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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituita la «Giornata nazionale del Braille», da celebrarsi
annualmente il giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone
non vedenti.
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile e non determina
riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi
dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, ne', qualora cada
nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n.
260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124,
e' il seguente:
«Art. 3. Sono considerate solennita' civili, agli
effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e
dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.».