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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al capo I del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160)
1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, la parola: "uditorato" e' sostituita dalla seguente:
"tirocinio".
2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a
magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami
bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e
a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i
quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata
con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto
penale e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato
all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova
scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di
sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al
comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel
colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio
in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione
del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata con
la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in
soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe
le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali
relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Nulla e' innovato in ordine agli specifici requisiti previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato
nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua
straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente
articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il
conseguimento dell'impiego".
3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Requisiti per
l'ammissione al concorso per esami";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'
anzianita' minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono
cumulabili le anzianita' maturate in piu' categorie fra quelle
previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex
area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il
rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo
che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno
cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette
carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di' magistrato onorario
per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un , corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.";
c) al comma 2:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi al concorso
per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:";
2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel
concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda";
d) il comma 3 e' abrogato.
4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con
cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite nel decreto con
il quale e' bandito il concorso.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu'
sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di
svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle
prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il
regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un
comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con
anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di
presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come
definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio
1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita'
in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso
di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato
piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina
dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali
limitatamente alla durata delle prove".
5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al concorso per uditore giudiziario"
sono sostituite dalle seguenti: "al concorso per esami per magistrato
ordinario";
b) al comma 2, dopo la parola: "presentate" sono inserite le
seguenti: "o spedite".
6. All' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"l. La commissione del concorso per esami e' nominata, nei quindici
giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del
Consiglio superiore della magistratura.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"I-bis. La commissione del concorso e' composta da un magistrato il
quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalita', che
la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la
terza valutazione di professionalita', da cinque professori
universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto
di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio
universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale
dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su
proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati
componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati
ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano
prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle
scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di
componenti della commissione, il Consiglio superiore della
magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli
ultimi tre concorsi.";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la
commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli
elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali
sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la
definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i
componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio
superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione,
senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due
sedute di seguito, il Consiglio superiore puo' deliberare la revoca
del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal
comma 1.";
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.";
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In caso di assenza o impedimento del presidente della
commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con
maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta.";
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta
sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla
valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la
partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri
obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu'
anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite
ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto
eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione
degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.";
h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per
quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le
sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.
La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono
all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio
finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e
successive modificazioni.";
i) il comma 9 e' abrogato; l) il comma 10 e' sostituito dal
seguente:
"10. Le attivita' di segreteria della commissione e delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area
C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per
il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono
coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia
competente per il concorso.".
7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disciplina dei lavori
della commissione";
b) al comma 2, le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle
seguenti: "dei magistrati ordinari";
c) al comma 4, la parola: "vicepresidente" e' sostituita dalle
seguenti: "il magistrato con maggiore anzianita' di servizio
presente";
d) al comma 5, le parole: "I componenti" sono sostituite dalle
seguenti: "Il presidente e i componenti";
e) il comma 6 e' abrogato;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli
elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di
almeno cento candidati.";
g) al comma 8, le parole: "o del vice-presidente" sono soppresse.
8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Nomina a magistrato
ordinario";
b) al comma 1, dopo la parola: "idonei" sono inserite le seguenti:
"all'esito del concorso per esami" e le parole: "uditore giudiziario"
sono sostituite dalle seguenti: "magistrato ordinario";
c) il comma 2 e' abrogato.
9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle
seguenti: "dei magistrati ordinari";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per
esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalita' stabilite
dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.";
c) al comma 2, le parole: "Il periodo di uditorato" sono
sostituite dalle seguenti: "Il completamento del periodo di
tirocinio" e la parola: "ammissibilita'" e' sostituita dalla
seguente: "ammissione".
10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono
operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo n. 160 del 2006.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo della rubrica del capo I del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, (Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge
25 luglio 2005, n. 150), cosi' come modificato dalla
presente legge: «Disposizioni in tema di ammissione in
magistratura e tirocinio».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Requisiti per l'ammissione al concorso per
esami). - 1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai
fini dell'anzianita' minima di servizio necessaria per
l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in
piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica
dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni
dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque
anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito
il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di
ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica
amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale
e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di
lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono
incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di
magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali previste dall'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni;
i) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si
tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato
di ricerca in materie giuridiche;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si
tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di
un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Sono ammessi al concorso ad esami i candidati che
soddifino le seguenti condizioni:
a) e b) omissis;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non
idonei nel concorso per esami di cui all'art. 1, comma 1,
alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda;
c) omissis.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Indizione del concorso e svolgimento della
prova scritta). - 1. Il concorso per esami di cui
all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in
una o piu' sedi stabilite nel decreto con il quale e'
bandito il concorso.
2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, che determina il numero dei posti. Con
successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il
calendario di svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova
scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed in
altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della
commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente
in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la
sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni
inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e
presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi
le funzioni della commissione per il regolare espletamento
delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di
vigilanza nominato con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali
uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni
con funzioni di presidente, coadiuvato da personale
amministrativo dell'area C, come definita dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per
il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999,
con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua
attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre
componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente
e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai
predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle
funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla
durata delle prove.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda
di partecipazione al concorso per esami per magistrato
ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della
magistratura, e' presentata o spedita, a mezzo
raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente
dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella
Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso
il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i
candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il
termine di cui al comma 1.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5. (Commissione di concorso). - 1. La commissione
del concorso per esami e' nominata, nei quindici giorni
antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme
delibera del Consiglio superiore della magistratura.
1-bis. La commissione del concorso e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalita', che la presiede, da venti magistrati
che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di
ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre
avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta
del Consiglio nazionale forense. Non possono essere
nominati componenti della commissione di concorso i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi
titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato ordinario.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti della commissione, il Consiglio
superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati
che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle
funzioni. Non possono essere nominati i componenti che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, la commissione definisce i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
la valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione
dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al
Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata
partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di
tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del
componente e la sua sostituzione con le modalita' previste
dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri
componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari
a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della
cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti
per la nomina.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver
provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in
seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a
ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di
almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal
magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti,
prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della
medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni
candidato.
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la
commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La
commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono
all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del
punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. (Omissis).
9. (Abrogato).
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo di area C in servizio presso il Ministero
della giustizia, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e
sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero
della giustizia competente per il concorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6. (Disciplina dei lavori della
commissione). - 1. (Omissis).
2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo
da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati
ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle
prove scritte del relativo concorso.
3. (Omissis).
4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con
maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni
caso disporre la convocazione di sedute supplementari
qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto
delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. Il presidente e i componenti della commissione
esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo
compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove
scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo
periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della
procedura concorsuale.
6. (Abrogato).
7. Per ciascun mese le commissioni esaminano
complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati
od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di
cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca
della nomina del presidente da parte del Consiglio
superiore della magistratura.
9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Nomina a magistrato ordinario). - 1. I
concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per
esami sono classificati secondo il numero totale dei punti
riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con
decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei
posti messi a concorso.
2. (Abrogato).
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Tirocinio dei magistrati ordinari e
ammissibilita' all'esame per l'esercizio della professione
di avvocato). - 1. I magistrati ordinari, nominati a
seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di
tirocinio con le modalita' stabilite dal decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il completamento del periodo di tirocinio e' valido,
come pratica forense, agli effetti dell'ammissione
all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.».