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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via
esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della politica
dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa
della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice
direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie
per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, di cui da' comunicazione al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e
c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i
criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le
disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche'
quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento
delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le
direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per
l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato in rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.