  i
          componenti,  forma  per ogni seduta due sottocommissioni, a
          ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
          meta'  dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono
          rispettivamente  presiedute dal presidente e dal magistrato
          piu'  anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
          assenza   o   impedimento,   dai  magistrati  piu'  anziani
          presenti,   e  assistite  ciascuna  da  un  segretario.  La
          commissione   delibera   su   ogni   oggetto  eccedente  la
          competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
          elaborati   scritti   il   presidente   suddivide  ciascuna
          sottocommissione  in  tre  collegi,  composti  ciascuno  di
          almeno  tre  componenti,  presieduti  dal  presidente o dal
          magistrato  piu'  anziano.  In  caso  di  parita'  di voti,
          prevale  quello  di  chi  presiede.  Ciascun collegio della
          medesima  sottocommissione  esamina  gli  elaborati  di una
          delle  materie  oggetto  della  prova relativamente ad ogni
          candidato.
              7.   Ai  collegi  ed  a  ciascuna  sottocommissione  si
          applicano,  per  quanto  non  diversamente disciplinato, le
          disposizioni   dettate   per   le   sottocommissioni  e  la
          commissione  dagli  articoli 12,  13 e 16 del regio decreto
          15 ottobre  1925,  n.  1860, e successive modificazioni. La
          commissione  o le sottocommissioni, se istituite, procedono
          all'esame   orale  dei  candidati  e  all'attribuzione  del
          punteggio  finale,  osservate,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni  degli  articoli 14,  15 e 16 del citato regio
          decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
              8. (Omissis).
              9. (Abrogato).
              10.  Le  attivita'  di  segreteria  della commissione e
          delle   sottocommissioni   sono   esercitate  da  personale
          amministrativo  di  area  C in servizio presso il Ministero
          della  giustizia,  come  definita  dal contratto collettivo
          nazionale   di   lavoro   del  comparto  Ministeri  per  il
          quadriennio  1998-2001,  stipulato  il  16 febbraio 1999, e
          sono  coordinate  dal  titolare  dell'ufficio del Ministero
          della giustizia competente per il concorso.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2006,  n. 160, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.      6. (Disciplina      dei     lavori     della
          commissione). - 1. (Omissis).
              2.  L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo
          da   consentire   l'inizio  del  tirocinio  dei  magistrati
          ordinari  entro dodici mesi dalla data di conclusione delle
          prove scritte del relativo concorso.
              3. (Omissis).
              4.  Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con
          maggiore  anzianita'  di  servizio presente possono in ogni
          caso  disporre  la  convocazione  di  sedute  supplementari
          qualora  cio' risulti necessario per assicurare il rispetto
          delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
              5.  Il  presidente  e  i  componenti  della commissione
          esaminatrice  fruiscono  del  congedo ordinario nel periodo
          compreso  tra  la  pubblicazione  dei risultati delle prove
          scritte  e  l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo
          periodo  di  congedo  ordinario  e' goduto al termine della
          procedura concorsuale.
              6. (Abrogato).
              7.   Per   ciascun   mese   le   commissioni  esaminano
          complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati
          od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
              8.  Il  mancato rispetto delle cadenze e dei termini di
          cui  ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca
          della   nomina   del  presidente  da  parte  del  Consiglio
          superiore della magistratura.
              9. (Omissis).».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2006,  n. 160, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   8 (Nomina   a   magistrato  ordinario). - 1.  I
          concorrenti  dichiarati  idonei  all'esito del concorso per
          esami  sono classificati secondo il numero totale dei punti
          riportati  e,  nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con
          decreto  ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei
          posti messi a concorso.
              2. (Abrogato).
              3. (Omissis).».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2006,  n. 160, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.    9 (Tirocinio   dei   magistrati   ordinari   e
          ammissibilita'  all'esame per l'esercizio della professione
          di   avvocato). - 1.  I  magistrati  ordinari,  nominati  a
          seguito  di  concorso  per  esami,  svolgono  il periodo di
          tirocinio   con   le   modalita'   stabilite   dal  decreto
          legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
              2. Il completamento del periodo di tirocinio e' valido,
          come   pratica   forense,   agli   effetti  dell'ammissione
          all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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