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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il
necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte le tipologie di
rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della
particolare pericolosita' degli stessi e della specificita' di
settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica
amministrazione, come gia' indicati nell'articolo 1, comma 2, e
nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
(modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di
sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonche'
assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in
materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi
e subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di
lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o
settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori
autonomi, in relazione ai rischi propri delle attivita' svolte e
secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del
Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle
piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di
unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di
protezione individuale, al fine di operare il necessario
coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo
concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e
per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti
legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo
conto della responsabilita' e delle funzioni svolte da ciascun
soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla
responsabilita' del preposto, nonche' della natura sostanziale o
formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei
provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il
sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e
dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano
interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai
criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via
esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena
dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali,
della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre anni
ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le
infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della
particolare gravita' delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni
dei familiari delle vittime della possibilita' di esercitare, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di
procedura penale, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona
offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni
pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di
informazione e alle attivita' dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale,
compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi
formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi
paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette
a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
delle attivita' e delle politiche in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali
uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche
sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonche' ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione,
della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di
coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria,
dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino
i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi
della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di
tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero
sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi
mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee
guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni
sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo
del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle
associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico,
ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da
finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attivita' di cui ai
numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede
di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione,
tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese,
da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita',
nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione
aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui
oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle
spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve
essere garantita la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e
della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attivita' scolastica
ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di
autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e
territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere piu'
efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione,
promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati
verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze
negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche
riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali
aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e
prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in
relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure
dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita' solidale tra
appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di
prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,
anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di
valutare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese pubbliche
e private, considerando il rispetto delle norme relative alla
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli
appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non
determini la diminuzione del livello di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi
relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei
bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entita' e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto
di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della sorveglianza
sanitaria, adeguandola alle differenti modalita' organizzative del
lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche'
al criteri ed alle linee Guida scientifici piu' avanzati, anche
con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine
generale sull'applicazione della normativa sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare
competente a fornire tempestivamente la risposta.
3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o
una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle
loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente
a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera
l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dal presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la
procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente
articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p),
numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti
attuativi della presente delega le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie
risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato in rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 ("Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione
pubblica.".
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
(omissis);
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa
ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;".
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- La raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del
18 febbraio 2003 (Raccomandazione del Consiglio relativa al
miglioramento della protezione della salute e della
sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53.
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1995, n. 21, supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 34 e 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e'
il seguente:
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La
disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai
reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art.
33, lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della
gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le
munizioni e gli esplosivi;
d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con
legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste
dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla
disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei
prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela
delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia
nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche
per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le
assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, in materia elettorale.".
"Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite
con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o
parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'art. 18,
dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento
ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e
dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da
esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e
premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di
cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta,
nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al
pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i
commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto
comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e'
regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice
di procedura civile.
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20,
24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo
comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui
beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita,
quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata
dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del
giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e'
autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non
consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi
e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del
terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e
II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle
violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e
246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
- Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di
procedura penale, e' il seguente:
"Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai
quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si
procede, sono state riconosciute, in forza di legge,
finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i
diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal
reato.".
"Art. 92 (Consenso della persona offesa). - 1.
L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli
enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non
piu' di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace
il consenso prestato a piu' enti o associazioni.
3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi
momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non
puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro
ente o associazione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 780, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
"780. Riduzione dei premi INAIL per il 2008.
Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita
con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel
limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito
contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria
dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per
l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del
prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e,
comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di
euro.".
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
n. 758 del 19 dicembre 1994, e' il seguente:
"Art. 19 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate
nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui
all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, fatte salve le diverse competenze previste da altre
norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si
applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e
127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n),
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' agli
articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto,
del codice penale.".
- Il testo dell'art. 23, comma 4, del citato decreto
legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche'
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212), e' il seguente:
"Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui
il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o
biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attivita'
comportante esposizione ad un agente, in conformita' al
parere del medico competente e' assegnato, in quanto
possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della
stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e'
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la
modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti
dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro
e dei lavoratori determinano il periodo massimo
dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), e'
il seguente:
"Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa
o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione
delle normative di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i
relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli
enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.".
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), e' il
seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".